FONDISS Lunedì 17 Dicembre 2012 INCONTRO SU FONDISS R ELATORE A VV. R ENATO N IBBIO Grazie di avere accettato linvito Forma pensionistica complementare.

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FONDISS Lunedì 17 Dicembre 2012 INCONTRO SU FONDISS R ELATORE A VV. R ENATO N IBBIO Grazie di avere accettato linvito Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS L ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI CHE VERRANNO EROGATE DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDE DA lentità della contribuzione versata dalladerente lungo larco della sua vita lavorativa, la lunghezza del periodo di contribuzione, i rendimenti finanziari prodotti dallo strumento previdenziale, il livello dei costi che gravano la forma pensionistica, i coefficienti di conversione in rendita adottati. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Il fil rouge che lega i profili enunciati è il meccanismo finanziario su cui si struttura il funzionamento della previdenza integrativa, basata sulla capitalizzazione dei contributi versati dalladerente. Assume allora valenza centrale per un equilibrato sistema previdenziale una gestione finanziaria efficiente, in particolar modo in considerazione delle fluttuanti congiunture economiche e del mutevole andamento dei mercati. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS DI COSA PARLEREMO un focus sulle problematiche iniziali; cosa è stato fatto sino ad ora; questioni aperte Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS UN FOCUS SULLE PROBLEMATICHE INIZIALI : 1.identificazione e scopo di FondISS; 2.caratteristiche del Fondo (iscritti e modalità dinvestimento delle risorse); 3.apporti economici – prestazioni; 4.organi; 5.operatività del Fondo (gestione del patrimonio – gestione amministrativa – contabilità e bilancio – conflitti di interesse) rapporti con gli aderenti Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS FondISS vs FondINPS Art. 9 * Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale ** presso l'INPS 1.Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita [… ] alla quale affluiscono le quote di TFR maturando […] 2. La forma pensionistica di cui al presente articolo e' amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali […] 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine […], ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. * DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari. (GU n.289 del Suppl. Ordinario n. 200 ) ** termine espressamente utilizzato dalla legge delega per il sostegno alla previdenza complementareL. 243/04, art 1 co 2, lett e), 7) in GU n.222 del ) Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS S COPO FONDISS ha lo scopo di assicurare adeguati livelli di copertura previdenziale rispetto alla retribuzione/reddito finale delladerente al momento del pensionamento. Tale copertura previdenziale interviene in maniera complementare al sistema previdenziale obbligatorio, così come previsto dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche. Lo scopo di FONDISS è perseguito nellesclusivo interesse degli iscritti, mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse e lerogazione delle prestazioni, così come previsto dalla Legge n.191/2011. FONDISS non ha scopo di lucro e, a seguito dellemanazione di apposita norma, potrà essere utilizzato quale contribuzione aggiuntiva nei confronti degli aderenti non autosufficienti. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Regime tecnico della forma pensionistica Il Fondo opera in regime di contribuzione definita per legge e/o a seguito della contrattazione collettiva per i soggetti obbligati ed assimilati. Lentità del versamento a carico dei soggetti obbligati è inizialmente stabilita dallart. 15 della Legge n. 191/2011. Il Fondo può, altresì, essere alimentato con versamenti volontari. FONDISS può, altresì, operare in regime tecnico variabile, nei casi stabiliti dalla legge e secondo le modalità definite da apposita nota operativa. Lammontare delle prestazioni pensionistiche è determinato sulla base delle contribuzioni versate e del principio della capitalizzazione. I coefficienti per il calcolo delle prestazioni sono fissati, per legge ed inizialmente ogni tre anni, con Decreto Delegato, come stabilito dallart. 17 della Legge n. 191/2011. