NOVITÀ DELLA RIFORMA IVA Lineamenti generali

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NOVITÀ DELLA RIFORMA IVA Lineamenti generali STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Fonti normative principali: Direttiva 2008/8/CE: introduzione di nuovi criteri sulla territorialità dei servizi. Direttiva 2008/9/CE: introduzione di nuove procedure di rimborso dell’IVA per spese sostenute in altro paese comunitario. Direttiva 2008/117/CE: introduzione di nuove norme in materia di lotta alle frodi fiscali connesse alle operazioni internazionali ed estensione obblighi di reportistica (Intrastat) anche per i servizi cross border. D. Lgs. 11.02.2010 n. 18 di recepimento delle Direttive Comunitarie STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Efficacia temporale delle modifiche - sintesi 1/1/2010 Nuove regole di territorialità per le prestazioni di servizi B2B e B2C Nuove regole per la fatturazione di operazioni effettuate da non residenti con partita IVA italiana (es. Rappresentante IVA) (validità anche delle precedenti regole sino al 19.02.2010 – Circolare 14/E del 18.03.2010) Nuove regole in materia di rimborsi IVA 1/1/2011 Modifiche alle regole di territorialità per alcune prestazioni di servizi 1/1/2013 Ulteriori modifiche alle regole di territorialità delle prestazioni di noleggio 1/1/2015 Modifiche delle regole di territorialità per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Principali modifiche La disciplina IVA dei servizi tra soggetti B2B in stati differenti La nozione di soggetto passivo ai fini della territorialità dell’imposta Il momento di effettuazione dei servizi continuativi soggetti ad Iva in Italia Servizi che danno luogo a plafond Ipotesi in cui è obbligatoria l’emissione dell’autofattura Obbligo emissione della fattura anche per i servizi territorialmente non rilevanti Obbligo presentazione Intrastat per servizi acquistati/resi STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Territorialità delle prestazioni di servizi Fino al 2009: Principo generale: tassazione nel paese di domicilio/residenza del prestatore del servizio, salvo deroghe espresse – principio dell’utilizzo Dal 2010: B2B: tassazione nel paese di domicilio/residenza del committente del servizio salvo deroghe espresse – eliminazione principio dell’utilizzo B2C: tassazione nel paese di domicilio/residenza del prestatore del servizio STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Soggetto passivo Ai fini dell’individuazione del soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato il nuovo art. 7 del D.P.R. 633/1972 precisa che si considera tale chi agendo nell’ambito di un’attività di impresa, arte e professione è: domiciliato nel territorio dello Stato o residente nel territorio dello Stato e non ha stabilito il domicilio all’estero ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all’estero ma limitatamente alle operazioni riconducibili alla stabile organizzazione. Per esercenti attività d’impresa il domicilio è il luogo in cui si trova la sede legale mentre la residenza è il luogo in cui si trova la sede effettiva. Per persone fisiche domicilio è la sede principale degli affari e interessi, mentre la residenza è la dimora abituale. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Soggetto passivo In recepimento dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza 6 novembre 2008, causa C-291/07) il nuovo art. 7 ter del D.P.R. 633/1972 prevede che, ai fini della territorialità dell’imposta, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ricevute: gli esercenti imprese, arti o professioni (categoria nella quale rientrano anche le persone fisiche ma limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività); gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (enti non commerciali che svolgono sia attività commerciali, sia attività istituzionali). STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Soggetto passivo Sono considerati soggetti passivi gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, che siano identificati ai fini IVA (si tratta dei soggetti che svolgono solo attività istituzionali, ma che sono identificati ai fini dell’imposta avendo effettuato acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia fissata in 10.000 euro dall’art. 38, comma 5, lett. c, del DL n. 331/1993). Il nuovo limite di 10.000 euro è stato determinato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, cosiddetta “legge comunitaria 2008”. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Debitori d’imposta – Estensione reverse charge Ai sensi del nuovo art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/1972, in caso di un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario/committente, il quale dovrà pertanto procedere all’autofatturazione dell’operazione secondo il meccanismo del reverse charge, nonché agli obblighi conseguenti previsti dal Titolo II dello stesso D.P.R. 633/1972. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Debitori d’imposta In caso di prestazioni/cessioni effettuate in Italia da soggetti non residenti la disciplina ordinaria sull’assolvimento dell’imposta (con conseguente obbligo di nomina del rappresentante IVA o della registrazione diretta), continua invece ad applicarsi quando il committente/cessionario Non è residente nel territorio dello Stato È un privato In entrambi i casi impossibilità di applicare il reverse charge STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Stabile organizzazione Debitori d’imposta Stabile organizzazione Nel caso in cui un soggetto non residente sia dotato di una stabile organizzazione in Italia per le operazioni imponibili effettuate sul territorio dello Stato nei confronti di cessionari/committenti NON soggetti passivi IVA in Italia, non sarà più possibile assolvere all’imposta in Italia mediante: identificazione diretta oppure nomina di un rappresentante fiscale. Incompatibilità della duplice posizione IVA del soggetto non residente con la normativa comunitaria (unicità del soggetto passivo): art. 11, D.L. 25 settembre 2009, n. 135 Pertanto il soggetto non residente dovrà assolvere ai propri obblighi IVA tramite la propria stabile organizzazione STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Stabile organizzazione Debitori d’imposta Stabile organizzazione Qualora il soggetto non residente sia dotato di una stabile organizzazione in Italia, ma l’operazione (rilevante nel territorio dello Stato) sia effettuata senza l’intervento della stabile organizzazione (in quanto resa direttamente dalla “casa madre”) nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in Italia (compresi i soggetti di cui all’art. 7-ter, comma 2, lett. b e c), gli obblighi ad essa relativi sono adempiuti dal cessionario/committente mediante applicazione della procedura di reverse charge STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Debitori d’imposta Stabile organizzazione Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 le disposizioni previste dai commi 2 (reverse charge) e 3 (identificazione diretta/rappresentante fiscale), NON si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. A norma dell’art. 7, comma 1, lett. d) del D.P.R. 633/1972 la stabile organizzazione assume la veste di debitore dell’imposta in quanto soggetto passivo limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Le nuove regole per la territorialità dei servizi Il D. Lgs. 11.02.2008 n. 18 ha integralmente “ridisegnato” la disciplina della territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. A tale disciplina sono ora dedicati sette articoli del DPR 633/1972: Art. 7 Territorialità - definizioni Art. 7-bis Territorialità - cessioni di beni Art. 7-ter Territorialità - prestazioni di servizi Art. 7-quater Territorialità - disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi Art. 7-quinquies Territorialità - disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Art. 7-sexies Territorialità - disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi Art. 7-septies Territorialità - disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Prestazione di servizi: territorialità Criterio “generale” sino al 31 dicembre 2009 sono soggette ad IVA le prestazioni effettuate: da residente in Italia; da soggetto domiciliato in Italia; dalla stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero. Criterio “generale” dal 1 gennaio 2010 B2B (cliente IMPRESA) tassazione nel paese del committente; B2C (cliente PRIVATO) tassazione nel paese del prestatore; con alcune deroghe (sia nel caso di B2B che B2C) STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Prestazione di servizi: territorialità In base alle nuove regole generali sulla territorialità l’art.7-ter, comma1, del DPR n.633/1972 prevede che: “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato” Pertanto le prestazioni rese: DA soggetti passivi nazionali, comunitari od extracomunitari A soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si considerano effettuate in Italia; DA soggetti passivi nazionali A committenti nazionali, comunitari od extracomunitari non soggetti passivi, si considerano effettuate in Italia. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Deroghe generali (Sintesi) Art. 7 - quater e quinquies, DPR 633/1972 a. Prestazioni di servizi relativi ad immobili: tassazione nello Stato di localizzazione dell’immobile; b. Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e accessorie alle precedenti: tassazione nello Stato di esecuzione della prestazione; c. Prestazioni di trasporto passeggeri: tassazione nello Stato in proporzione alla distanza percorsa; d. Prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto a “breve termine”: tassazione nello stato di messa a disposizione del mezzo; e. Servizi di ristorazione e catering se non effettuati a bordo di navi, aerei o treni: tassazione nello Stato di esecuzione della prestazione; f. Servizi di ristorazione e catering se rese a bordo di navi, aerei e treni nel corso di un trasporto interno all’EU: tassazione nello stato di inizio del trasporto. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Servizi relativi a immobili Art. 7- quater, lettera a), DPR 633/1972 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: “Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato” Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili a chiunque rese (soggetti IVA e privati) sono rilevanti nel luogo ove è situato l’immobile. Il criterio di territorialità resta pressoché invariato rispetto alla formulazione in vigore sino al 31.12.2009. Sono state incluse, inoltre, le prestazioni di servizi alberghieri o di sistemazione analoga e la concessione di diritti per l’utilizzazione di beni immobili per fare in modo che i servizi alberghieri siano considerati servizi connessi agli immobili (cfr COM n. 822/2003). STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Trasporto passeggeri Art. 7-quater lettera b), DPR 633/1972 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: “Le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato” Le prestazioni di trasporto passeggeri, a chiunque