Guida alla Pubblicità ed all’accesso agli Atti della Scuola

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Guida alla Pubblicità ed all’accesso agli Atti della Scuola A cura di Cinzia Olivieri bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti C.O. Indice DPR 416/74 Pubblicità degli atti CM 105/75 Regolamento tipo Il rilascio copie prima della L 241/90 L 241/90 sul procedimento amministrativo Costi di riproduzione e imposta di bollo Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti DPR 275/99 Reclamo Dlgs 196/03 Codice della privacy DPR 184/06 Regolamento sull’accesso L 69/09 Semplificazione e Trasparenza Dlgs 150/09 Efficienza e Trasparenza Linee Guida Privacy MIUR Programma triennale per la trasparenza Modello di istanza di accesso C.O. bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Dpr 416/74 Pubblicità degli atti C.O. Dpr 416/74 Pubblicità degli atti Già il Dpr 416/74 prevedeva (Art. 27) la Pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto “in apposito albo della scuola” escludendone solo “gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato”. Dunque il divieto non era assoluto. I regolamenti interni potevano disciplinare quanto non previsto dal decreto. Infatti, l’Art. 37 precisava che gli organi della scuola “operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero”. Torna all’indice C.O. bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti 3 3

bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti CM 105/75 Regolamento tipo Il “regolamento tipo” predisposto dal Ministero, la CM 105/75, ha quindi previsto all’Art. 13 che “La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni” (dunque non del verbale), “entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio e la durata della stessa per un periodo di 10 giorni”. Si ribadisce il divieto “gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato” Inoltre, “i verbali e tutti gli atti scritti preparatori” (nuovamente distinguendo tra delibera e verbale) sono depositati in segreteria “e - per lo stesso periodo – esibiti” (senza particolare ritualità) “a chiunque ne faccia richiesta”. Torna all’indice .05.2011 bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Il rilascio copie prima della L 241/90 La CM 193/77 richiama la L 390/71 per la disciplina sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e l'autenticazione di firme. In particolare si rileva che “l'art. 13 nel recepire il principio che le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti devono essere adeguate ai costi del servizio - prescrive che esse sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro per il tesoro, aggiungendo che con decreto del Presidente della Repubblica vengono indicate le modalità da seguire per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei relativi proventi”. Oggi ovviamente queste norme hanno subito continue modifiche fino al DPR 115/02. Già la Nota del 21 maggio 1980 aveva precisato che “gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere” Torna all’indice .05.2011 bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti 5

L 241/90 sul procedimento amministrativo La L 241/90 nel dettare “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” dispone che (art. 1) “L’attività amministrativa … è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.” (art. 3) Ogni provvedimento amministrativo generalmente dovrà essere motivato Inoltre (art. 22) tutti i documenti amministrativi sono accessibili, con la sola eccezione di quelli indicati dalla stessa legge all’art. 24 (che disciplina i casi di esclusione) e con i limiti poi previsti dal Dlgs 196/03. “L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”. (estratto dall’art. 22) Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

L 241/90 sul procedimento amministrativo L’Articolo 22 definisce diritto di accesso, “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;” interessati, “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;” controinteressati, “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;” (estratto dall’art. 22 L 241/90 ) Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

L 241/90 sul procedimento amministrativo Modalità di esercizio del diritto di accesso (estratto dall’Art. 25) “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi”. “L'esame dei documenti è gratuito”. “Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. “Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati” Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

L 241/90 sul procedimento amministrativo Rifiuto all’accesso e ricorsi (estratto dall’Art. 25) “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”. “In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”. “Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza”. Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

