LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA L’utilizzo delle clausole incluse nella raccolta INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) consente di individuare le reciproche obbligazioni del venditore e del compratore e di mettere a fuoco il meccanismo del trasferimento dei costi, rischi e responsabilità. Gli INCOTERMS 2000 costituiscono un set di regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale e forniscono una interpretazione uniforme dei termini commerciali utilizzati per definire le condizioni di consegna. La loro efficacia, peraltro, si manifesta solo nel caso in cui le clausole vengano correttamente ed esplicitamente indicate nel contratto. Pertanto, affinché non vi siano dubbi, accanto alla clausola prescelta, occorre che: il venditore, nella proposta/fattura proforma il compratore, nella conferma dell'ordine (quando manchi un contratto formale) facciano concordemente richiamo agli INCOTERMS 2000
TAVOLE SINOTTICO – COMPARATIVE a cura di CCI - ITALIA
E F VENDITORE COMPRATORE EXW Franco fabbrica Spese e rischi, anche per il caricamento sul mezzo del compratore F FCA Franco vettore T Spese e rischi anche per il caricamento, se presso il venditore Spese e rischi, anche per il caricamento dal mezzo del venditore se la consegna avviene altrove che presso i locali del venditore T FAS Franco lungo bordo Spese e rischi Spese e rischi T FOB Franco a bordo Spese e rischi Spese e rischi T T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore
C VENDITORE COMPRATORE CFR CIF CPT T Spese e rischi CIP Costo e nolo T Spese e rischi Spese (escluso il nolo) e rischi Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto) CIF Costo assicura-zione e nolo T/A Spese e rischi Spese (escluso il nolo) e rischi Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto) T Spese e rischi Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi CPT Trasporto pagato fino a Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) trasporto CIP Trasporto e assicura-zione pagati fino a T/A Spese e rischi Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) più spese per assicurazione trasporto T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore
D VENDITORE COMPRATORE DAF DES DEQ T Spese e rischi Reso frontiera T Spese e rischi Spese e rischi anche per lo scaricamento (se necessario) alla frontiera DES Reso ex ship T Spese e rischi Spese e rischi anche per lo scaricamento dalla nave T Spese e rischi DEQ Reso banchina Spese e rischi DDU Reso non sdogana-to T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore) Spese e rischi DDP Reso sdogana-to T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore) Spese e rischi T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA Le 13 “clausole di resa”, in vigore dal 1° gennaio 2000, sono suddivise in 4 gruppi ed espresse con un codice triletterale, la cui iniziale attribuisce la denominazione al gruppo di appartenenza dei singoli termini. GRUPPO E Partenza EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto) GRUPPO F Trasporto principale non pagato FCA Franco vettore (... luogo convenuto) FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto) GRUPPO C pagato CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto) CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA GRUPPO D Arrivo DAF Reso frontiera (... luogo convenuto) DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto) DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto QUALSIASI MODO DI TRASPORTO Gruppo E EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto) Gruppo F FCA Franco vettore (.. luogo convenuto) Gruppo C CPT Trasporto pagato fino a (.. luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (.. luogo di destinazione convenuto) Gruppo D DAF Reso frontiera (.. luogo convenuto) DDU Reso non sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto)
LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto SOLO TRASPORTO MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE Gruppo F FAS Franco lungo bordo (.. porto d’imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (.. porto d’imbarco convenuto) Gruppo C CFR Costo e nolo (.. porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (.. porto di destinazione convenuto) Gruppo D DES Reso ex-Ship (.. porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (.. porto di destinazione convenuto)
COSA REGOLANO GLI INCOTERMS Pur disciplinando i principali obblighi delle parti e la ripartizione dei rischi e dei costi tra venditori e compratori, gli Incoterms non danno una risposta esauriente a tutti i problemi che possono insorgere tra le parti. Per meglio comprenderne le implicazioni occorre ricordare : Obbligazioni derivanti dalla consegna in generale Obbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generale Responsabilità dei documenti di esportazione ed importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasporto Assunzione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazione Obbligazioni reciproche di avviso Assunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezione Trasferimento dei rischi di perdita o danni alle merci Prova da fornire quanto alla esecuzione del contratto
COSA NON REGOLANO GLI INCOTERMS Luogo, moneta, dilazione di pagamento Trasferimento della proprietà dal venditore al compratore Violazioni del contratto e loro conseguenze Garanzie offerte dal venditore Presentazione di reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parziale Esoneri da responsabilità Fatti od azioni che una parte dovrebbe effettuare nel proprio interesse Per maggiori dettagli sulla materia, si veda la pubblicazione n. 560 della Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2000) acquistabile presso: Camera di Commercio Internazionale- Sezione Italiana Via XX Settembre 5 - 00187 Roma Tel. 06 42034301 - fax 06 4882677
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE DEFINITE DAGLI INCOTERMS a) fornitura della merce in conformità al contratto b) pagamento del prezzo; licenze, autorizzazioni e formalità; contratto di trasporto e di assicurazione; a) consegna b) presa in consegna; trasferimento dei rischi; ripartizione delle spese; a) avviso al compratore b) avviso al venditore; prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente; a) controllo, imballaggio, marcatura b) ispezione della merce; altre obbligazioni. La lettera a) contraddistingue la posizione del venditore La lettera b) contraddistingue la posizione del compratore rischi contratto spese
GRUPPO “E”: La clausola e gli obblighi delle parti EXW – (Ex works … named place) Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. Nessun obbligo documentale. VENDITORE COMPRATORE Deve mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento , non sdoganata e non caricata; non ha nessun obbligo documentale, salvo che il contratto e/o l’acquirente lo esigano specificamente; il livello di obbligazione è minimo. Sopporta spese e rischi, dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione.