rese, rilevano in proporzione alla distanza percorsa sul territorio nazionale secondo una regola identica a quella in vigore sino al 31.12.2009 STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Servizi ristorazione e catering Art. 7-quater lettere c) – d), del DPR 633/1972 Le prestazioni di servizi relativi alla ristorazione e al catering a chiunque rese rilevano nel luogo in cui il servizio è materialmente prestato. Le medesime prestazioni se rese a bordo di navi, aerei, treni, nel corso di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della EU rilevano in relazione al luogo di partenza del trasporto. Per parte di un trasporto di passeggeri effettuato all’interno della EU si intende la parte del trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine* Art. 7-quater, lettera e), DPR 633/1972 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: “Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato”. * Meno di 30 gg (90 gg per le navi) STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine Art Locazioni di mezzi di trasporto a breve termine Art. 7-quater, lettera e), DPR 633/1972 Il luogo di tassazione delle prestazioni in esame è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione dell’utilizzatore. Pertanto tali prestazioni saranno territorialmente rilevanti in Italia se i mezzi di trasporto: sono messi a disposizione in Italia ed utilizzati nel territorio della Comunità; sono messi disposizione fuori del territorio della Comunità, a condizione che essi siano utilizzati in Italia. La regola in vigore sino al 31.12.2009 (che non distingue tra noleggio a breve termine e a lungo termine) individuava il luogo di rilevanza del servizio nello Stato in cui era stabilito il prestatore, con alcune eccezioni in ipotesi di prestatore/utilizzatore residente fuori dalla UE. La nuova regola risponde all’esigenza di collegare la tassazione del servizio con il luogo del suo consumo e di superare i problemi interpretativi circa l’effettivo luogo di utilizzo di beni suscettibili di mobilità continua (mezzi che possono anche attraversare le frontiere) (cfr. COM n. 822/2003) STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Attività culturali, artistiche, sportive, etc Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni Art. 7 - quinquies, DPR 633/1972 “……le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie”. Il luogo di tassazione delle prestazioni in esame è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente. La medesima regola è applicabile ai servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra, nonché alle relative prestazioni accessorie. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Attività culturali, artistiche, sportive, etc Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni Art. 7 - quinquies, DPR 633/1972 Tali prestazioni di servizi fino al 31.12.2010: se rese a soggetti passivi soggetti che non sono soggetti passivi rilevano comunque nel luogo del materiale svolgimento delle attività STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Attività culturali, artistiche, sportive, etc Attività culturali, artistiche, sportive, etc., comprese fiere ed esposizioni Art. 7 - quinquies, DPR 633/1972 Tali prestazioni di servizi dal 1.1.2011: se rese a soggetti passivi soggetti che non sono soggetti passivi rilevano in relazione al rilevano in relazione luogo committente secondo in cui si svolgono le manifestazioni regola generale dei rapporti B2B STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Deroghe per i soggetti privati Art. 7- sexies, DPR 633/1972 a. Servizi di intermediazione “in nome e per conto”: tassazione nello Stato in cui è svolta l’operazione intermediata; b. Trasporto intracomunitario di beni: tassazione nello Stato di inizio trasporto; c. Trasporto extra CE di beni: tassazione in proporzione alla distanza percorsa; d. Prestazioni relative a beni mobili materiali (es. lavorazioni, perizie) e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti (es. carico e scarico): tassazione nello Stato in cui ha luogo l’esecuzione; e. Servizi resi tramite mezzi elettronici da fornitori extra CE: tassazione in Italia se il cliente privato è italiano senza domicilio all’estero; f. Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato se utilizzate internamente alla CE: tassazione nello Stato di utilizzo del bene. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti fuori dalla CE si considerano territorialmente rilevanti se utilizzate in Italia. g. Le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato se utilizzate internamente alla CE: tassazione nello Stato di utilizzo del bene. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti fuori dalla CE si considerano territorialmente rilevanti se utilizzate in Italia. