Certificare l’impianto d’insegna luminosa

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D.M. 37/08 DECRETO 22 GENNAIO 2008, n. 37.
Transcript della presentazione:

Certificare l’impianto d’insegna luminosa

impianti di insegna luminosa alla luce del D.M. 37/08 by M. Peirone

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 disposto di legge Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 by M. Peirone

entrata in vigore 27 marzo 2008 by M. Peirone

abrogazioni il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento by M. Peirone

campo di applicazione dall’art. 1 comma 1: il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. by M. Peirone

classificazione degli impianti articolo 1, comma 2: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. by M. Peirone

classificazione degli impianti art. 2 comma 1 lettera e) per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. by M. Peirone

impianto elettrico norma CEI 64-8/2 par. 21.1 insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate by M. Peirone

realizzazione degli impianti articolo 6 comma 1: Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. by M. Peirone

legge 1 marzo 1968 n. 186 Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. by M. Peirone

norme di riferimento per impianti di insegna luminosa norma CEI 64/8 VI ed. 2007-01 norma CEI EN 50107-1 II ed. 2003-07 by M. Peirone

obbligo di rivolgersi ad imprese abilitate dall’articolo 8 comma 1: il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di insegna luminosa ad imprese abilitate all’attività by M. Peirone

imprese abilitate dall’art. 3 comma 1: sono abilitate le imprese iscritte al registro delle imprese e le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane solo se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali by M. Peirone

imprese abilitate dall’art. 3 comma 6: le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato o dalle competenti camere di commercio, by M. Peirone

requisiti tecnico professionali dall’art. 4 comma 1 lettera a): diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; by M. Peirone

requisiti tecnico professionali dall’art. 4 comma 1 lettera b): diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. by M. Peirone

requisiti tecnico professionali dall’art. 4 comma 1 lettera c): titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. by M. Peirone

requisiti tecnico professionali dall’art. 4 comma 1 lettera d): prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti by M. Peirone

requisiti tecnico professionali dall’art. 4 comma 2: titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. by M. Peirone

responsabile tecnico dall’art. 3 comma 2: il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. by M. Peirone

obbligo di manutenzione dall’articolo 8 comma 2: Il proprietario dell'impianto di insegna luminosa adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 1. per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di insegna luminosa è redatto un progetto non sono soggetti a progetto le attività di manutenzione by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettera b): il progetto per gli impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere a) e b): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di utenze condominiali aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati ad è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere a) e b): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere a) e b): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e c): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettera c): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e c): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, qualora la superficie superi i 200 mq, quando le utenze sono alimentate in bassa tensione e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e d): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e d): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di locali adibiti ad uso medico e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettere b) e d): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di locali per i quali sussista pericolo di esplosione e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

obbligo di progetto dall’articolo 5 comma 2 lettera d): il progetto per gli impianti elettrici a servizio di locali a maggior rischio di incendio e per gli impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo a questi collegati è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste by M. Peirone

maggior rischio di incendio dalla norma CEI 64-8/7 art. 751.03.1.2 in generale si considerano ambienti a maggior rischio di incendio gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.M. 16-02-1982 by M. Peirone

obbligo di progetto negli altri casi il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. by M. Peirone

progetto dall’art. 7 comma 2: nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera by M. Peirone

obbligo di rilascio di dichiarazione di conformità dall’art. 7 comma 1: al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati by M. Peirone

obbligo di rilascio di dichiarazione di conformità dall’art. 7 comma 1: prima del rilascio della dichiarazione di conformità devono essere effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto by M. Peirone

verifiche dalla norma CEI 64-8/6 art. 6.3.1: per verifica si intende l’insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto eseguito alle prescrizioni normative by M. Peirone

verifiche dalla norma CEI 64-8/6 sez. 61 e EN 50107-1 sez. 18: - esame a vista - continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali resistenza di isolamento verifica delle misure di protezione contro i contatti indiretti funzionamento caduta di tensione funzionamento dispositivi di protezione contro il circuito aperto misura della corrente nei tubi a scarica a catodo freddo by M. Peirone

obbligo di rilascio di dichiarazione di conformità dall’art. 7 comma 1: della dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati il progetto l’attestazione di possesso dei requisiti tecnico professionali by M. Peirone

limitazione di responsabilità dall’art. 7 comma 3: in caso di intervento parziale sugli impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di intervento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. by M. Peirone

assenza di dichiarazione di conformità dall’art. 7 comma 6: nel caso in cui la dichiarazione di conformità, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità e in esito a sopralluogo ed accertamenti by M. Peirone

a chi va la dichiarazione di conformità? by M. Peirone

A – al committente by M. Peirone

B – al committente che deve depositarla in Comune by M. Peirone

C – allo sportello unico per l’edilizia del Comune dove ha sede l’impianto by M. Peirone

modello di dichiarazione by M. Peirone

modello di dichiarazione by M. Peirone

modello di dichiarazione by M. Peirone