LIBERTA’ PERSONALE, DI AUTODETERMINAZIONE E DI CIRCOLAZIONE SINTESI
1 Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
2 In tema di libertà personale ex art. 13 cost., la Corte ha esaminato vari istituti previsti dal TULPS :rimpatrio per traduzione e con foglio di via obbligatorio il primo fu dichiarato incostituzionale in quanto in violazione della riserva di giurisdizione (avveniva con atto amministrativo) Il secondo in quanto basato sul mero sospetto In tal modo ci si riferiva alla libertà personale come diritto alla disponibilità del proprio corpo in senso stretto ((habeas corpus)
3 Eccezioni: rilievi dattiloscopici non particolarmente invasivi (altrimenti si va nel campo delle ispezioni personali ex art. 13 cost.): sent. 30 del 1962; Accompagnamento di p.s.: restrizioni puntuali e limitate nel tempo: sent. 13 del 1972
4 In altre occasioni la Corte ha allargato la nozione di libertà personale alla sfera morale, con riferimento a situazioni in cui alcune misure obbligatorie ( e non coercitive) hanno un effetto “degradante”: (ad es.sent. 11/56 con riguardo all’ammonizione rivolta a persone presunte come pericolose, in quanto in violazione della riserva di giurisdizione L’istituto fu cambiato e sottoposto a controllo dell’autorità giurisdizionale, dando luogo a istituti come la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno
5 La Corte ha comunque differenziato la libertà personale ex art 13 cost. da quella di autodeterminazione ex art. 23 cost.(sent. 12/60) Sent. 50 del 1998: la Corte parla di libertà sociale, ma avrebbe dovuto riferirsi alla libertà di autodeterminazione
6 Nella valutazione della riserva di legge relativa riguardante l’art. 23 cost., la Corte appare più attenta con riferimento alle prestazioni personali rispetto a quelle patrimoniali, anche se nei confronti di quest’ultime si ritiene che la garanzia vada oltre l’ambito strettamente tributario
7 Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
8 La Corte (sent. 68 del 1964) ha sostenuto che limitazioni alla libertà di circolazione possono anche essere prese nei confronti di singoli individui (in via generale significa divieto di discriminazione nei confronti di individui o gruppi sociali) La sanità e la sicurezza non sono i soli presupposti per limitazioni alla libertà di circolazione: si può incidere anche sui presupposti oggetti vi della libertà (strade o mezzi di locomazione) sulla base di altre norme costituzionali , come gli artt. 41 o 42)