Svizzera.

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Transcript della presentazione:

Svizzera

Caratteristiche fondamentali La Cost.svizzera del 1848, totalmente revisionata nel 1874, integrata da molteplici revisioni parziali, è stata revisionata totalmente nel 1999: il progetto di riforma ha concluso il suo iter parlamentare il 18 dicembre 1998 ed è stato sottoposto a referendum il 18 aprile 1999, ottenendo un risultato positivo, pure di stretta misura (favorevoli 59%, 12 Cantoni e 2 semicantoni; la partecipazione al voto si è limitata ai 35,3% degli aventi diritto). Nel nuovo testo si conferma l'invocazione a Dio all'inizio del Preambolo ("In nome del Dio onnipotente").Nel Titolo I "Disposizioni generali“vi è uno dei punti più controversi, il principio per cui "La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale" (art.5,IVc). Il Titolo II poi denominato "Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali” si articola in 3 Capitoli, riprendendo il modello portoghese e spagnolo: il I è quello relativo ai diritti fondamentali (dignità umana, uguaglianza, diritto alla vita, libertà dei media,ecc); il II relativo alla cittadinanza e ai diritti politici; il III molto breve ,limitato agli obiettivi sociali. Fra le novità un articolo sull’integrazione degli handicappati. Per la I volta un articolo sui partiti politici.

Federalismo svizzero La Costituzione riconosce ampie autonomie ai Cantoni ( e ai mezzi-Cantoni in cui si dividono 3 Cantoni). V .art.3,“I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”. L’autonomia costituzionale dei Cantoni è vincolata al rispetto del principio democratico (art.51)ed alla garanzia dei diritti politici(art.39). Per l’approvazione delle costituzioni cantonali è richiesto l’assenso dell’Assemblea federale,così da assicurare il rispetto del diritto federale. La ripartizione delle competenze tra la Federazione ed i Cantoni si informa al principio della competenza residuale dei Cantoni e al principio di sussidiarietà. art.43a”La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua”.

Segue La potestà cantonale trova alcuni limiti,quale la prevalenza del diritto federale sul diritto dei cantoni,il principio della lealtà federale. Nb.numerose sono le materie ove c’è una potestà legislativa concorrente o parallela della Confederazione e dei Cantoni. L’attuazione delle leggi spetta ai Cantoni, con l’eccezione delle materie (poche)riservate in via esclusiva alla federazione:Federalismo d’esecuzione. Nel nuovo testo costituzionale sono aumentati i poteri dei Cantoni nel c.d.potere estero. In tutti i Cantoni vi sono Tribunali per la giustizia civile e penale. La competenza tributaria è da sempre suddivisa tra i Cantoni e la Confederazione. Inoltre “la Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria fra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni” (art.135 Cost.).

Forma di governo Forma di governo direttoriale: prende il nome dalla Cost.francese del 1795. Si caratterizza dalla presenza di un organo esecutivo collegiale(Consiglio federale) che deriva dal Parlamento (Assemblea federale): si tratta di una derivazione solo iniziale in quanto il Governo non può essere sfiduciato per tutto il corso della legislatura, né ha il potere di sciogliere le Camere. Occorre altresì notare che se l’Assemblea federale è, sulla base della lettera della Costituzione, l’organo supremo, invece per l’effettività dei rapporti tra i poteri, è il Consiglio federale l’organo più importante.

Segue:Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati il I è composto da 200 deputati del Popolo eletti per 4 anni secondo il sistema proporzionale; I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione; ogni Cantone ha diritto almeno ad un seggio(art.149); il II è formato dai rappresentanti (46)dei cantoni (2 per ogni cantone e 1 per i Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, AppenzelloEsterno e AppenzelloInterno) scelti secondo le modalità fissate autonomamente da ogni cantone (art.150). Le 2 Camere siedono in comune (Ass.federale) per lo svolgimento di importanti funzioni, quali l’elezione dei membri del Cons.federale e del Trib.federale(art.168), la risoluzione dei conflitti di competenza fra le autorità federali supreme, le domande di grazia, i provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, ecc. (v. art.157 e art.173, per la politica estera v. art.166).

Segue Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati siedono separatamente per l'esercizio delle competenze in tema di legislazione ordinaria, di revisione costituzionale, di controllo sul Consiglio federale. Il bicameralismo è paritario; importante è il ruolo delle commissioni monocamerali e bicamerali.

Consiglio federale L'esecutivo è un organo collegiale formato da 7 membri, eletti dall'Ass.federale per 4 anni. La scelta dei membri è effettuata tenendo conto delle esigenze etniche, religiose, geografiche e politiche (art.175). Proprio la stabilità del Cons.federale, derivante dalla Cost.(non vi è possibilità di sfiducia come non vi è possibilità di scioglimento), e la stabilità derivante dalla abituale conferma dei consiglieri uscenti, oltre che la compattezza e stabilità delle coalizioni partitiche dominanti nelle Camere, potenziano il ruolo del Cons.federale (art.174 ed anche artt.184-185). Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo, cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi, sorveglia l’Amministrazione federale, fa periodicamente rapporto all’Ass.federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese. (artt.186-187). Il Cons.federale cura gli affari esteri, salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Ass.federale (art.184) .

Tribunale Federale e Esso è composto attualmente da 38 giudici, eletti dalle 2 Camere per 6 anni, rispettando gli equilibri fra i 4 partiti della coalizione. Nella elezione dei giudici federale l’Ass.Federale prende in considerazione il criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali. Il Tribunale Federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione. Esso opera come garante dell'ordinamento federale e come giurisdizione in ultima istanza di garanzia del diritto cantonale. Esso si compone di 7 corti(2 corti di diritto civile,1 di diritto penale,2 di diritto pubblico, 2 di diritto sociale) e di una Commissione di ricorso. Losanna é la sede del Tribunale federale,le 2 corti di diritto sociale sono a Lucerna. FUNZIONI (art.189) Conflitti di competenza tra Autorità federali e Cantonali e fra Cantoni Ricorsi su controversie implicanti l'applicazione del diritto federale Ricorsi per violazione di diritti costituzionali non solo ad opera di atti dei cantoni (legislativi, ma anche governativi o giudiziari) , ma anche di leggi federali, da parte dei singoli o di formazioni sociali. Ricorsi contro atti amm.vi adottati da autorità federali o cantonali Ricorsi per violazione di Trattati internazionali o intercantonali.

Istituti di democrazia diretta Caratteristica dell'ordinamento svizzero è inoltre l'ampia gamma di forme di intervento diretto dei cittadini sulla attività degli organi rappresentativi. Infatti nei Comuni vi sono Assemblee, formate da tutti i cittadini ivi domiciliati, per decidere annualmente alcune questioni determinanti per l'indirizzo delle comunità e per intervenire nei dibattiti; vi è anche l'istituto della revoca di titolari di organi elettivi, nonché l'iniziativa popolare e il referendum a livello cantonale (comunale) e federale. Art.138-141: a livello federale vi è l'iniziativa popolare per la revisione totale o parziale della Costituzione da sottoporre a referendum. Oltre a forme di referendum obbligatorio, vi è il referendum facoltativo in connessione al procedimento di formazione delle leggi ordinarie.

Segue Le leggi e i decreti federali, nonché alcuni trattati internazionali devono essere sottoposti a referendum quando venga fatta richiesta da 50.000 elettori o da 8 Cantoni. I trattati relativi alla sicurezza o alla partecipazione a comunità sopranazionali vanno sempre sottoposti a referendum preventivamente alla loro entrata in vigore.