LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011

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LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011 Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2010/2011 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 3 La libertà sindacale 24 febbraio 2011

LE FONTI DELLA LIBERTA’ SINDACALE INTERNAZIONALI: Convenzione OIL n. 87 Convenzione OIL n. 98 COMUNITARIE: Carta dei diritti fondamentali, c.d. Carta di Nizza, del 7 dicembre 2000 (artt. 12 e 28) NAZIONALI: Art. 39, comma 1, Costituzione Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori Con lo Statuto si ha una concreta attuazione - a livello aziendale - del principio costituzionale: il titolo III dello Statuto prevede una specifica normativa PROMOZIONALE dell’organizzazione e dell’attività sindacale nei LUOGHI DI LAVORO.

LA SPECIFICITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE 39, COMMA 1, COST.: “L’organizzazione sindacale è libera” RISPETTO ALLA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE (ART. 18 COST.): “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” Specifico riconoscimento della LICEITA’ dell’attività sindacale; “Organizzazione” e non “associazione”: anche forme organizzatorie che non hanno carattere associativo (es: CI e CdF); struttura non necessariamente permanente: anche organismo creato ad hoc; Libertà non riservata ai “cittadini”: quindi anche agli “stranieri”.

IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE PROFILI INDIVIDUALI: Libertà sindacale positiva Specificata dall’art. 14 Statuto (libertà nei luoghi di lavoro) e dall’art. 15 (nullità di atti discriminatori in ragione dell’adesione al sindacato). Riscontro in norme internazionali (art. 2 Convenzione OIL n. 98) Libertà sindacale negativa In Italia, efficace sostegno alla libertà sindacale negativa con art. 15 Statuto: nullità di atti discriminatori in relazione alla mancata affiliazione ad un sindacato. Questa seconda libertà non trova riscontro in norme internazionali: nei paesi anglosassoni diffuse clausole di sicurezza sindacale (closed shop)

(segue) IL CONTENUTO DELLA LIBERTA’ SINDACALE PROFILI COLLETTIVI: Libertà di organizzazione: libertà delle forme organizzative; libertà delle regole interne; libertà nella definizione degli obiettivi (meramente economici o anche politici) libertà nella scelta degli strumenti dell’attività; libertà di aderire ad organizzazioni complesse, di secondo grado; libertà di privilegiare il vertice o la base, gli associati o la classe di lavoratori (iscritti e non) AUTODELIMITAZIONE del proprio ambito di operatività e della categoria di riferimento (per settori produttivi o per mestiere o per territorio o per mera scelta strategica) Libertà di azione (di lotta) e di contrattazione all’interno dell’impresa; nei confronti delle istituzioni. Ma NO DIRITTO A TRATTARE: l’apertura delle trattative, così come gli esiti, è affidata ai RAPPORTI DI FORZA.

- assemblea, raccolta firme, ecc. IL CARATTERE “SINDACALE” Quali attività possono essere definite “sindacali” ai sensi dell’art. 39, comma 1, Cost? IL CRITERIO TELEOLOGICO Funzione di AUTOTUTELA di interessi collettivi di lavoro. Storicamente, non solo tematiche rivendicative-aziendali, ma anche politiche in senso lato (comunque, però, di interesse specifico dei lavoratori, e non dei cittadini in generale). IL CRITERIO DEGLI STRUMENTI IMPIEGATI Attraverso i tipici strumenti dell’azione sindacale, improntati all’AUTOTUTELA DIRETTA: sciopero; - contrattazione collettiva; - assemblea, raccolta firme, ecc. IL PROFILO SOGGETTIVO Autotutela posta in essere dagli stessi lavoratori o da loro rappresentanze.

LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE I CASI CONTROVERSI IMPRENDITORI La concezione unilaterale: fenomeno necessariamente collettivo solo per i lavoratori; contratto collettivo inderogabile solo in peius. Sindacalismo datoriale riconosciuto da altre norme sulla libertà di associazione (art. 18) o la libertà di iniziativa economica (41 Cost.). La concezione unitaria (prevalente): non vi è motivo di escludere il sindacalismo datoriale dalla previsione dell’art. 39 Cost. LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI Ormai la libertà sindacale interessa anche lavoratori autonomi, parasubordinati e liberi professionisti. Dubbi sulla legittimità di attività sindacali da parte di ordini professionali, in quanto enti pubblici ad appartenenza obbligatoria, sottoposti a vigilanza ministeriale.

(segue) LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’ SINDACALE I CASI CONTROVERSI PUBBLICI DIPENDENTI Al contrario del diritto di sciopero, la libertà sindacale dei pubblici dipendenti non è mai stata messa in dubbio, ora confermata dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego ex D. Lgs. 29/1993 (ora D. Lgs. 165/2001), che ha sancito l’applicazione della tutela della libertà e attività sindacale nel settore pubblico secondo le forme dello Statuto dei Lavoratori. MILITARI Vietata qualsiasi forma di coalizione (L. 382/1978): no diritto di sciopero; no costituire associazioni sindacali; no aderire ad altre associazioni sindacali. POLIZIA DI STATO A seguito della smilitarizzazione della PS (L. 121/1981) è riconosciuto il DIRITTO DI ASSOCIARSI IN SINDACATI (art. 82). LIMITI: possono iscriversi solo a sindacati di categoria; i sindacati di polizia non possono aderire ad altre associazioni sindacali; vietato lo sciopero.

MULTIDIREZIONALITA’ DELLA TUTELA Il riconoscimento costituzionale della libertà sindacale esplica i suoi effetti: 1. NEL DIRITTO PUBBLICO: Immunità dell’organizzazione sindacale nei confronti dello STATO: Ai pubblici poteri è preclusa ogni forma di controllo o ingerenza nella sfera organizzativa del sindacato e nella sua identità politico-ideologica Perciò il sindacato, svincolato da forme di soggezione, diventa un attore fondamentale nelle dinamiche socio-politiche. LIMITE: secondola Corte Cost. solo in casi eccezionali a salvaguardia di superiori interessi generali (Corte Cost. n. 124/1991 in materia di “tetti massimi” alla contrattazione collettiva) 2. NEL DIRITTO PRIVATO: Immunità nei confronti del DATORE DI LAVORO. LIMITE: Le normali esigenze organizzative dell’impresa