I REGOLAMENTI 17/62 E 1/2003 LE INTESE VIETATE SONO NULLE DI PIENO DIRITTO, PERO’ REG. 17/62: ESENZIONI INDIVIDUALI ED ESENZIONI PER CATEGORIA (REGIME AUTORIZZATORIO) ART. 101.3 Esenzioni attestazioni negative REG. 1/2003: REGIME DI ECCEZIONE LEGALE
LE RAGIONI DEL PASSAGGIO AL REG. 1/2003 CARICO DI LAVORO ECCESSIVO PER LA COMMISSIONE + ONERI ECCESSIVI PER LE IMPRESE IL REGOLAMENTO 1/2003 SI FONDA SU UN SISTEMA DI AUTOCONTROLLO E AUTOREGOLAZIONE DELLE IMPRESE: UN’INTESA CHE SODDISFA LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 101.3 E’ VALIDA AB ORIGINE (LE IMPRESE POSSONO AVVALERSI DELL’AMPIA PRASSI APPLICATIVA ORMAI SVILUPPATASI. INOLTRE: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2004 CHE FORNISCE LINEE DIRETTRICI.
IL REGIME DI ECCEZIONE LEGALE NEL REG. 1/2003 Art. 1: Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all’art. 81.1 (101.1) del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 81.3 (101.3) del trattato sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all’art. 81.1 (101.1) del trattato che soddisfano le condizioni di cui all’art. 81.3 (101.3) del trattato non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell’art. 82 (102) del trattato è vietato senza che occorra una previa decisione in tal senso.
L’ONERE DELLA PROVA (REG. 1/2003) Art. 2: In tutti i procedimenti nazionali o comunitari relativi all’applicazione degli articoli 81 (101) e 82 (102) del trattato, l’onere della prova di un’infrazione dell’art. 81.1 (102.1) o dell’art. 82 (102) del trattato incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece all’impresa o associazione di imprese che invoca l’applicazione dell’art. 81.3 (101.3) del trattato l’onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.
IL RAPPORTO TRA NORMATIVA ANTITRUST DELL’UNIONE E LEGISLAZIONI NAZIONALI ART. 3 REG. 1/2003 OBBLIGO DI CONVERGENZA: LE AGC E I GIUDICI NAZIONALI NON POSSONO VIETARE, SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ANTITRUST, COMPORTAMENTI CHE NON SONO VIETATI DALL’ART. 101 TFUE. PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE, POSSONO ADOTTARE E APPLICARE NORME INTERNE PIU’ RIGOROSE DELL’ART. 102 TFUE OBBLIGO DI APPLICAZIONE PARALLELA: QUANDO LE AGC O I GIUDICI NAZIONALI APPLICANO LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ANTITRUST A COMPORTAMENTI CHE PREGIUDICANO IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI AI SENSI DEGLI ARRT. 101 E 102 TFUE, DEVONO APPLICARE ANCHE GLI ARTT. 101 E 102 TFUE RATIO: EVITARE CHE UNA MEDESIMA INTESA SIA VALUTATA DIVERSAMENTE DALLE DIFFERENTI AUTORITA’ NAZIONALI
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CONSTATAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INFRAZIONI (ART. 7 REG. 1/2003) MISURE CAUTELARI (ART. 8 REG. 1/2003) IMPEGNI (ART. 9 REG. 1/2003) CONSTATAZIONE DI INAPPLICABILITA’ (ART. 10 REG. 1/2003)
CONSTATAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INFRAZIONI IL PROCEDIMENTO PRENDE AVVIO IN SEGUITO A DENUNCIA (STATI MEMBRI E PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE DIMOSTRINO UN LEGITTIMO INTERESSE) O D’UFFICIO. ORDINE DI CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO VIETATO, MA ANCHE IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI POSITIVI (RIMEDI COMPORTAMENTALI E RIMEDI STRUTTURALI) NON SI MENZIONANO LE IPOTESI IN CUI LE IMPRESE SI ADEGUANO A UNA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE O SI ACCORDINO CON LA COMMISSIONE PER UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE