La costruzione dei robot secondo gli obblighi di conformità alle direttive europee Corso di Formazione SIRI – 2009
Responsabilità per danni da prodotti difettosi Corso di Formazione SIRI – 2009
Le responsabilità Dalla metà degli anni 70 la tendenza giurisprudenziale in materia di danni da prodotti difettosi va verso un rapporto diretto tra fabbricante e consumatore in modo da imputare direttamente sul primo la responsabilità l’attenzione non è più focalizzata sul rapporto contrattuale tra acquirente e rivenditore ma vengono stabiliti nuovi oneri direttamente sul produttore ad essere tutelato è l’utente (non è più l’acquirente!), cioè colui il quale fa uso del prodotto anche se il possesso dello stesso non deriva direttamente da un contratto d’acquisto. Corso di Formazione SIRI – 2009
La direttiva 85/374/CEE attuata con il DPR 224/88 Le responsabilità La direttiva 85/374/CEE attuata con il DPR 224/88 Responsabilità per danni da prodotti difettosi – Il dispositivo ha dato un contenuto sostanziale al concetto di diritto alla salute e alla sicurezza dei consumatori. La direttiva obbliga i produttori ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri fornendoli delle informazioni necessarie per evitare i rischi d’utilizzo. Stabilisce che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto. Fonda sul produttore una responsabilità oggettiva per il fatto di aver immesso un bene sul mercato. Corso di Formazione SIRI – 2009
Campo d’applicazione: Le responsabilità Campo d’applicazione: Ogni prodotto fabbricato o importato nella U.E. che causi danni agli individui o alla proprietà privata. Responsabilità civile: A carico del produttore il quale deve rimborsare i danni causati dal prodotto difettoso alle persone (morte, lesioni personali) e alla proprietà (beni destinati ad uso personale) Corso di Formazione SIRI – 2009
Le responsabilità Onere della prova Spetta all’utente dimostrare di aver subito il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. Non deve dimostrare la negligenza del produttore in quanto la direttiva si basa sul principio della responsabilità senza colpa e cioè, il produttore non sarà esonerato neanche se dimostra di non essere stato negligente, che ha applicato le norme e che il prodotto ha subito accurate prove. Solo se la parte lesa concorre al danno, la responsabilità del produttore potrà essere ridotta o soppressa! Corso di Formazione SIRI – 2009
Prodotto Le responsabilità Ogni bene mobile, l’elettricità, le materie prime e i componenti del prodotto finale. I servizi sono esclusi. Produttore Il fabbricante del prodotto finito o di un componente del prodotto finito; il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Gli importatori da paesi esterni alla U.E. sono da considerarsi produttori. In mancanza del produttore si considera tale il fornitore del prodotto. Corso di Formazione SIRI – 2009
Le responsabilità Si applica ai prodotti: I produttori: La responsabilità nella direttiva 2001/95/CEE Sicurezza Generale dei prodotti recepita con DLgs 172/2004 (esclusi i prodotti alimentari) Si applica ai prodotti: Non disciplinati dalle direttive del nuovo approccio o da altre direttive comunitarie Nuovi di seconda mano o rimessi a nuovo destinati ai consumatori o suscettibili di essere utilizzati dai consumatori Forniti nell’ambito di un’attività commerciale I produttori: Sono tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri Devono fornire al consumatore tutte le informazioni che gli consentano di valutare i rischi relativi al prodotto Devono adottare misure proporzionali alle caratteristiche del prodotto per consentire l’individuazione dei pericoli connessi al suo uso (identificazione del prodotto). Corso di Formazione SIRI – 2009
La responsabilità nelle direttive del Nuovo Approccio Le responsabilità La responsabilità nelle direttive del Nuovo Approccio Il concetto di fabbricante visto dalle direttive 85/337/CEE. Responsabilità per danno da prodotti difettosi e 2001/95/CEE – Sicurezza generale dei prodotti è diverso da quello introdotto dalle Direttive del Nuovo Approccio Il fabbricante: E’ la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo sul mercato U.E. a suo nome E’ l’unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili sia che abbia progettato e fabbricato personalmente il prodotto, sia che abbia solo apposto il suo marchio o il suo nome Può utilizzare parti, componenti e può subappaltare in tutto o in parte le operazioni che gli competono. In ogni caso deve mantenere il controllo globale assumendosi le responsabilità del prodotto. Corso di Formazione SIRI – 2009