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Servizi di intermediazione “in nome e per conto” Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato” Le prestazioni d’intermediazione in nome e per conto del cliente rese a committenti non soggetti passivi rilevano in base al luogo dell’operazione oggetto dell’intermediazione. NB Si ricorda che le intermediazioni rese nei confronti di soggetti passivi rilevano nello Stato del committente in base alla nuova regola generale delle prestazioni B2B. Le medesime operazioni relative ad operazioni “estero su estero” sono invece soggette al regime di non imponibilità ai sensi del nuovo art. 9, comma 1, n. 7), del DPR n. 633/1972, se territorialmente rilevanti in Italia (l’applicabilità del suddetto regime resta, infatti, subordinata alla rilevanza in Italia dell’intermediazione). STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Trasporto intracomunitario di beni Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato” Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a committenti non soggetti passivi rilevano in base al luogo di partenza del trasporto. Trasporto intracomunitario di beni: il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Luogo di partenza: il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni. Luogo di arrivo: luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Trasporto extracomunitario di beni Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato” Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario rese a committenti non soggetti passivi rilevano proporzionalmente alla distanza percorsa. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Prestazioni relative a beni mobili materiali e operazioni rese in attività accessorie ai trasporti Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato” Le prestazioni (come sopra definite) rese a committenti non soggetti passivi rilevano in base al luogo di esecuzione. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Servizi resi tramite mezzi elettronici da fornitori extracomunitari Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero” Le prestazioni di servizi elettronici rese a committenti non soggetti passivi, domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all’estero, da prestatori stabiliti fuori del territorio della Comunità europea, sono soggette a tassazione in Italia. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato ed utilizzate internamente alla UE Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate” Le prestazioni in esame se rese a committenti (italiani) non soggetti passivi: da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato (Italia) e sempre che le prestazioni siano utilizzate nel territorio della EU, rilevano nello Stato in cui è stabilito il fornitore del servizio (Italia). da prestatori stabiliti al di fuori del territorio della EU e sempre che siano utilizzate nel territorio dello Stato (Italia), sono soggette a tassazione in Italia. Le regole di cui sopra restano in vigore fino al 31 dicembre 2012 STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato ed utilizzate in UE Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: “le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate” I servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti nella EU: da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato (italiano) e sempre che siano utilizzati nel territorio della EU, rilevano nel territorio dello Stato (Italia); da prestatori stabiliti al di fuori del territorio della Comunità europea e sempre che siano utilizzati in Italia, rilevano nel territorio dello Stato (Italia). STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Prestazioni di servizi rese a soggetti privati stabiliti fuori della EU Art. 7- septies, DPR 633/1972 Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2) del DPR 633/1972, le prestazioni pubblicitarie; le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché di elaborazione e fornitura di dati e simili; le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese quelle di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; la messa a disposizione del personale; le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto; la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Adempimenti ed obblighi procedurali Art. 21, lettera f-bis, comma 2, DPR 633/1972 Coerentemente con le nuove regole di territorialità e di connessi adempimenti collegati alla compilazione dei modelli Intrastat, anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute, è stata aggiunta la lettera f-bis), al comma 2, dell’art. 21, del DPR n. 633/1972. Pertanto i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi in altro Stato Membro sono tenuti ad emettere fattura indicando sulla stessa il n. P. IVA del soggetto non residente, che si tratta di operazione non soggetta ad IVA e la norma di riferimento. Inoltre è previsto che la fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Volume d’affari Art. 20, DPR 633/1972 Per esigenze di coerenza sistematica, posto che le prestazioni di servizi, seppur irrilevanti sotto il profilo della territorialità, devono essere documentate mediante emissione di fattura ai sensi del nuovo comma 6, dell’art. 21, del DPR 633/72, il legislatore ha modificato la norma che regola la determinazione del volume d’affari. In forza del nuovo comma 1, dell’art. 20, del decreto 633/72, “non concorrono a formare il volume d’affari […] le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7 ter del presente decreto”. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali Art. 30 bis, DPR 633/1972 Ad analoghe esigenze di coordinamento è ispirata l’introduzione nel corpo del DPR 633/1972 del nuovo art. 30 bis dedicato agli adempimenti degli enti non commerciali. I soggetti in esame relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno emesso autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 47, comma 3 e 49 del DL 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 427/93. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso Per accogliere le novità introdotte a livello comunitario (Direttiva 2008/9), sono state inserite due nuove norme nel DPR 633/1972: Art. 38-bis1 in materia di rimborsi a soggetti passivi stabiliti in Italia dell’IVA assolta in altri Stati membri; Art. 38-bis2 in materia di rimborsi dovuti a favore di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri per l’IVA assolta in Italia. Il contenuto dell’Art.38-ter è stato sostituito e riguarderà soltanto i rimborsi a favore di soggetti extracomunitari. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1.4.2010 sono stati definiti gli aspetti procedurali delle richieste di rimborso in cui è stato specificato che le domande di rimborso devono essere presentate tassativamente entro il 30.09 dell’anno successivo a quello del rimborso e il Centro Operativo di Pescara è l’Ufficio competente a gestire le domande degli operatori italiani, di quelli EU ed extra EU. Le nuove regole si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1.1.2010 anche se riferiti a periodi relativi al 2009. Per i rimborsi a soggetti non residenti nella EU le nuove norma si applicano a partire dal 04.05.2010. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso Rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro (Art. 38-bis1 DPR 633/1972) Attualmente la domanda di rimborso va presentata in via cartacea direttamente alle autorità fiscali dello Stato Membro di rimborso. A decorrere dal 01.01.2010 occorrerà seguire la seguente procedura. La domanda andrà presentata al Centro Operativo di Pescara esclusivamente per via elettronica (attraverso il sistema Entratel o Intranet), attraverso un portale gestito appositamente gestito dall’Amministrazione. L'istanza dovrà contenere una serie di informazioni tra cui la natura degli acquisti effettuati, specificando per ciascuna fattura l'importo, gli estremi e i dati del fornitore, nonché l'eventuale pro rata di detrazione. La natura dei beni e servizi acquistati sarà indicata attraverso uno dei codici di classificazione previsti dall'art. 9 della Direttiva 2008/9 CE. Il Centro Operativo effettuerà una valutazione per verificare la sussistenza del diritto alla detrazione in capo al richiedente comunicando con apposito numero di protocollo il ricevimento del file e se non ci sono eccezioni invia entro 15 gg. la richiesta allo Stato membro competente. Se la valutazione darà esito negativo (perché ad es. il richiedente non ha svolto attività d’impresa oppure ha effettuato unicamente operazioni esenti durante il periodo di riferimento del rimborso) il Centro Operativo entro 15 gg. comunica per vai telematica il rifiuto al contribuente e non inoltrerà la richiesta alle autorità fiscali dello Stato di rimborso (il diniego potrà essere impugnato in sede contenziosa). Lo Stato di rimborso potrà richiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate sulla natura degli acquisti effettuati, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro (Art. 38-bis2 DPR 633/1972) Il rimborso potrà essere chiesto dai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro che hanno acquistato in Italia beni e servizi con IVA detraibile a norma dell’Art. 19 del DPR 633/72. Le autorità nazionali potranno richiedere ulteriori informazioni in merito alla natura degli acquisti effettuati in Italia, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione. Il rimborso è precluso per i soggetti passivi EU i quali: dispongono di una stabile organizzazione in Italia, o hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore d’imposta è il cessionario o committente (per es. operazioni nei confronti di privati o di soggetti passivi non residenti), oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti. La presenza di un rappresentante fiscale in Italia, o di una identificazione diretta ai fini IVA, non rientra più tra le cause ostative del rimborso; per i non residenti registrati ai fini IVA nel nostro Paese dovrebbe quindi essere possibile scegliere tra i) chiedere il rimborso “ordinariamente” attraverso la dichiarazione IVA da presentare in Italia, oppure ii) presentare una richiesta di rimborso ex Art. 38-bis2 DPR 633/1972. Il diniego del rimborso potrà essere impugnato in sede contenziosa, come accade attualmente. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Nuove regole di rimborso Iva per soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso Il rimborso spetterà in base alla percentuale di detrazione applicata nello Stato membro di stabilimento del soggetto richiedente (qualora quest’ultimo effettui, nel proprio Paese, sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non danno tale diritto). La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata per via elettronica all’Agenzia delle entrate tramite lo Stato membro di stabilimento del richiedente e riguardare un periodo non superiore ad un anno solare né inferiore a tre mesi. La decisione sul rimborso dovrà essere notificata entro termini più stringenti (variabili da un minimo di 4 ad un massimo di 8 mesi). In caso di ritardo nella risposta saranno dovuti interessi. