Il Malato e il Mondo del Lavoro

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Transcript della presentazione:

Il Malato e il Mondo del Lavoro Bruno Cereghetti Capo Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino Presidente GLAS Centro Spazio Aperto, Bellinzona, settembre 2007

L’UFFICIO DELL’ASSICURAZIONE MALATTIA DEL CANTONE TICINO Autorità di vigilanza cantonale COSA È Con compiti di carattere specifico Un ASSICURATORE MALATTIE COSA NON È Autorità di prima istanza in conflitti tra ASSICURATO e ASSICURATORE

I COMPITI DELL’UAM CONSULENZA SU PROBLEMI LEGATI ALLA MALATTIA situazioni personali INDICAZIONI SPECIFICHE SU vie di diritto FUNZIONE DI OMBUDSMAN CANTONALE NELL’ASS. MAL APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI SPECIFICI

ORGANIZZAZIONE DELL’UAM SEZIONE INFORMAZIONE E CONSULENZA DIREZIONE SEGRETERIA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CONTROLLO OBBLIGO ASSICURATIVO ACCORDI BILATERALI TARIFFE LAMal MEDICI DI MONTAGNA RIDUZIONI DI PREMIO istanza individuale entro il 31.12 dell’anno precedente modulo ufficiale PAGAMENTO PREMI ASSICURATI PC AVS/AI ASSICURATI SOSPESI GESTIONE ACB

RESPONSABILITÁ FINANZIARIA 2006 USCITE CHF 204.9 Mio CHF 421.8 Mio ENTRATE CHF 216.9 Mio

RIDUZIONE DI PREMIO LAMal REDDITO REDDITO IMPONIBILE REDDITO DETERMINANTE + 1/15 SOSTANZA IMPONIBILE CHE SUPERA: FA: CHF 200’000.-- PS: CHF 150’000.--

RIDUZIONE DI PREMIO LAMal LIMITI DI REDDITO PS: CHF 20’000.-- FA: CHF 32’000.-- R. Rif.: CHF 50’000.-- Figli: CHF 60’000.--

RIDUZIONE DI PREMIO LAMal FATTORI STRAORDINARI DI ESCLUSIONE SOSTANZA SOSTANZA LORDA: CHF 600’000.-- SOSTANZA IMPONIBILE: CHF 400’000.-- REDDITO NETTO PS: CHF 60’000.-- PS (R. Rif.): CHF 80’000.-- FA: CHF 90’000.-- per primi 3 FI: + CHF 10’000.-- cadauno per altri FI: + CHF 5’000.-- cadauno

RIDUZIONE DI PREMIO LAMal COMPUTO DELLA SOSTANZA DONATA O CEDUTA IN USUFRUTTO COMPUTO DELLA SOSTANZA DA TASSAZIONE PRIMA DELLA CESSIONE A PARTIRE DA TASSAZIONE 2005 [RID. PREMI 2008] PER OGNI ANNO SUCCESSIVO ALLA CESSIONE: DEFALCAZIONE CHF 10’000.--

MALATTIA E MONDO DEL LAVORO

CONSEGUENZE DELLA MALATTIA CURE MEDICO-SANITARIE OK SOSPENSIONE! INDENNITÁ GIORNALIERA PER PERDITA DI GUADAGNO ASPETTO PROBLEMATICO!

COS’È LA MALATTIA? Art. 3 cpv. 1 LPGA “1 È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro”.

A PROPOSITO DI CURE MEDICO-SANITARIE NELLA LAMal “TRITTICO LAMal” diagnosi cura in senso stretto riabilitazione medica (cura dei postumi) PRINCIPIO DI APPARTENENZA ASSICURAZIONE MALATTIE E ANTICIPO DELLE PRESTAZIONI

INDENNITÁ GIORNALIERA PER PERDITA DI GUADAGNO Art. 324a CO 1Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. 2Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per un contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari. 3Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio. 4Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

GARANZIA DI DIRITTO AL SALARIO SCALA BERNESE GARANZIA DI DIRITTO AL SALARIO Durata del rapporto di lavoro Durata del diritto al salario Fino a 3 mesi Nessun salario, oppure salario per 3 settimane se il rapporto di lavoro è stato concluso per più di tre mesi. Da 3 a 12 mesi 3 settimane Durante il 2° anno di servizio 1 mese Dal 3° anno al 4° anno 2 mesi Dal 5° al 9° anno 3 mesi Dal 10° al 14° anno 4 mesi Dal 15° al 19° anno 5 mesi Dal 20° al 24° anno 6 mesi Successivamente, ogni 5 anni, un mese in più. Questa scala viene usata oggi sia dal settore padronale che sindacale. Meno conosciute della scala bernese, si possono menzionare le scale “basilese” e “zurighese”, che vengono applicate da alcune Autorità giudiziarie.

FORMA E CONTENUTI DI UN CONTRATTO ASSICURATIVO FORMA SCRITTA o CONTRATTO DI LAVORO CONTENUTI AMMESSO GENERALMENTE PARTE DI SALARIO VERSATO DURATA DELLE PRESTAZIONI IMPORTO DEL PREMIO E SISTEMA DI FINANZIAMENTO PERIODO DI ATTESA 80% del salario 720 giorni su 900 giorni consecutivi 50% datore di lavoro / 50% salariato inferiore a tre giorni o compensato dal datore di lavoro (80% del salario)

2 AMBITI ASSICURATIVI ASSICURAZIONI SOCIALI (LAMal) Diritto alle assicurazioni sociali Norme di diritto pubblico Assenza di scopo lucrativo ASSICURAZIONI PRIVATE (LCA) Rapporto contrattuale di diritto privato Condizioni generali stabilite dall’assicuratore Scopo lucrativo / ricerca del profitto Selezione dei rischi

RINGRAZIO PER LA CORTESE ATTENZIONE