L 241/90 sul procedimento amministrativo (estratto dall’Art. 27) “È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”. “La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;(…)”. Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Costi di riproduzione e imposta di bollo Successivamente alla L 241/90 sono intervenute alcune circolari ministeriali a disciplinare l’esercizio del diritto di accesso ed in particolare il rilascio di copia: La CM 278/92 La CM 163/93 La CM 94/94 avente ad oggetto il “Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90” Quest’ultima riporta le direttive impartire dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con nota del 28 febbraio 1994 n. UCA 27720/1749. È stabilito che non è dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, È invece assoggettabile a bollo la copia conforme eventualmente richiesta cioè quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma autentica. In materia di bollo si richiamano il DPR 642/72 come modificato dal DPR 955/82 , il DPR 115/02 (Testo Unico in materie di spese di Giustizia) e per gli importi il DMEF del 24.05.05 Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti C.O. Dlgs 297/94 Pubblicità degli atti Il Dlgs 297/94 ribadisce all’Art. 43 il principio di pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto “in apposito albo della scuola”, sempre con l’esclusione degli “atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato” precisando altresì che “Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”. L’Art. 40 rinvia ancora ai “Regolamenti tipo” predisposti dal Ministero per la disciplina di quanto non previsto dal decreto, ma successivamente alla CM 105/75 non ve ne sono altri. Torna all’indice C.O. bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti DPR 275/99 Reclamo La pubblicità dell’intero provvedimento è importante e necessaria anche ai fini del “reclamo”. Infatti l’art. 14 comma7 del Dpr 275/99 stabilisce: “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”. Pertanto i “provvedimenti” (neanche qui si parla di “deliberazioni”) devono essere pubblicati affinché chi abbia interesse possa averne conoscenza ed impugnarli nel termine che decorre appunto dalla pubblicazione Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Dlgs 196/03 Codice della privacy Nuovi limiti alla pubblicità degli atti sono introdotti dal Dlgs 196/03 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che ha stabilito all’art. 1 “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Dopo aver definito (art. 4) il: "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; stabilisce particolari restrizioni al trattamento di sensibili e giudiziari (artt. 21 e 22) Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

DPR 184/06 Regolamento sull’accesso Ulteriori chiarimenti e precisazioni in materia di accesso agli atti sono stati introdotti dal DPR 184/06 “Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi” che ha sostituito il DPR 352/92 In particolare l’Art. 12 ha disciplinato le modalità di ricorso alla Commissione per l'accesso avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, avverso le determinazioni che consentono l'accesso. Il ricorso è trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero anche a mezzo fax o per via telematica, e notificato agli eventuali controinteressati, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Il ricorso deve contenere a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. E devono essere allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati. Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

L 69/09 Semplificazione e Trasparenza Innovazioni in materia di pubblicità e trasparenza sono state introdotte dalla L 69/09 la quale all’Art. 21 rubricato: “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” ha stabilito al comma 1 che “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.” E l’Art. 32 al fine di conseguire “l’Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” ha stabilito al comma 1 che: “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Dlgs 150 09 Efficienza e Trasparenza Sempre in attuazione al principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni il Dlgs 150/09 ha così disposto all’art. 11 comma 8 “Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;  b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;  h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati”. Stabilendo al comma 9 che “In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti 17

Garante Privacy Linee Guida Poiché tali recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa comportano operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali il Garante per la protezione di dati personali con provvedimento n. 088 del 2 marzo 2011 ha deliberato le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti 18

Garante Privacy Linee Guida Ferme le particolari garanzie che proteggono i dati sensibili (in particolare lo stato di salute o la vita sessuale) e giudiziari, le Linee Guida (a cui si rinvia) offrono accorgimenti tecnici “volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità” nel caso di messa a disposizione “on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio on line), impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità” tramite i motori di ricerca, “garantendo l’aggiornamento ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line.” Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

MIUR Programma triennale per la trasparenza Il MIUR dedica una specifica sezione al Programma trasparenza Vi è pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011/2013 dell'Università e della Ricerca per gli anni 2011-2013, ed il DM del 11/11/2011 di adozione del Programma. Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Ministero definisce le iniziative attraverso le quali consente l'accessibilità totale delle informazioni secondo le Linee Guida predisposte dalla CIVIT con Delibera N. 105/2010. Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Modello di istanza di accesso Un modello di accesso agli atti: Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto ________________ OGGETTO : Istanza di accesso a documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 e DPR 184/06 Il/la/i sottoscritto/a/i __________________ , nato/a a __________________Il _______________ residente in _________________ alla Via _____________________________ in qualità di (genitore dell’alunno/a____________ iscritto/a per l’as____ alla classe _____ sez. ____ di codesto istituto ovvero rappresentante della classe ________; consigliere; membro di giunta ecc.) CHIEDE ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni di poter esaminare ed eventualmente ottenere copia conforme – i cui relativi costi saranno posti nel caso a carico del/la/i sottoscritto/a/i - della seguente documentazione : ----------------------------------------- I motivi della suddetta richiesta sono:_________________________ ______, li………………………… Firma _________________________ Torna all’indice bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti

Guida alla Pubblicità ed all’Accesso agli Atti della Scuola Grazie per l’attenzione A cura di Cinzia Olivieri cinzia_olivieri@yahoo.it Sportello Genitori Studenti e Scuola http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html bozza 26.04.12 - sono graditi suggerimenti