LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE IL NUOVO REGIME DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

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LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE IL NUOVO REGIME DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana2 Comparazione tassazione per le persone fisiche Regime di tassazione Partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate Sino al 31 dicembre % al netto delle rispettive minusvalenze riportabili nei quattro anni successivi 12,50% al netto delle rispettive minusvalenze riportabili nei quattro anni successivi A partire dal 1° gennaio 2004 Imponibile ridotto al 40% regole ordinarie di tassazione con aliquote progressive IRPEF/IRE 12,50% al netto delle rispettive minusvalenze riportabili nei quattro anni successivi

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana3 Comparazione tassazione per imprenditori individuali e società di persone Regime di tassazione Cessione ordinaria di partecipazioni Partecipazioni di controllo e collegamento Sino al 31 dicembre 2003 Imponibile 100% concorso al reddito dimpresa (eventuale rateizzazione) Imponibile 100% facoltà di regime sostitutivo aliquota 19% Regime di tassazione Partecipazioni nellattivo circolante Partecipazioni nellattivo immobilizzato Partecipazioni con requisiti Partic. Exem. A partire dal 1° gennaio 2004 Impon. 100% concorso al reddito dimpresa Impon. 100% concorso al reddito dimpresa con facoltà di rateizzazione Impon. Ridotto al 40% concorso al reddito dimpresa

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana4 Comparazione tassazione per le società di capitali Regime di tassazione Cessione ordinaria di partecipazioni Partecipazioni di controllo e collegamento Sino al 31 dicembre 2003 Imponibile 100% concorso al reddito dimpresa (eventuale rateizzazione) Imponibile 100% facoltà di regime sostitutivo aliquota 19% Regime di tassazione Partecipazioni nellattivo circolante Partecipazioni nellattivo immobilizzato Partecipazioni con requisiti Partic. Exem. A partire dal 1° gennaio 2004 Impon. 100% concorso al reddito dimpresa Impon. 100% concorso al reddito dimpresa con facoltà di rateizzazione Nessun Imponibile

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana5 Detenzione delle partecipazioni come persone fisiche Alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate continuerà ad essere applicata la tassazione sostitutiva del 12,50% Alle plusvalenze derivanti cessione di partecipazioni qualificate saranno applicate le ordinarie aliquote IRPEF/IRE su un imponibile ridotto al 40% Il medesimo trattamento tributario sarà applicato nella fase di possesso delle partecipazioni, in presenza di utili e dividendi da società di capitali, con lidentica distinzione fra partecipazione qualificata e non

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana6 Detenzione delle partecipazioni come società di capitali La novità più rilevante è costituita dal regime di esenzione che sarà applicato ai plusvalori derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualora ricorrano le condizioni richieste dallart. 88 Tuir nuova versione. Nella fase di possesso i dividendi derivanti da tali partecipazioni saranno imponibili per il soggetto IRES percipiente nella misura del 5%

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana7 Ipotesi di lavoro per la detenzione di partecipazioni come società di capitali Trasferimento di partecipazioni detenute da persona fisica a soggetto IRES (ai fini della P.E.): CESSIONE A TITOLO ONEROSO CONFERIMENTO La successiva cessione delle partecipazioni da parte del soggetto IRES = ESENZIONE = utili conseguiti Passaggio da sfera personale a sfera imprenditoriale

LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE: RIPORTO DELLE PERDITE E CASI APPLICATIVI

art. 116: opzione per la trasparenza fiscale Il fattore preclusivo alladozione del sistema della trasparenza dato dallopzione della partecipata per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 118 (Consolidato Nazionale) e 132 (Consolidato Mondiale) del nuovo TUIR, merita una esemplificazione di carattere schematico. Lopzione è esercitabile (art. 116, comma 1) dai soggetti di cui allarticolo 72, comma 1, lett. a), e cioè: SPA, SAPA, SRL, Società Cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello stato (enti partecipati) al cui capitale partecipino esclusivamente gli stessi soggetti di cui al già richiamato articolo 72, comma 1, lett. a), SPA, SAPA, SRL, Società Cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello stato (enti partecipati) Quindi la norma dellart. 116 richiede una stessa qualificazione giuridica per gli enti partecipati e gli enti partecipanti

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana10 chi esercita lopzione? lopzione è esercitabile dalla società partecipata (art. 116, comma 4). autorevoli commentatori, fra cui il qui presente Dr. Meneghetti (si veda Sole 24 Ore del 25 settembre 2003, pag. 23), ci fanno osservare che nella prima versione era chiaro che lopzione doveva essere manifestata sia dalla società partecipata sia da tutti i soci, mentre nellattuale stesura viene meno il riferimento allopzione congiunta: si parla di opzione della partecipata da comunicare secondo modalità demandate ad un provvedimento del Direttore delle Entrate.