Le responsabilità Il fabbricante: ha la responsabilità di progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei Requisiti Essenziali fissati dalle direttive e di eseguire la valutazione della conformità nelle forme prestabilite deve prendere tutti i provvedimenti previsti per garantire la conformità dei prodotti, per apporre la marcatura CE, per preparare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità CE deve sottoporre il suo prodotto qualora la direttiva lo preveda, alla valutazione di un Organismo Notificato deve apportare i suoi dati identificativi sul prodotto Corso di Formazione SIRI – 2009
Le responsabilità Il mandatario: è il soggetto nominato dal fabbricante quale suo rappresentante sul territorio dell’Unione Europea è autorizzato ad agire per conto del fabbricante ed è stabilito all’interno della U.E. può essere contattato dalle autorità degli Stati Membri in merito agli obblighi spettanti al fabbricante Corso di Formazione SIRI – 2009
Le responsabilità L’importatore: è il responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto. Il fabbricante, infatti, non è obbligato a nominare un suo rappresentante autorizzato per commercializzare il prodotto all’interno della U.E. è la persona stabilita nella U.E. che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo deve essere in grado di fornire all’autorità di controllo del mercato le informazioni sul prodotto può essere considerato responsabile alla stregua del fabbricante deve tenere a disposizione una copia della dichiarazione CE di conformità e conservare la documentazione tecnica per le eventuali verifiche delle autorità di controllo Corso di Formazione SIRI – 2009
La Marcatura CE La marcatura Attesta che il prodotto su cui è apposta è stato sottoposto a procedure di valutazione di conformità Attesta che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili Conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dell’U.E. E’ composta dalla sigla CE e, nel caso in cui la direttiva di prodotto lo preveda, dal numero d’identificazione dell’Organismo Notificato intervenuto per la certificazione Non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva del nuovo approccio Corso di Formazione SIRI – 2009
La Marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti nuovi ricadenti nell’ambito d’applicazione delle direttive di nuovo approccio per i prodotti usati importati da Paesi terzi per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti e tali da doverli considerare prodotti in nuova immissione sul mercato Eccezionalmente per alcuni prodotti e per particolari direttive di nuovo approccio può essere esclusa la marcatura CE purchè: siano provvisti di dichiarazione di conformità siano riconoscibili con nome del fabbricante e dati di targa essenziali Corso di Formazione SIRI– 2009
La certificazione La certificazione E’ la procedura con la quale un organismo notificato che si presenta come parte terza rispetto a produttore e mercato attesta che un prodotto è conforme agli obiettivi o “requisiti essenziali” fissati dalle direttive di nuovo approccio Corso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive del Nuovo Approccio – 73/23/CEE – DIRETTIVA BASSA TENSIONE Dal gennaio 2007 aggiornata formalmente come 2006/95/CE. Non avendo subito alcuna modifica, non verrà recepita nell’ordinamento dello stato italiano Regolamenta le caratteristiche del materiale elettrico (cioè ogni elemento utilizzato per la produzione, trasformazione , trasmissione, distribuzione o utilizzazione dell’energia elettrica come macchine, materiale di cablaggio) destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua. Corso di Formazione SIRI – 2009
– 2006/95/CE – DIRETTIVA BASSA TENSIONE Le direttive – 2006/95/CE – DIRETTIVA BASSA TENSIONE Sono esclusi: Materiali elettrici destinati all’uso in ambienti esposti a pericolo di esplosione Materiali elettrici per radiologia ed uso clinico Parti elettriche di ascensori e montacarichi Contatori elettrici In quanto coperti da altre direttive specifiche Prese di corrente (basi e spine) ad uso domestico Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici Materiali elettrici speciali destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie Corso di Formazione SIRI – 2009
Recipienti semplici a pressione Le direttive La direttiva 87/404/CEE – Recipienti semplici a pressione Regolamenta le caratteristiche dei recipienti saldati e fabbricati in serie soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto (e non destinati ad essere esposti alla fiamma) aventi le seguenti caratteristiche: a) Costruiti in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato o in lega di alluminio ricotto b) Di forma cilindrica a fondi bombati o piani oppure costituiti da due fondi bombati c) Operanti con pressione massima pari a 30 bar dove il prodotto della pressione massima espressa in bar per il volume espresso in litri è inferiore a 10.000 d) Operano entro precisi limiti di temperatura. Corso di Formazione SIRI – 2009
Recipienti semplici a pressione Le direttive La direttiva 87/404/CEE – Recipienti semplici a pressione Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva: I recipienti per usi nucleari Quelli previsti per l’installazione o su navi o su aeromobili Gli estintori Corso di Formazione SIRI – 2009
97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione – Le direttive 97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione – PED La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione ed alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar Corso di Formazione SIRI – 2009
ATTREZZATURE A PRESSIONE: Le direttive 97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione – PED ATTREZZATURE A PRESSIONE: Tubazioni (e non tubi o flange) - Serbatoi – Insiemi - Caldaie - Scambiatori - Accessori a pressione - Accessori di sicurezza destinate a contenere fluidi (cioè gas, liquidi e vapori) entro certi limiti oppure Esposte alla fiamma o ad altro tipo di riscaldamento suscettibili di surriscaldamento Corso di Formazione SIRI – 2009
Sono attrezzature a pressione soggette alla PED Le direttive 97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione - PED Sono attrezzature a pressione soggette alla PED Camera iperbarica Sterilizzatori Trasmettitori di pressione Manometri Depuratori Bombole Piccoli compressori Bombole ossigeno -sub Circuiti rifornimento gas - auto Estintori portatili Bulk containers – contenitori scaricati a pressione Macchina del caffè espresso Pentola a pressione Generatore di vapore per ferro da stiro Corso di Formazione SIRI – 2009
97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione - PED Le direttive 97/23/CE – Direttiva Attrezzature a pressione - PED Sono esclusi dalla PED attrezzature che rientrano in altre direttive di prodotto: Dir. 95/16 ascensori Dir. 2006/42/CE bassa tensione Dir. 90/396 apparecchi a gas Dir. 98/37/CE macchine Dir. 93/42 dispositivi medici Dir. 94/9 Atex Dir. 75/324 Aerosol - dispenser Attrezzature per uso nucleare Raccolta distribuzione e deflusso di acque (condotte forzate complete) Attrezzature petrolifere Attrezzature per uso militare Turbine e motori a combustione interna Pompe e turbo-generatori e macchine a vapore Altiforni Gli insiemi montati in loco dall’utilizzatore come gli impianti industriali in quanto soggetti alle prescrizioni vigenti per la messa in servizio e l’utilizzazione Corso di Formazione SIRI – 2009
Prodotti da costruzione - CPD Le direttive La direttiva 89/106/CEE – Prodotti da costruzione - CPD Regolamenta le caratteristiche dei prodotti che vengono impiegati nelle opere. L’allocuzione prodotti da costruzione è riferibile ad ogni prodotto che è fabbricato per essere incorporato permanentemente in un’opera di costruzione ovvero edifici ed opere di ingegneria civile. I prodotti da costruzione includono anche gli impianti e le loro parti: riscaldamento, sanitari, forniture elettriche, opere di costruzione prefabbricate, ecc. Corso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive La marcatura CE dei prodotti da costruzione CPD – direttiva 89/106/CEE significa Che i prodotti rispondono alle pertinenti Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla G.U.C.E oppure Che rispondono ad un Benestare Tecnico Europeo (ETA) rilasciato ai sensi della procedura prevista dalla direttiva CPD oppure Che rispondono alle Specificazioni Tecniche Nazionali beneficianti della presunzione di conformità in assenza di Norme Armonizzate Corso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive La direttiva 89/336/CEE – Compatibilità elettromagnetica – EMC – abrogata dal 20 luglio 2007 e sostituita dalla 2004/108/CE – Dal 20 luglio 2009 cesserà l’immissione sul mercato secondo la 89/336/CEE. Recepita nell’ordinamento italiano con DLgs 261/2007 Lo scopo principale della Direttiva EMC è verificare: L’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale ambiente Ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo Corso di Formazione SIRI – 2009