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Destinatari La legge istitutiva, e le successive modifiche ed integrazioni individuano i soggetti destinatari. Ladesione al Fondo è obbligatoria, volontaria, o in regime misto. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS SOGGETTI OBBLIGATI tutti i lavoratori dipendenti, agricoltori, iscritti alla Gestione separata od autonomi, anche occasionali che: - sono tenuti allobbligo di iscrizione al Sistema di Previdenza Principale ad esclusione degli assistenti a persone permanentemente inferme - non avevano compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011 data di entrata in vigore della Legge istitutiva del sistema complementare Lobbligo concerne in uguale misura sia i prestatori di lavoro, sia i datori di lavoro Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ADERENTI VOLONTARIAMENTE a)ULTRACINQUANTENNI b)ASSISTENTI AD INFERMI c)STUDENTI UNIVERSITARI d)PENSIONATI e) SOGGETTI – PURCHE RESIDENTI NELLA RSM - NON ISCRITTI AL SISTEMA DI PREVIDENZA PRINCIPALE Tutte le suddette categorie di contribuenti volontari acquisiscono il diritto di usufruire dei benefici fiscali previsti dallart. 85 della Legge n.165/2003 e dallart. 21 della Legge n.191/2011. Gli iscritti volontari potranno effettuare i versamenti volontari solo mediante bonifico bancario e dovranno sottoscrivere preventivamente al primo versamento presso la sede di FONDISS la modulistica relativa alladeguata verifica ai sensi della Legge n. 92/2008, ad eccezione del lavoratore dipendente per il quale il versamento sarà effettuato dal datore di lavoro, il quale recupererà la quota a carico del lavoratore mediante trattenuta dalla busta paga. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ADERENTI VOLONTARIAMENTE a) ULTRACINQUANTENNI I lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata, che hanno compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Legge istitutiva del sistema complementare) possono aderire volontariamente a FONDISS dal 1° ottobre Nel caso si tratti di lavoratori dipendenti o co.co.pro., il datore di lavoro o committente è tenuto a versare la percentuale a proprio carico nella medesima misura stabilita per i soggetti obbligati. In detti casi il datore di lavoro procede alla trattenuta ed al versamento con modalità identiche a quelle seguite per i soggetti obbligati. Per tali soggetti lobbligo contributivo decade nel momento in cui vengono maturati i requisiti di pensionamento già previsti nel Sistema di Previdenza Principale, fermo restando la possibilità di richiedere anticipazioni per i casi previsti dal quarto comma dellart. 17 della Legge n. 191/2011. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ADERENTI VOLONTARIAMENTE b) ASSISTENTI AD INFERMI Può, altresì, aderire volontariamente, indipendentemente dalletà anagrafica, anche chi presta assistenza, anche occasionale, a persone permanentemente inferme; ma in tali casi il datore di lavoro non è tenuto allobbligo del versamento. Ladesione avviene previa comunicazione al Comitato Amministratore del Fondo, e seguendo la corretta procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ADERENTI VOLONTARIAMENTE c) STUDENTI UNIVERSITARI Come previsto allarticolo 2 del Decreto Delegato n. 98/2012, anche gli studenti universitari possono aderire volontariamente a FONDISS, dandone apposita comunicazione al Comitato Amministratore, con allegato il certificato che attesti lavvenuta iscrizione al corso di laurea. Il versamento relativo al 1° anno sarà a carico dello studente universitario, e non potrà essere inferiore ad 50,00. Per gli anni successivi di durata del corso legale di studi, e/o fino allanno accademico durante il quale lo studente compie il trentesimo anno di età, il versamento per i cittadini sammarinesi o residenti sarà effettuato direttamente da FONDISS, nella misura annuale deliberata dal Comitato Amministratore, prelevando limporto, non superiore ad 100,00, dal Fondo di Perequazione. Lo studente universitario potrà altresì provvedere allintegrazione di quanto sopra con versamenti volontari, previa comunicazione al Comitato Amministratore del Fondo, e seguendo la corretta procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ADERENTI VOLONTARIAMENTE d)PENSIONATI E ammessa la prosecuzione volontaria della contribuzione a FONDISS, anche in presenza del percepimento della pensione ordinaria prevista dal Sistema di Previdenza Principale. In questo caso senza concorso di versamenti da parte dellex datore di lavoro o committente. La