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana11 esclusioni soggettive (art 116, comma 1, lettere a) e b) Società partecipate che hanno emesso strumenti finanziari di cui allart u.c. del Codice civile: Resta salva la possibilità che la società a seguito dellapporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il voto nellassemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Società partecipate che operano in regime di tassazione consolidata ai sensi degli articoli 118 (Consolidato Nazionale) e 132 (Consolidato Mondiale) del nuovo TUIR

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana12 caso A A S.p.a. C S.p.a. 55% D S.p.a. 65% E S.p.a. opzione consolidato 100% (no trasparenza)

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana13 caso B D S.p.a. C S.p.a. 50% A S.p.a. 80% opzione consolidato B S.p.a. E S.p.a. 50% 100% opzione consolidato opzione trasparenza

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana14 3) effetti dellopzione sulle perdite fiscali PERDITE PREGRESSE Perdite pregresse della Partecipante: deducibili comunque dal reddito complessivo (art 84 del nuovo TUIR) Perdite pregresse della Partecipata: non deducibili dal reddito determinato secondo le regole di cui allarticolo 116 e segg. PERDITE DESERCIZIO Perdite desercizio della Partecipante: deducibili dal reddito della partecipante Perdite desercizio della Partecipata: imputate per trasparenza alla partecipante

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana15 4) caso A DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA PARTECIPATA Partecipante A: utile desercizio (fiscale) 100 Partecipata B: perdita desercizio (fiscale) 60 Reddito imponibile Partecipante A =100 – 60= 40 La perdita desercizio è imputata, per trasparenza, alla partecipante A il cui reddito imponibile sarà dato dalla somma dei due risultati.

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana16 5) caso B DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE PREGRESSE ESISTENTI SULLA SOCIETA PARTECIPANTE Partecipante A: utile desercizio perdite pregresse 20 Partecipata B: perdita desercizio 60 Reddito Imponibile Partecipante A = 100 – 60 – 20 = 20

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana17 6) caso C DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE PREGRESSE DELLA SOCIETA PARTECIPATA Partecipante A: utile desercizio 100 Partecipata B: utile desercizio 60 - perdite pregresse 40 Reddito Imponibile Partecipante A = = 160 Le perdite pregresse della Partecipata B rimangono in capo alla stessa e non si trasferiscono. Lutile della partecipata B si trasferisce invece per trasparenza alla Partecipante A aumentandone il relativo reddito imponibile a 160.

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana18 7) caso D DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE DESERCIZIO E DI PERDITE PREGRESSE DELLA PARTECIPANTE Partecipante A: Perdita esercizio (ante imputazione per trasparenza) 100 / perdite pregresse 40 Partecipata B: utile desercizio 200 Reddito imponibile Partecipante A = 60 ( ) La partecipante potrà utilizzare le proprie perdite (tutte, sia quelle di esercizio che quelle pregresse) per compensare il reddito complessivo determinato secondo le regole della trasparenza

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana19 8) caso E DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA NEL CASO DI PERDITE PREGRESSE ESISTENTI SULLA SOCIETA PARTECIPANTE E PERDITE IMPUTATE DALLA PARTECIPATA PER QUOTA SUPERIORE AL REDDITO DELLA PARTECIPANTE. ? Partecipante A: utile desercizio perdite pregresse del quinto anno anteriore 90 Partecipata B: perdita desercizio 110 Reddito Imponibile Partecipante A = 100 – 110 = - 10 Perdite riportabili a nuovo della Partecipante A – 10 (con le modalità e i limiti di cui al nuovo articolo 84) Perdite pregresse non più riportabili a nuovo per avvenuto decorso del quinquennio 90

16/10/2003 Tirrenia Commissione Culturale Ragionieri della Toscana20 9) situazione da chiarire Sarebbe opportuno, altresì, che venisse indicato il regime delle perdite della partecipata una volta che esse sono entrate nella disponibilità del socio (compensabilità con futuri redditi, eventuali limiti al riporto a nuovo, sorte in caso di mancato rinnovo dellopzione )