Compatibilità elettromagnetica - EMC Le direttive La direttiva 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica - EMC Per disturbo elettromagnetico si intende ogni fenomeno elettromagnetico che può degradare la prestazione di un apparato. Un disturbo elettromagnetico può essere, per esempio, un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato, ecc. Per immunità si intende la capacità dell’apparato di funzionare in modo soddisfacente in riferimento ai criteri di prestazione specificati per l’apparato in presenza del disturbo elettromagnetico Corso di Formazione SIRI – 2009
Campo di applicazione della direttiva 2004/108/CE – Le direttive Campo di applicazione della direttiva 2004/108/CE – EMC Apparecchiatura: A) Apparecchio: Ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all’utente finale I componenti o i sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall’utente finale Gli impianti mobili, definiti come una combinazione di apparecchi ed utilizzata in ubicazioni diverse Impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito Corso di Formazione SIRI – 2009
Campo di applicazione della direttiva 2004/108/CE – Le direttive Campo di applicazione della direttiva 2004/108/CE – EMC La presente direttiva non si applica: Alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE Ai prodotti aeronautici Alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione e della convenzione dell’UIT a meno che tali apparecchiature non siano disponibili in commercio. I kit di componenti assemblati da radioamatori e le apparecchiature commerciali modificate ed utilizzate da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio Alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche, risultano intrinsecamente compatibili Corso di Formazione SIRI – 2009
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Le direttive 98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine E’ l’aggiornamento formale della 89/392/CEE recepita con DPR 459/96. Non apportando alcuna modifica, non è stata recepita nell’ordinamento italiano. Regolamenta i requisiti essenziali delle macchine e dei loro sistemi ai fini della sicurezza e della tutela della salute Per attestarne la conformità il fabbricante (o il suo mandatario) deve redigere per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza una dichiarazione CE di conformità. Inoltre, solo per le macchine, deve essere apposta la marcatura CE Il 17 maggio 2006 è stato approvato il testo della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. Entrerà in vigore il 29 dicembre 2009 Corso di Formazione SIRI – 2009
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Le direttive 98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Prima della commercializzazione il fabbricante (o il mandatario) deve: Per macchine non contemplate in allegato IV: Costituire il fascicolo tecnico Redigere la Dichiarazione CE di Conformità (ai RES della direttiva!) Applicare la marcatura sulla macchina Per macchine contemplate in allegato IV: Costituire il fascicolo tecnico – Se non si è seguita la norma armonizzata di tipo C specifica per quel tipo di macchina: - sottoporre il modello all’esame per la certificazione CE in caso positivo l’organismo notificato redige una certificazione CE - redigere la dichiarazione CE di conformità al modello sottoposto all’esame per la certificazione CE Corso di Formazione SIRI – 2009
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Le direttive 98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Per macchine contemplate in allegato IV e totalmente conformi alla norma armonizzata di tipo C specifica della macchina: Costituire il fascicolo tecnico Trasmettere copia ad un organismo notificato che accuserà ricevuta del fascicolo conservandolo redigere la dichiarazione di conformità CE facendo anche riferimento all’organismo notificato presso cui è depositato il fascicolo tecnico citando pure il n. di deposito apporre la marcatura CE sulla macchina Corso di Formazione SIRI – 2009
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Le direttive 98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine La dichiarazione CE di conformità E’ la procedura mediante la quale il fabbricante (o il suo mandatario) dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la riguardano La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante (o il mandatario) ad apporre sulla macchina la marcatura CE Corso di Formazione SIRI – 2009