prosecuzione avviene previa comunicazione al Comitato Amministratore del Fondo, e seguendo la corretta procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ADERENTI VOLONTARIAMENTE e)SOGGETTI – PURCHE RESIDENTI NELLA RSM - NON ISCRITTI AL SISTEMA DI PREVIDENZA PRINCIPALE Possono iscriversi a FONDISS anche non iscritti al Sistema di Previdenza Principale, seguendo la corretta procedura illustrata con apposita nota operativa riguardo i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS REGIME DI CONTRIBUZIONE MISTA Senza che ciò modifichi in alcun modo gli adempimenti previsti per i soggetti obbligati, ogni iscritto a FONDISS ha sempre la possibilità di incrementare, volontariamente ed integralmente a suo carico, la propria quota di contribuzione, in aggiunta ai prescritti versamenti contributivi per i lavoratori dipendenti la contribuzione integrativa rispetto alla aliquota prevista per Legge dovrà avvenire mediante una trattenuta dalla busta paga Nel caso in cui contratti e accordi collettivi, anche aziendali, concordino per i lavoratori dipendenti unulteriore aliquota contributiva complementare da aggiungersi a quella obbligatoria, definendo anche le percentuali di ripartizione della contribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, laccreditamento presso FONDISS avverrà con le identiche modalità previste per la contribuzione obbligatoria, o secondo la nota operativa deliberata dal Comitato Amministratore del Fondo. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS SOGGETTI ESENTATI coloro che avevano compiuto i 50 anni di età al 22 dicembre In tali casi - e qualora il lavoratore non intenda aderire volontariamente - il datore di lavoro o committente, fermi gli obblighi nei confronti del Sistema di Previdenza Principale, non è tenuto ad alcun versamento a FONDISS. i lavoratori saltuari; coloro che prestano assistenza a persone permanentemente inferme; i lavoratori nei confronti dei quali sia stata riconosciuta, dalle commissioni mediche dellISS, uninabilità permanente pari ad almeno il 50%. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS DECADENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO, PER : cessazione rapporto di lavoro e degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge da almeno dodici mesi; il sopraggiungere di una condizione di inabilità permanente pari ad almeno il 50%, riconosciuta dalle commissioni mediche dellISS. Nel caso di perdita dei requisiti di obbligatorietà liscritto può decidere di mantenere la propria posizione in FONDISS, oppure può richiedere il riscatto secondo le modalità previste allarticolo 18 della Legge n. 191/2011. E data, altresì, la possibilità agli aderenti che abbiano usufruito di una o più anticipazioni, di reintegrare la propria posizione contributiva Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS laliquota del contributo a carico dei lavoratori dipendenti e titolari co.co.pro, da calcolarsi sullimponibile previdenziale, avrà la seguente decorrenza progressiva: 1° luglio 2012 aliquota 0,5% 1° gennaio 2014 aliquota 1% 1° gennaio 2016 aliquota 1,5% 1° gennaio 2018 aliquota 2%; laliquota del contributo a carico dei datori di lavoro o committenti, in favore dei lavoratori dipendenti o titolari di co.co.pro, avrà la seguente decorrenza progressiva: 1° luglio 2012 aliquota 0,5% 1° gennaio 2014 aliquota 1% 1° gennaio 2016 aliquota 1,5% 1° gennaio 2018 aliquota 2%; Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ECCEZIONI NEI CASI DI FRUIZIONE dellindennità economica temporanea degli ammortizzatori sociali delle aspettative post partum laliquota del contributo dovuto sarà applicata sul valore dellindennità percepita prelevando limporto dalla Cassa Compensazione Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS laliquota del contributo a carico dei lavoratori autonomi e appartenenti alla macrocategoria dei lavoratori agricoli, da calcolarsi sul reddito di impresa o di lavoro autonomo che, comunque, non potrà essere inferiore al reddito minimo previsto dal sistema di previdenza principale, avrà la seguente decorrenza progressiva: 1° luglio 2012 aliquota 1% 1° gennaio 2014 aliquota 2% 1° gennaio 2016 aliquota 3% 8 1° gennaio 2018 aliquota 4%. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Art. 18 Legge n. 191/2011 (Cessazione dei requisiti di partecipazione) opzioni: a) riscatto della posizione individuale accumulata presso FONDISS, con le seguenti modalità: 30% a condizione che il soggetto comprovi uno stato di inoccupazione di almeno dodici mesi; un ulteriore 30% a condizione che il soggetto comprovi uno stato di inoccupazione di almeno diciotto mesi; un ulteriore 40% a condizione che il soggetto comprovi uno stato di inoccupazione di almeno ventiquattro mesi. La decorrenza di tale stato comincia dopo lesaurirsi degli interventi previsti, dagli ammortizzatori sociali in vigore, in favore delladerente. La decorrenza, per i lavoratori, ai quali si applica il Decreto 23 novembre 2005 n.169, comincia allesaurirsi degli interventi previsti dagli ammortizzatori sociali in vigore nei Paesi di residenza. Nella misura del 30% dopo i primi dodici mesi, nella misura di un ulteriore 30% dopo ulteriori sei mesi e nella misura del 40% dopo ulteriori sei mesi; b) il mantenimento della posizione in FONDISS in assenza di contribuzione. In caso di morte delliscritto, prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, troverà applicazione la vigente disciplina della Repubblica di San Marino in materia di successioni. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS uscita dal Fondo delladerente volontario SOGGETTO COMUNQUE OBBLIGATO AL VERSAMENTO possibilità di sospendere la contribuzione volontaria integrativa; NON ADERENTE AL S ISTEMA DI P REVIDENZA P RINCIPALE possibilità di sospendere la contribuzione, per un periodo non superiore a 18 mesi; possibilità di chiedere la cancellazione della propria posizione previdenziale complementare SOGGETTO ISCRITTO AL S ISTEMA DI P REVIDENZA P RINCIPALE NON OBBLIGATO ALLA CONTRIBUZIONE AL F ONDO, POICHÉ RIENTRANTE NELLE CATEGORIE DI SOGGETTI ESENTATI possibilità di sospendere la contribuzione volontaria integrativa rispetto alle aliquote previste per legge per la contribuzione obbligatoria; possibilità chiedere la cancellazione della propria posizione previdenziale complementare qualora si manifestino le condizioni di cessazione dei requisiti di partecipazione previste allart. 18 della Legge n. 191/2011. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS In caso di richiesta di cancellazione della posizione previdenziale complementare, lex aderente avrà diritto alla restituzione delle somme versate valorizzate alla prima quota successiva al perfezionamento della domanda, detratto limporto fisso di 50,00 a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dal Fondo. In caso di decesso delliscritto prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento, gli eredi possono chiedere, senza alcuna spesa e/o trattenuta, la liquidazione della posizione individuale maturata dal de cuius, non prima della chiusura del procedimento successorio così come previsto dalla normativa vigente in materia. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Patrimonio iniziale di garanzia di FONDISS […] il Fondo di Perequazione Previdenziale, confluito nel Patrimonio iniziale di garanzia di FONDISS, viene destinato, su delibere dispositive del Comitato Amministratore di FONDISS, anche al reperimento delle risorse necessarie alla costituzione, allavvio ed alla gestione della Previdenza Complementare. Il Fondo di Perequazione dovrà costituire posta patrimoniale separata rispetto allattivo netto destinato alle prestazioni. i.e. DECRETO DELEGATO 27 luglio 2012 n. 98, art. 1 Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS R EGIME DELLE SPESE FONDISS farà fronte alle spese di gestione, accumulo ed erogazione delle rendite attingendo le risorse dal Fondo di Perequazione Previdenziale Fino al 2016, annualmente, il Fondo di Perequazione viene alimentato attraverso risorse del bilancio dello Stato. Successivamente a tale scadenza, il Comitato Amministratore, con propria delibera sottoposta allapprovazione del Consiglio Grande e Generale, potrà prevedere la partecipazione degli aderenti al finanziamento del Fondo stesso. La delibera del Comitato Amministratore sarà oggetto di preventivo confronto con le parti sociali. Sarà cura del Comitato Amministratore di FONDISS predisporre la stesura di un bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS FINANZIAMENTO E CONTRIBUZIONI Il finanziamento di FONDISS avviene mediante versamento delle contribuzioni obbligatorie e volontarie previste dallart. 