I decreti Brunetta e il fattore Pari Opportunità

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I decreti Brunetta e il fattore Pari Opportunità I decreti Brunetta e il fattore Pari Opportunità. La recente riforma della Pubblica Amministrazione: uno sguardo di genere Marilisa D’Amico

ART. 51 Cost. Evoluzione e recenti approdi interpretativi della giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 51 Cost. donne e uomini possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza “secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Sino agli anni ’60 questo rinvio al legislatore aveva giustificato discipline discriminatorie nei confronti delle donne Sent. n. 56 del 1958 la Corte costituzionale salva la norma che dispone che dei sei giudici popolari delle Corti d’assise, almeno tre devono essere uomini. Secondo la Corte l’art. 51 Cost. lascerebbe al legislatore “qualche sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell’intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone”

Sent. n. 33 del 1960 La Corte dichiara illegittima la disposizione che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicassero l'esercizio di diritti e di potestà politiche “una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, [deve] essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza”.

Nel 2003, con l’intento di legittimare l’adozione di misure antidiscriminatorie in materia elettorale viene approvata una modifica dell’art. 51 Cost. (l. cost. 30 maggio 2003, n. 1) “A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” La Corte non accenna, invece, all’imminente entrata in vigore del nuovo art. 51 Cost. «Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (l. cost. 30 maggio 2003, n. 1)

Ord. n. 39 del 2005 la Corte costituzionale, pronunciandosi in materia di pubblico impiego, dichiara manifestamente inammissibile la q.l.c. perché l’ordinanza di rimessione non faceva cenno alla modifica dell’art. 51 Cost. Con questa decisione viene esclusa la possibilità di interpretare restrittivamente l’art. 51 Cost. “la norma non si limita più a disporre che la diversità di sesso … non può essere mai ragione di discriminazione legislativa e, quindi, a costituire una sorta di specificazione del principio di uguaglianza enunciato, a livello di principio fondamentale, dall’art. 3, primo comma, Cost., ma assegna ora alla Repubblica anche un compito di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini”.

Art. 51 Cost. e accesso agli uffici pubblici ? Principio immediatamente applicabile o norma meramente programmatica

In diversi casi l’art. 51 Cost In diversi casi l’art. 51 Cost. – insieme alle disposizioni legislative e alle norme statutarie provinciali e comunali finalizzate a realizzare un equilibrio di genere negli organi esecutivi degli enti locali – è stato utilizzato dai Giudici amministrativi per annullare i decreti di nomina di Giunte composte solo di persone di sesso maschile…

(Tar Puglia, sez. I, sent. 24 febbraio 2010, n. 622) …così come nei casi di nomine di organi di società a partecipazione pubblica composti di soli uomini “La portata della disposizione di cui all'art. 51 Cost., immediatamente e concretamente applicabile nei rapporti intersoggettivi, determina … un particolare modo di essere e di agire in capo a qualsiasi soggetto pubblico: ovvero di provvedere, quale che sia l'oggetto dei singoli interventi, sulla base dei canoni della c.d. "democrazia paritaria". Detto in altre parole l'art. 51 Cost., per come formulato, vincola ormai le singole amministrazioni ed i propri rappresentanti istituzionali, anche a livello locale, ad agire nel rispetto del principio di pari opportunità. Di conseguenza, ogni statuizione che non tenga adeguatamente conto del necessario "riequilibrio di genere" costituirà una violazione di siffatto obbligo costituzionale (Tar Puglia, sez. I, sent. 24 febbraio 2010, n. 622)

Divieto di discriminazioni indirette Tar Sardegna, sez. II, 25 novembre 2008, n. 2025 Il Giudice amministrativo annulla la norma contenuta in un bando che richiedeva, ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico per la copertura di due posti di Agente di Polizia Municipale, il possesso della patente di tipo A (ovvero quella che abilita alla guida di motoveicoli). la previsione di tale criterio pregiudica i lavoratori di uno dei suoi sessi: secondo le statistiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei possessori di patente di tipo A solo il 10% è di sesso femminile; Il requisito richiesto non è essenziale ai fini dell’ammissione al concorso: il Comune avrebbe potuto garantire le esigenze connesse al profilo professionale di agente di polizia prevedendo l’obbligo per i soggetti vincitori di conseguire, entro un congruo termine, la patente A ai fini della definitiva assunzione nell’amministrazione.

La ‘democrazia paritaria’ e il decreto legislativo n. 150 del 2009

Il concetto di democrazia paritaria richiede di affrontare la tematica delle pari opportunità muovendo dall’idea che le donne non sono soggetti deboli da tutelare ma che organi decisionali composti in modo equilibrato di donne e uomini sono in grado di conseguire risultati migliori, perché frutto di decisioni assunte sulla base di un confronto tra sensibilità, esperienze, attitudini e punti di vista differenti. Si tratta, dunque, di un interesse dell’intera collettività.

La legge di delega n. 15 del 2009 impegnava il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi “nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità” (art. 2)

Cfr., in particolare, artt. 3, 8, 13, 14 Il decreto legislativo n. 150 del 2009 contiene diverse previsioni in tema di pari opportunità: Cfr., in particolare, artt. 3, 8, 13, 14

Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale l’art. 8 prevede, tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa (es. rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi, valutazione sulla modernizzazione dell’organizzazione, sullo sviluppo delle relazioni coi cittadini, sull’efficienza nell’impiego delle risorse, ecc…) il “raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità”

Si ricorda, inoltre, che già nella Direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche) si affermava che: “Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini”

la promozione delle pari opportunità sembra quindi diventare un elemento che incide sull’efficienza, sul “buon andamento” (art. 97 Cost.) della pubblica amministrazione