98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine Le direttive 98/37/CE – Direttiva Sicurezza delle Macchine La dichiarazione CE di conformità La dichiarazione deve contenere: Nome ed indirizzo del fabbricante (o del suo mandatario) Descrizione della macchina Elenco di tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme Nome ed indirizzo dell’organismo notificato e numero dell’attestato di certificazione CE (se la macchina è in allegato IV) Nome ed indirizzo dell’organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo tecnico Eventuale riferimento alle norme armonizzate rispettate Identificazione del firmatario Corso di Formazione SIRI – 2009
La nuova direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE Approvata il 17 maggio 2006 Pubblicata su G.U.C.E. 9 Giugno 2006 - Deve essere recepita dagli stati membri dell’Unione entro il 29 Giugno 2008 -Entra in vigore in tutti gli stati dal 29 Dicembre 2009 La nuova direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE Corso di Formazione SIRI – 2009
MACCHINE. ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI. COMPONENTI DI SICUREZZA . MACCHINE . ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI . COMPONENTI DI SICUREZZA . ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO . CATENE, FUNI E CINGHIE . DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA . QUASI MACCHINE Sono stati inclusi: - Ascensori da cantiere - Apparecchi portatili a carica esplosiva - Ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s - Catene, funi e cinghie di sollevamento CAMPO DI APPLICAZIONE Sono stati esclusi: - Prodotti appartenenti al campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione Prodotti della Direttiva Trattori Agricoli Mezzi di trasporto Corso di Formazione SIRI – 2009
PER LE MACCHINE Dichiarazione CE di conformità LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER LE MACCHINE Dichiarazione CE di conformità PER LE QUASI-MACCHINE Dichiarazione di incorporazione completa di divieto di messa in servizio Corso di Formazione SIRI – 2009
LA NUOVA DEFINIZIONE DI MACCHINA La macchina è un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un Sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata. Deve essere accompagnata da marcatura CE. Corso di Formazione SIRI – 2009
Esistono solo due categorie di prodotti: LA NUOVA DEFINIZIONE DI MACCHINA Esistono solo due categorie di prodotti: LE MACCHINE Insiemi di parti o componenti Insiemi di macchine Attrezzature intercambiabili Componenti di sicurezza Accessori di sollevamento Catene, funi e cinghie Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica LE QUASI-MACCHINE -Insiemi che costituiscono quasi una macchina Corso di Formazione SIRI – 2009
LA DEFINIZIONE DI QUASI- MACCHINA Insieme che costituisce quasi una macchina ma che da solo non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Una quasi-macchina è unicamente destinata ad essere incorporata o assemblata ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata da questa direttiva. Non deve avere la marcatura CE. Corso di Formazione SIRI – 2009
IMMISSIONE SUL MERCATO DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO Prima messa a disposizione all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina ai fini di distribuzione o di utilizzazione. Corso di Formazione SIRI – 2009
DEFINIZIONE DI MESSA IN SERVIZIO Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione all’interno della Comunità DI UNA MACCHINA oggetto della direttiva. Corso di Formazione SIRI – 2009
DEFINIZIONE DI FABBRICANTE Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o quasi-macchina ed è responsabile della conformità ai fini dell’immissione sul mercato a proprio nome anche per uso personale. In mancanza di riferimenti è fabbricante chi immette sul mercato o mette in servizio la macchina o la quasi-macchina. Corso di Formazione SIRI – 2009