GRUPPO “F”: Le clausole e gli obblighi delle parti Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. FCA – (Free carrier … named place) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. FAS – (Free alongside ship… named port of shipment) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale. FOB – (Free on board … named port of shipment) VENDITORE COMPRATORE Adempie l’obbligo della consegna rimettendo la merce sdoganata all’export nel paese di partenza, al vettore designato dal compratore. Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore.
FASI OPERATIVE DEI TRASPORTI: Completi e “Groupage” emissione fattura/packing list eventuale copertura assicurativa operaz. Dog.le Export (per completi) FABBRICA DOMICILIO CLIENTE Riconsegna DOOR TO Porto anteriore operazione doganale export ev. visti e legal. documenti unitizzazione carichi Ricarico Scarico CAPOLINEA PARTENZA SERVIZIO GROUPAGE (CENTRO RACCOLTA) = magazzino Otm (*) = porto/aeroporto/staz.ferrov. CAPOLINEA ARRIVO SERVIZIO GROUPAGE (CENTRO SMISTAMENTO) Scarico/ricarico ev. giacenza operazione doganale import svuotamento unità di carico = magazzino Otm (*) = porto/aeroporto/staz.ferrov. M E Z Z O Trasporto internazionale C O M P L E T O (*) Operatore trasporto multimediale 16
GRUPPO “C”: Le clausole e gli obblighi delle parti Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. CFR – (Cost and Freight … named port of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale. CIF – (Cost, Insurance Freight … named port of destination) CPT - (Carriage paid to ... named place of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. CIP – (Carriage, Insurance paid to... named place of destination) VENDITORE COMPRATORE Ha l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto; per le rese CIF e CIP, è tenuto inoltre ad assicurare la merce. Sopporta spese e rischi dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore per l’imbarco o la spedizione.
LE CLAUSOLE INGLESI Le clausole inglesi per le merci sono edite dall’ Institute of London Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi) e sono indicate come “Institute Cargo Clauses”. A seconda dei rischi coperti , occorre distinguere tra: I.C.C.(A) Sostituisce la vecchia “All Risks”, pur mantenendone il carattere tradizionale. I.C.C.(B) Delimita la copertura assicurativa con il sistema dei rischi nominati, indicando i “rischi coperti” ed i “rischi esclusi”. I.C.C.(C) Riducono la copertura delle ICC (B), escludendo: terremoto, eruzione vulcanica, fulmine, asporto fuori bordo, entrata di acqua di mare, lago o fiume nella nave, battello, stiva, veicolo, contenitore, elevatore o luogo di deposito.
GRUPPO “D”: Le clausole e gli obblighi delle parti Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente. DAF – (Delivered at frontier … named place) documento di trasporto diretto usuale dal punto di partenza nel Paese di spedizione al luogo di destinazione finale nel Paese di importazione. DES – (Delivered ex ship … named port of destination) polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale- documento di trasporto multimodale. DEQ – (Delivered ex quay … named port of destination) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; documento di trasporto multimodale. DDU – (Delivered duty unpaid … named place) polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. DDP – (Delivered duty paid … named place) polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea- lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale. VENDITORE COMPRATORE Sopporta costi e rischi richiesti per consegnare le merci nel paese di destinazione, nel punto stabilito dalla resa utilizzata. Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata nel luogo di destinazione
LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE Il trasporto della merce è soggetto a leggi nazionali ed internazionali che: regolano le modalità di esecuzione stabiliscono quali sono i documenti che comprovano la stipulazione del contratto di trasporto determinano la responsabilità del vettore fissano i parametri per l’eventuale risarcimento del danno.
LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE Relativamente alle cose oggetto del trasporto Il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi assume l’obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le riconsegna al destinatario: SE NON E’ IN GRADO DI PROVARE che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito ovvero dalla natura o dai vizi delle cose, o dal loro imballaggio, o ancora dall’operato del mittente o del destinatario QUANDO PROVA che l’evento sia dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare. Quindi il vettore che assume l’incarico del trasporto, assume anche la responsabilità dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto accade alle merci durante l’esecuzione del trasporto.
LIMITAZIONI DI LEGGE PER LA RESPONSABILITA’ VETTORIALE Le Convenzioni Internazionali sui trasporti stabiliscono i seguenti limiti di risarcimento del danno: Convenzione CMR (trasporto via strada) 8,33 DSP per kg lordo Convenzione Cotif/CIM (trasporto ferroviario) 16,66 DSP per kg lordo Convenzione di Montreal (trasporto via aria) 17 DSP per kg lordo (I.A.T.A. = $ 20) Convenzione di Bruxelles (trasporto via mare) 2 DSP per kg lordo, oppure 666,67 DSP per package/unit Regole di Amburgo 2,5 DSP per kg lordo, oppure 835 DSP per package/unit Il risarcimento è fatto dipendere dal peso della merce danneggiata e non dal suo valore intrinseco: per ogni kg lordo di merce perduta o avariata il vettore deve “x” DSP. Il DSP è una unità convenzionale il cui valore è rilevabile ogni giorno su “Il sole 24ore”, pagina Mercato dei Capitali, riquadro indicatori reali.