15 della L 191/2011. Laccredito delle contribuzioni avviene secondo le seguenti modalità: per i lavoratori dipendenti mensilmente entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero entro il termine previsto per legge per la contribuzione del Sistema di Previdenza Principale; per gli autonomi alle scadenze previste per il versamento degli acconti e del conguaglio; per gli iscritti alla gestione separata entro 30 giorni dalla fine dellesercizio oppure dalla data di scadenza del contratto/incarico, ovvero entro i termini previsti per legge in riferimento alla Legge n. 158/2011 e successive modifiche. In caso di mancato, ritardato o parziale versamento, il debitore è soggetto alle sanzioni di cui allarticolo 47 della Legge n. 135/2006, nonché alle procedure di riscossione coattiva previste dalla Legge n. 70/2004 e successive modifiche. Gli importi derivanti dagli incassi delle sanzioni applicate verranno destinati sul conto corrente di gestione del FONDISS, nel quale è stato già versato limporto del Fondo di Perequazione. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Banca Centrale ha comunicato al 20/11 la seguente liquidità sui conti di FONDISS : versamenti degli aderenti circa ( i versamenti mensili ammontano a circa ) Fondo a rendere Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni è suddiviso in quote. Il sistema contabile mantiene evidenza della posizione individuale del singolo iscritto, registrando in ogni momento il numero di quote della singola posizione individuale. L'iscritto ha diritto a prestazioni corrispondenti all'importo della posizione individuale, salvo decurtazioni dovute a legittimi gravami sulla stessa. FONDISS emette ed assegna a ciascun iscritto un numero di quote pari all'importo del versamento suddiviso per il valore unitario della quota determinato con riferimento al giorno di valorizzazione. Analogamente, in caso di erogazioni FONDISS provvede ad annullare le corrispondenti quote. Il valore unitario della quota viene determinato, dal soggetto incaricato della gestione amministrativo- contabile di FONDISS, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con lIstituto per la Sicurezza Sociale, ogni ultimo giorno lavorativo del mese (giorno di valorizzazione), ferma restando la possibilità di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore. Il valore unitario della quota è pari al valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni suddiviso per il numero delle quote in essere. La determinazione del valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e quindi del valore unitario delle quote viene effettuata con riferimento ai suddetti giorni di valorizzazione. La valorizzazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni e, conseguentemente, del valore unitario della quota avviene sulla base della compilazione dell'apposito prospetto, che deve essere sottoscritto dal Presidente del Comitato Amministratore e da almeno un membro del Collegio Sindacale di FONDISS. Il valore iniziale della quota é pari a 10 euro. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ASPETTI FISCALI La normativa sammarinese definisce gli aspetti fiscali cui è soggetto FONDISS, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non è soggetto passivo dimposta, pertanto gli interessi maturati dalla gestione delle quote degli aderenti non sono assoggettati a ritenuta alla fonte. Inoltre, sia in fase di accumulo che di erogazione delle prestazioni, FONDISS e i beneficiari delle prestazioni stesse, non sono considerati soggetti passivi alla ritenuta ECOFIN. Le prestazioni vitalizie erogate sono soggette allapplicazione della normativa in materia di imposta generale sui redditi. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ANTICIPAZIONI laderente che abbia effettuato i propri versamenti per almeno otto anni, può chiedere unanticipazione delle quote accumulate, per un ammontare massimo pari al 30% della posizione individuale maturata, per la copertura delle seguenti spese: - sanitarie; - per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli; -universitarie, per sé o per i componenti il nucleo familiare Nel caso in cui lanticipazione sia richiesta per sostenere spese sanitarie, lautorizzazione viene rilasciata dal Comitato Amministratore, previo parere favorevole del Comitato Esecutivo dellIstituto per la Sicurezza Sociale. Gli iscritti che abbiano ottenuto, da parte delle Commissioni Medico-Collegiali dellI.S.S., il riconoscimento di una invalidità pari ad almeno il 50%, possono chiedere unanticipazione della posizione maturata nella misura del 30%, con le modalità previste nei commi precedenti. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS ANTICIPAZIONI Laderente (lavoratore) che sia in stato di disoccupazione ed abbia percepito tutti gli ammortizzatori sociali previsti dalle Leggi vigenti, può chiedere il riscatto della propria posizione, secondo le seguenti modalità: - fino al 30% della propria posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 12 mesi; - fino al 60% della propria posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 18 mesi; - fino al 100% della propria posizione a fronte di una disoccupazione di almeno 24 mesi; Le somme richieste dalladerente a titolo di anticipazione, non possono eccedere complessivamente il 50% della posizione individuale maturata ad eccezione di quanto previsto al superiore punto. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS D IRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI Condizioni necessarie affinché laderente volontario maturi il diritto a beneficiare delle agevolazioni previdenziali in caso di recesso sono: contribuzione da almeno 5 anni; raggiungimento delletà pensionabile prevista dal Sistema Previdenziale Principale. Qualora il recesso avvenga prima della scadenza del quinto anno di contribuzione liscritto non matura alcun diritto a ricevere la prestazione pensionistica legata alla previdenza complementare, fatta salva la possibilità di richiedere la restituzione delle somme versate attualizzate Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS PRESTAZIONI Il diritto alla prestazione pensionistica complementare viene maturato alle stesse condizioni previste dal sistema di previdenza principale e solo dopo avere versato per almeno 5 anni i contributi a FONDISS. Qualora liscritto abbia contribuito per un intervallo temporale inferiore (o in caso di decesso, gli eredi) può essere presentata apposita domanda per richiedere la liquidazione della posizione individuale maturata Liscritto che percepisce la pensione dal Sistema Previdenziale Principale può decidere di continuare a contribuire a FONDISS posticipando il diritto alla prestazione pensionistica complementare. La prestazione pensionistica complementare può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 30% della posizione individuale maturata, mentre la rimanente parte può essere corrisposta sotto forma di rendita. La prestazione pensionistica viene erogata completamente in capitale esclusivamente nel caso in cui la rendita risultante al momento del pensionamento risulti essere non superiore al 25% dellintegrazione speciale di cui alla Legge n. 38/1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero da nuovi minimi che saranno previsti dal legislatore. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS organi del Fondo - il Comitato Amministratore; - il Presidente; - il Collegio dei Sindaci Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS IMPIEGO DELLE RISORSE FONDISS gestisce le proprie risorse secondo principi di prudenza e trasparenza. E strutturato in un unico comparto prudenziale al fine di garantire la restituzione integrale del capitale accumulato al momento del pensionamento, fatti salvi le eventuali anticipazioni Per quanto riguarda gli impieghi di liquidità, FONDISS individuerà le controparti presso le quali saranno effettuati gli impieghi stessi, sulla base di un processo di valutazione che tiene conto degli specifici rischi di credito. Con particolare riferimento ai suddetti impieghi, il patrimonio non può essere investito in misura superiore al 20% per ogni controparte. In ogni caso FONDISS si adeguerà a questo massimale tenendo conto di unesigenza di diversificazione degli investimenti e della diversa valutazione delle controparti di cui al primo comma. Per liquidità si intendono i titoli di mercato monetario, o altri strumenti monetari, ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a 12 mesi. Nella sola fase di avvio, FONDISS per gli impieghi di liquidità utilizzerà in via esclusiva lo strumento dei depositi a tempo. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS GARANZIA DELLE RISORSE La garanzia del capitale e del rendimento minimo spettano nei seguenti casi: al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento nel Sistema di Previdenza Principale; erogazione della prestazione agli eredi, in caso di decesso delladerente; ottenimento di una anticipazione FONDISS non può in alcun caso assumere o concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI Il Fondo mette a disposizione degli iscritti il Regolamento, la Nota Informativa, il Bilancio, nonché tutte le informazioni utili alladerente secondo le previsioni di settore tempo per tempo vigenti. Su richiesta, il materiale è inviato agli interessati a spese degli stessi, ove fosse liberamente scaricabile dal sito di FONDISS e/o dellI.S.S. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS COMUNICAZIONE ALLISCRITTO - RENDICONTO FONDISS fornisce a ciascun aderente un rendiconto relativo alla posizione individuale, inviando apposita comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Sono destinatari della comunicazione tutti gli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione dei cessati per i quali sia stata già fornita analoga informativa al momento della cessazione del rapporto con FONDISS. Il contenuto della comunicazione sarà formulato in modo tale da rendere conto alladerente, nella forma più chiara e trasparente possibile, dellevoluzione del suo piano previdenziale. Il rendiconto conterrà almeno il dettaglio della contribuzione del periodo di riferimento distinta per fonte di versamento, nonché delle operazioni effettuate in corso anno, l'ammontare della posizione individuale maturata e il risultato netto di gestione. In apposita sezione il rendiconto presenterà una illustrazione dellandamento della gestione nellanno e la serie dei rendimenti degli ultimi anni rapportati ai relativi benchmark. Su richiesta delladerente, la comunicazione può essere inviata anche solo mediante posta elettronica o altra modalità telematica. E' inoltre prevista la possibilità per chi ne faccia richiesta di ricevere a domicilio un'ulteriore copia dei citati documenti, previo eventuale pagamento delle spese sostenute. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS RAPPORTO CON LE PARTI SOCIALI In considerazione della natura collettiva della forma di previdenza complementare affidata a FONDISS, lo stesso riconosce nel rapporto con le parti sociali una funzione indispensabile per garantire la crescita di una cultura previdenziale consapevole. A tal fine con cadenza semestrale il Comitato Amministratore organizzerà una riunione con le parti sociali al fine di esaminare congiuntamente l'andamento della previdenza complementare. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS COSA È STATO FATTO SINO AD ORA Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS CONVENZIONE CON L I STITUTO PER LA S ICUREZZA S OCIALE FONDISS ha sottoscritto una convenzione onerosa con lIstituto per la Sicurezza Sociale per tre annualità fino al 31 dicembre Tale convenzione consiste nel supporto amministrativo, contabile, tecnico e legale, nella gestione delle spese di funzionamento (posta e cancelleria) e nelladeguamento dei sistemi informatici in essere presso lI.S.S. necessari per la raccolta dei contributi e lerogazione delle prestazioni legate alla previdenza complementare, operazioni che sono e saranno svolte dal personale dellIstituto stesso. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS CAPITOLATO SPECIALE PER LASSEGNAZIONE DI UN SERVICE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DI FONDISS per: gestione completa delle posizioni individuali pensionistiche (contribuzione, riconciliazione, prestazioni, comunicazioni agli iscritti, ecc.) comprensiva di tutti i servizi accessori (interrogazioni, statistiche, eventuali segnalazioni di vigilanza); back office titoli relativo alla gestione del patrimonio; calcolo della quota; contabilità, predisposizione di tutti i documenti contabili di FONDISS e supporto agli adempimenti fiscali; un software che dovrà inoltre colloquiare - al fine di assicurare gli opportuni interscambi - con il software di gestione delle pensioni ordinarie attualmente utilizzato dallIstituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino; una sezione riservata ad aderenti ed aziende contenente le informazioni contributive e quelle relative alla posizione individuale. Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS QUESTIONI APERTE Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

FONDISS GRAZIE PER L ATTENZIONE DOMANDE ? Forma pensionistica complementare della Repubblica di San Marino, istituita con Legge 06 dicembre 2011 n. 191, presso lIstituto per la Sicurezza Sociale

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