DEFINIZIONE DI MANDATARIO Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità con mandato scritto del fabbricante di eseguire a suo nome in toto o in parte gli obblighi e le formalità connesse con la direttiva. Corso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive 94/9/CE – Direttiva apparecchi per atmosfere potenzialmente esplosive – ATEX - Regolamenta l’eliminazione o minimizza i rischi derivanti dall’uso di alcuni prodotti non elettrici all’interno o in relazione a un’atmosfera potenzialmente esplosiva. Un’atmosfera esplosiva è costituita da una miscela di: Sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e polveri In determinate condizioni atmosferiche In cui, dopo l’innesco, la combustione si propaga alla miscela non bruciata Un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva è definita atmosfera potenzialmente esplosiva cioè quando sono presenti tutti e quattro gli elementi caratterizzanti Corso di Formazione SIRI – 2009
Le direttive del Nuovo Approccio 73/23/CEE – Direttiva Bassa Tensione 87/404/CEE – Recipienti Semplici a Pressione 88/378/CEE – Sicurezza dei giocattoli 89/106/CEE – Prodotti da costruzione 89/336/CEE – Compatibilità Elettromagnetica + 2004/108/CE 98/37/CE – Sicurezza delle macchine + 2006/42/CE 89/686/CEE – Dispositivi di protezione individuale 90/384/CEE – Strumenti per pesare non automatici 90/385/CEE – Dispositivi medici impiantabili attivi 90/396/CEE – Apparecchi a gas 92/42/CEE - Caldaie ad acqua calda a combustibili liquidi o gassosi 93/42/CEE – Dispositivo medici 94/9/CE – Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive 94/25/CE – Imbarcazioni da diporto 95/16/CE – Ascensori 96/57/CE – Rendimento energetico di frigoriferi e congelatori 97/23/CE –Attrezzature a pressione 98/13/CE – 99/5/CE– Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione 98/79/CE – Dispositivi medico-diagnostici in vitro 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio Corso di Formazione SIRI – 2009
Il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 nel Nuovo Testo UNICO Dlgs 81/2008 La rilevanza del provvedimento: La valutazione dei rischi nell’ambiente da parte del datore di lavoro rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di salute dei lavoratori. Il datore di lavoro è il protagonista attivo della funzione prevenzionale attorno al quale ruota l’organizzazione aziendale della prevenzione Corso di Formazione SIRI – 2009
Il campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008 Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, (siano esse di natura pubblica o privata) sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività da essi esercitata. Corso di Formazione SIRI – 2009
Il significato della valutazione dei rischi L’orientamento comunitario è quello di fondare le iniziative legislative e la definizione delle priorità d’intervento su un’analisi dell’accettabilità sociale dei rischi e della valutazione di costi e benefici che la loro riduzione comporta per la comunità. Il risk assessment non porta automaticamente al risk management, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione. Nessuna facoltà d’arbitrio è concessa al datore di lavoro. Le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro devono essere tutte rispettate. L’applicazione dell’art. 17 e 18 fornisce uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione…) al fine di ridurre e controllare in modo sostanziale i fattori di rischio presenti nel rispetto della legislazione e delle norme di buona tecnica prodotte dagli organismi accreditati (UNI; CEI) Corso di Formazione SIRI – 2009 segue
Il significato della valutazione dei rischi seguito La valutazione del rischio è uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e, più in generale, alla organizzazione della funzione e del sistema prevenzionale aziendale. Non è accettabile mantenere in atto inadempienze a precisi obblighi di legge. Devono essere definite misure accessorie di natura organizzativa e procedurale in grado di provvedere al controllo ed alla riduzione del rischio nel periodo che intercorre tra la sua individuazione e la messa in atto dell’intervento tecnico risolutivo. Al processo di valutazione e gestione dei rischi partecipano: progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori. Essi, ai sensi dell’art. 22,23 e 24, devono anche fornire informazioni relative a criteri, ambiti e limiti per l’utilizzazione sicura di ambienti, impianti e strumenti di lavoro. Corso di Formazione SIRI – 2009
L’uso delle attrezzature di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è assoggettato agli obblighi prevenzionistici derivanti dall’applicazione del Titolo III del decreto legislativo 81/2008 che regolamenta l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Il Titolo III recepisce la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Corso di Formazione SIRI – 2009