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Nuove regole di rimborso Iva per soggetti stabiliti fuori dalla EU Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti fuori della UE (Art. 38-ter DPR 633/1972) Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti in Paesi Extra EU con i quali l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità (attualmente, soltanto la Svizzera Norvegia ed Israele) i quali non dispongono di una stabile organizzazione in Italia e non hanno ivi effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA (salvo quelle soggette al meccanismo del reverse-charge per le quali debitore d’imposta è il cessionario o committente, oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti). In ogni caso tali rimborsi non potranno essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi comunitari STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010 STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010: novità La disciplina comunitaria relativa alle dichiarazioni Intrastat è stata recentemente aggiornata dalle direttive: • 2006/112/CE, 2008/8/CE • 2008/117/CE, entrate in vigore il 1° gennaio 2010. La normativa nazionale di recepimento è rappresentata dal Decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 22.02.2010 e dalla Determinazione del 22.02.2010 n. 22778 (con la quale sono stati approvati i nuovi modelli, le relative istruzioni e le specifiche tecniche dei tracciati) NOVITA’ • Obbligo di presentazione riepiloghi anche per le prestazioni di servizi • Modifiche nella periodicità di presentazione dei modelli • Obbligatorietà della presentazione per via esclusivamente telematica STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010: servizi interessati In particolare saranno tenuti alla dichiarazione INTRASTAT i soggetti passivi che EFFETTUANO prestazioni di servizi: • interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE (art. 7 DPR 633/72); • comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE (art. 40 DL 331/93); E che RICEVONO prestazioni di servizi: • interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in Italia (art. 17 DPR 633/72); • comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in Italia (art. 46 e 47 DL 331/93); STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010: i modelli Frontespizio Unico Beni e Servizi • Intra 1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi) • Intra 2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti) Sezione 1 e Sezione 2 – Beni • Intra 1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento) • Intra 2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento) • Intra 1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti) • Intra 2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti) Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi • Intra 1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento) • Intra 2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento) • Intra 1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti) • Intra 2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti) STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

I nuovi modelli Intra STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

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Modelli INTRA 2010: periodicità CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI: mensili: cessioni di beni e servizi resi > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; trimestrali: restanti soggetti. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI: mensili: cessioni di beni e servizi ricevuti > 50.000,00 € nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; Scomparsa l’ipotesi della presentazione annuale degli elenchi I soggetti trimestrali che superano nel trimestre il limite di 50.000,00 €, presentano l’elenco con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui il limite è superato. In tale caso obbligo di presentazione degli elenchi, con apposita indicazione, per i periodi mensili già trascorsi. I soggetti trimestrali possono presentare gli elenchi mensilmente ma per tutto l’anno solare. Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell’anno solare. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010: periodicità Il superamento del limite di 50.000,00 € deve essere verificato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni/servizi e per l’elenco degli acquisti di beni/servizi. Può quindi accadere che un soggetto sia trimestrale per gli acquisti e mensile per le cessioni (o viceversa) In caso di superamento del limite per una sola categoria di operazioni (es solo per acquisti di beni oppure solo per servizi ricevuti ovvero solo vendite di beni oppure solo per servizi prestati) è obbligatoria la presentazione mensile per l’intero elenco cessioni o acquisti. Pertanto le singole categorie di operazioni di beni e servizi non si sommano ma devono essere considerate singolarmente ma il superamento della soglia di una categoria determina l’applicazione mensile anche per l’altra categoria. Se un soggetto supera nel corso del trimestre la soglia di 50.000,00 € è tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010: scadenze Cambiano i termini di presentazione (a regime): per i mensili: il modello deve essere presentato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento; per i trimestrali: il modello deve essere presentato entro il 25 del mese successivo al trimestre (19 aprile, luglio, ottobre, gennaio). La presentazione deve essere effettuata solo per via telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale. Con successivo provvedimento darà comunicata la possibilità di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisco on line) Fino al 30.04.2010 gli elenchi possono essere presentati in formato elettronico agli Uffici Doganali ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento e con la compilazione cartacea dei modelli Intra 1 e 2 (frontespizi) che dovranno essere firmati in originale. La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il sabato per gli uffici doganali è considerato giorno feriale. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modelli INTRA 2010: scadenze Eventuali errori di compilazione non saranno sanzionati a condizione che siano presentati entro il 20.07.2010 elenchi riepilogativi integrativi secondo modalità che saranno definite da apposito provvedimento. Nel caso di elenchi spediti o presentati in formato cartaceo prima del D. Lgs. di recepimento delle nuove direttive comunitarie l’Ufficio Doganale comunque li recepirà nel sistema AIDA. Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e fino al 30.04.2010 per i gli elenchi presentati con modalità non conformi, gli Uffici Doganali: per quelli presentati in formato cartaceo inviteranno il contribuente a ripresentarli per via telematica o in formato elettronico entro 10 gg. precisando che non saranno più accettati gli invii per posta; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta recepiranno gli elenchi nel sistema AIDA e comunicheranno al contribuente che non saranno più accettati in futuro invii per posta STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Modalità di compilazione – Beni Elenchi mensili: sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali e statistici. Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dai fiscali o dei soli dati statistici. Elenchi trimestrali: sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 61

Compilazione Beni – Soglie statistiche Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto i soggetti mensili che: CESSIONI: valore annuo delle spedizioni UE > 20.000.000,00 €; ACQUISTI: valore annuo degli arrivi UE > 20.000.000,00 €. NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso di operazioni riepilogate solo ai fini statistici. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 62

Variazioni a periodi precedenti - Beni Vanno effettuate compilando i modelli Intra 1 Ter o Intra 2 Ter (sezioni 2): le variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi; gli errori e le omissioni sostanziali. Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana: le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi dal punto di vista formale); le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 63

Modalità di compilazione - Servizi In relazione alla compilazione dei modelli per le prestazioni di servizi (1 quater per i servizi effettuati e 2 quater per i servizi ricevuti) si dovrà indicare: • il numero di identificazione comunitaria del prestatore o del committente. • il numero e la data di riferimento della fattura emessa o ricevuta (con C.M. 14/E del 14.03.2010 è stato specificato che trattasi del numero e data attribuiti dal committente nazionale nella propria contabilità) • la classificazione dei servizi: i servizi saranno individuati da un codice a sei cifre. • la modalità di erogazione del servizio se continuativo o puntuale. • le modalità di pagamento o di incasso del corrispettivo della prestazione: per bonifico bancario o con modalità differente; si dovrà indicare il paese in cui è avvenuto il pagamento. Le informazioni richieste negli elenchi Intra - Servizi hanno valenza fiscale e prescindono dalla cadenza di presentazione STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA

Compilazione Servizi Intra 1- quater colonne: Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; Codice identificativo dell’acquirente; Ammontare in euro del servizio reso; - Numero fattura; Data fattura; Codice servizio; Modalità di erogazione; Modalità di incasso; Paese pagamento. Intra 2- quater colonne: Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro del fornitore; Codice identificativo del fornitore; Ammontare in euro del servizio ricevuto; Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’euro). Numero fattura; Data fattura; Codice servizio; Modalità di erogazione; Modalità di incasso; Paese pagamento. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 65

Compilazione Servizi Codice servizio (colonna 8): va riportato il codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività). Il codice CPA è articolato in sei livelli: 21 sezioni identificate da una lettera (dalla A alla U); 88 divisioni identificate da un codice numerico di due cifre; 261 gruppi identificati da tre cifre; 575 classi identificate da quattro cifre; 1342 categorie identificate da cinque cifre; 3142 sottocategorie identificate da sei cifre. Modalità di erogazione (colonna 9): va indicata la modalità con cui viene erogato il servizio: I = Istantanea R = A più riprese Modalità di incasso (colonna 10): va indicata la modalità di pagamento: A = Accredito B = Bonifico X = Altro Paese pagamento (colonna 11): va indicato il codice ISO del paese dove viene effettuato il pagamento (in mancanza di chiarimenti si ritiene che sia il paese dove è situata la banca da cui è inoltrato il bonifico) STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 66

Variazioni a periodi precedenti - Servizi Inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei modelli Intra 1 Quater o Intra 2 Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra 1 Quinquies o Intra 2 Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15); Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra 1 Quinquies o Intra 2 Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15); STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 67

Inoltre dal 2010… Negli elenchi riepilogativi vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas. Per le lavorazioni i soggetti mensili dovranno registrare l’operazione ai fini statistici nelle sezioni Beni e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi. La tardiva presentazione degli elenchi Intra Beni e Servizi viene gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate. STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 68