Il datore di lavoro deve scegliere e mettere a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate e/o adattate al lavoro da svolgere (art. 71) e cioè: L’attrezzatura deve essere utilizzata secondo l’uso previsto e non in modo improprio L’attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori deve soddisfare il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (anche ai sensi del C.C. art. 2087) Corso di Formazione SIRI – 2009
L’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori macchine sicure non può ritenersi soddisfatto solo perché esse recano la marcatura CE. Il datore di lavoro deve accettarsi che la marcatura CE sia accompagnata dalla relativa dichiarazione CE di conformità e che, comunque, non presenti carenze antinfortunistiche di facile riconoscimento (art. 70). Corso di Formazione SIRI – 2009
L’obbligo di aggiornamento antinfortunistico delle attrezzature Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le attrezzature siano: Installate in conformità alle istruzioni del fabbricante Utilizzate correttamente Oggetto di idonea manutenzione antinfortunistica e corredate da apposite istruzioni per l’uso (art. 71 e art. 73) Corso di Formazione SIRI – 2009
L’adeguamento delle macchine alla legislazione applicabile in materia antinfortunistica Corso di Formazione SIRI – 2009
Macchine installate prima del 21/09/1996 Devono essere aggiornate secondo : - DPR 547/55 - prevenzione infortuni - - DPR 303/56 – igiene - - L. 791/77 – recepimento della direttiva bassa tensione 73/23/CEE - - DLgs 277/91 – rumore – - DLgs 261/2007 – recepimento direttiva EMC - - DLgs 626/94 e successive modifiche Dlgs 242/96 e DLgs 359/99 art. 4 e Titolo III e L.62 /2005 art. 29 Deve rimanere traccia documentale di tali aggiornamenti Corso di Formazione SIRI – 2009
La vendita o cessione di macchine usate Corso di Formazione SIRI – 2009
Permuta contro acquisto di macchina nuova L’utilizzatore (datore di lavoro) deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della macchina usata alla legislazione previgente (art. 11 del DPR 459/96). Se il compratore non è un utilizzatore (datore di lavoro) e se la macchina presenta carenze di sicurezza è opportuno specificare nell’atto di compravendita: Tipo di macchina e modello Numero di matricola Nome del costruttore Dicitura che la macchina non può essere utilizzata sul mercato nelle condizioni di fatto in quanto il compratore non è utilizzatore della stessa. Ciò è possibile solo dopo l’adeguamento antinfortunistico Corso di Formazione SIRI – 2009
Vendita da utilizzatore ad utilizzatore Il venditore (datore di lavoro) deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente. Tale attestazione può essere accompagnata (ma non sostituita!) da una perizia tecnica asseverata. Cessione per conto vendita Il proprietario della macchina usata che la fornisce ad un rivenditore con procura di vendita è tenuto ad attestarne la conformità alla legislazione previgente. Corso di Formazione SIRI – 2009
La manutenzione delle attrezzature Corso di Formazione SIRI – 2009
Gli interventi di manutenzione prevedibili sono: Il datore di lavoro deve garantire il buono stato di conservazione e di efficienza delle macchine e delle apparecchiature affinchè permangano nel tempo gli ordinari requisiti di resistenza e di idoneità ai fini della sicurezza. Gli interventi di manutenzione prevedibili sono: Manutenzione ordinaria – Regolazioni, tarature, rabbocchi secondo le prescrizioni del fabbricante Manutenzione straordinaria – Sostituzione di parti usurate o rotte con ricambi conformi all’originale secondo le prescrizioni del fabbricante Manutenzione non rientrante nella manutenzione ordinaria e straordinaria – Modifica delle prestazioni funzionali e/o della logica della macchina. Comporta la marcatura CE Corso di Formazione SIRI – 2009
Esempi di manutenzioni che non richiedono la marcatura CE Adeguamento alle norme antinfortunistiche che comportano l’installazione di protezioni (fisse e mobili), arresti di emergenza, doppi pulsanti di comando, ecc. Sostituzione del quadro elettrico senza modifiche alla logica di funzionamento Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici, ecc.) Corso di Formazione SIRI – 2009
Esempi di manutenzioni che richiedono la marcatura CE Modifiche delle modalità di utilizzo della macchina (per esempio un tornio trasformato in rettifica) Modifiche funzionali della macchina quali aumento della potenza installata, aumento delle velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori ecc. Installazione o modifica della logica programmabile Impianto composto da più macchine indipendenti ma solidali per la realizzazione di un prodotto nel quale vengono inserite una o più macchine che modificano in tutto o in parte la funzionalità dello stesso. Corso di Formazione SIRI – 2009
La manutenzione secondo la legislazione Corso di Formazione SIRI – 2009
La manutenzione va effettuata secondo (art. 71 del Dlgs 81/2008): Le prescrizioni del costruttore per le macchine marcate CE Le indicazioni contenute nei libretti di manutenzione, se esistenti, per le macchine non marcate CE In assenza di istruzioni specifiche per le macchine non marcate CE, il datore di lavoro deve predisporre un programma di manutenzione Corso di Formazione SIRI – 2009
Le operazioni di manutenzione devono osservare i seguenti principi: Si devono adottare misure, attrezzature tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza – cioè a macchine e impianti fermi. Se giustificato da ragioni tecniche la manutenzione con macchine in movimento può essere effettuata predisponendo misure e cautele supplementari quali, ad esempio, misure procedurali, dispositivi di protezione individuale, vigilanza e formazione continua. Corso di Formazione SIRI – 2009
Analisi dei casi Corso di Formazione SIRI– 2009
Intervento di manutenzione straordinaria su macchina installata – Il cliente vuole la marcatura CE Si tratta di un intervento (di manutenzione straordinaria cioè sostituzione di parti per ripristinare le funzioni originali) che non comporta la reimmissione sul mercato. La marcatura CE è un illecito. E’ corretto consegnare al cliente una dichiarazione di conformità alle specifiche di manutenzione del fabbricante con parti originali Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione antinfortunistica su una macchina installata non marcata CE Si effettua l’analisi dello stato di conformità alla legislazione antinfortunistica applicabile (legislazione previgente): - DPR 547/55 (prevenzione infortuni) - DPR 303/56 (igiene) - L. 791/77 (attuazione della direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione) - DLgs 277/91 (rumore) - DLgs 626/94 (aggiornato con DLgs 242/96, DLgs 359/99 e L 62/2005 art.29) - DLgs 261/2007 (EMC) - DLgs 81/2008 – Testo Unico – (inviluppo) Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione antinfortunistica su una macchina installata non marcata CE Si progettano le soluzioni antinfortunistiche redigendo un fascicolo ed aggiornando le istruzioni per l’uso Si effettua l’intervento Si dichiara la conformità alla legislazione applicabile avendo seguito le norme di buona tecnica Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione su macchina installata non marcata CE Si tratta di un intervento che comporta una nuova immissione sul mercato. segue Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione su macchina installata non marcata CE Si procede con la costituzione del Fascicolo Tecnico composto da: analisi dei rischi determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza da soddisfare documentazione del progetto antinfortunistico istruzioni per l’uso dichiarazione CE di conformità Segue Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione su macchina installata non marcata CE A questo punto si può procedere con l’apposizione della marcatura CE sulla macchina. Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione su linea installata non marcata CE – Modifica di una o più stazioni Le nuove stazioni complete di sistema di governo vanno marcate CE ed accompagnate da dichiarazione CE di conformità con divieto d’uso. Se le nuove stazioni sono incomplete non vanno marcate CE e sono accompagnate da dichiarazione del fabbricante. segue Corso di Formazione SIRI – 2009
Intervento di manutenzione eccedente la straordinaria manutenzione su linea installata non marcata CE – Modifica di una o più stazioni L’integratore curerà gli aspetti d’integrazione meccanica, elettrica e di controllo relativi alla sicurezza con la parte di linea esistente se il cliente ne dichiara la conformità alla legislazione applicabile fornendo adeguata documentazione per l’allacciamento. L’integratore sbloccherà il divieto d’uso con la documentazione d’integrazione: fascicolo tecnico, aggiornamento manuali, dichiarazioni. La mancanza della conformità dell’esistente, rende illecita l’integrazione. Corso di Formazione SIRI – 2009
Grazie a tutti per l’attenzione. Corso di Formazione SIRI – 2009