Liscrizione alla scuola è il primo passo del percorso di inserimento dellalunno straniero. È necessaria una ricognizione della situazione di partenza dellalunno straniero al fine di elaborare un percorso formativo personalizzato e determinare linserimento nella classe.
CITTADINANZA E DIRITTI UMANI
I minori stranieri sono soggetti allobbligo scolastico e ad essi vengono applicate le disposizioni vigenti in merito al diritto allistruzione e alla partecipazione alla vita scolastica.
La Legge Delega di Riforma n.53/2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sullistruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale sostituisce alla definizione obbligo scolastico e formativo quello di diritto-dovere alla formazione e allistruzione recependo allart.2, comma 1, lettera c) quanto previsto nella Legge 144/99 che allart.68 introduce nel sistema scolastico lobbligo formativo che consente la possibilità di passerelle e di rientri nel canale formativo scolastico dopo esperienze di lavoro e di formazione attraverso un sistema di valorizzazione e certificazione dei crediti. Ciò comporta linnalzamento degli attuali 9 ai futuri 12 di percorso formativo.
Per gli alunni stranieri il diritto allistruzione sussiste indipendentemente dalla regolarità del permesso di soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani e per le classi dellobbligo liscrizione VA ACCOLTA IN QUALSIASI MOMENTO DELLANNO SCOLASTICO in concomitanza con il oro arrivo. Se privi di documenti o con documenti irregolari SONO ISCRITTI CON RISERVA. La riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio ma la mancata regolarizzazione dei documenti renderà non spendibile il titolo di studio conseguito.
Il diritto-dovere si espleta nel: Primo ciclo distruzione Scuola PrimariaScuola Secondaria I grado Secondo ciclo distruzione Scuola Secondaria Istruzione e II gradoFormazione
SCUOLA DELLINFANZIA: Raccordo tra i sevizi per la prima infanzia e la scuola primaria. Si inscrivono bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento. Non è obbligatoria e laccesso avviene secondo graduatoria e disponibilità posti.
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Scuola primaria: il diritto-dovere inizia con liscrizione alla prima classe della scuola primaria Si iscrivono i bambini che compiono 6 anni entro il 31 agosto dellanno scolastico di riferimento Le famiglie possono iscrivere i bambini facoltativamente che compiono 6 anni entro il 30 aprile dellanno scolastico di riferimento (fino al 2005/2006 graduale) Dura 5 anni Scuola secondaria di I grado: dura 3 anni ed assicura lorientamento ed il raccordo con il secondo ciclo
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE Scuola secondaria di II grado: obbligo scolastico e formativo dei minori tra 15 e 18 anni. Dopo la Scuola media gli alunni si iscrivono alla prima classe dellIstituto secondario prescelto. Listruzione secondaria di II grado, allo stato attuale, non è interessata da provvedimenti attuativi della Legge 53/2003.
In attesa dellemanazione del decreto legislativo e della strutturazione del nuovo assetto ordinamentale su due percorsi: Istruzione Istruzione e formazione professionale Gli studenti che conseguono la 3^ media debbono proseguire gli studi (15 anni obbligo scolastico) Per coloro che hanno compiuto 15 anni cè la possibilità di proseguire i percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del 18° anno detà
Lalunno straniero iscritto come minorenne alla Scuola superiore, divenuto maggiorenne e non ancora in regola con il permesso di soggiorno può proseguire liter scolastico e terminare gli studi IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE NON RICEVERÀ IL TITOLO FINALE (esame di Stato), titolo che potrà ottenere appena regolarizzata la sua permanenza in Italia. Sarà promosso per merito, ma non avrà il diploma.
LArt.32 del Decreto Legislativo n.286/98 prevede il rilascio del permesso a coloro che diventano maggiorenni e sono presenti nel nostro Paese da almeno 3 anni e che abbiano frequentato per almeno 2 anni regolari corsi di studio.
DOCUMENTI per liscrizione ad ogni ordine di scuola: Anagrafici: Documenti di identità dellalunno Permesso di soggiorno dellalunno (a partire da compimento del 14° anno detà) oppure permesso di soggiorno di un anno dei genitori nel quale sia registrato lalunno In sostituzione del permesso, ricevuta di richiesta del permesso rilasciata dalla questura
DOCUMENTI per liscrizione ad ogni ordine di scuola: Scolastici: Certificati relativi agli studi fatti nel Paese dorigine o dichiarazione (auto certificazione) del genitore o di chi ha la responsabilità sul minore attestante la classe e il tipo di Scuola frequentata Fiscali: Reddito familiare per costi mensa- trasporto e attività parascolastiche
DOCUMENTI per liscrizione ad ogni ordine di scuola: Sanitari: Certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie: antipolio, antidifterica, antitetanica, anti epatite B
LArt.1 del D.P.R. n.355/99 prevede che i Dirigenti Scolastici accertino allatto dellammissione alla Scuola o agli esami che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie richiedendone la relativa certificazione. In caso di mancata presentazione di certificazione, il Dirigente Scolastico ne fa comunicazione entro 5 giorni per competenza alla A.S.L. di appartenenza dellalunno e al Ministero della Sanità.
Genitori irregolari Alliscrizione provvede il genitore in possesso di passaporto Qualora il minore non sia iscritto sul passaporto o non risulti dal passaporto del minore il grado di parentela, occorre produrre un documento (stato di famiglia, certificato di nascita) che attesti paternità e/o maternità. È sufficiente la traduzione asseverata presso lufficio Atti Notarili del Tribunale Civile Genitori regolari Alliscrizione provvede il genitore in possesso di passaporto o permesso di soggiorno Qualora il minore non sia iscritto sul passaporto o non risulti dal passaporto del minore il grado di parentela, occorre produrre un documento (stato di famiglia, certificato di nascita) che attesti paternità e/o maternità. È sufficiente la traduzione asseverata presso lufficio Atti Notarili del Tribunale Civile Se entro 6 mesi ladulto non documenta la condizione di genitore, la scuola segnala il caso allautorità giudiziaria minorile
Conviventi con parenti entro il 4° grado Provvede alliscrizione il parente nellattesa della nomina di un tutore Entro 6 mesi va documentata la condizione di parente affidatario ed il consenso dei genitori; in caso contrario si segnala allautorità giudiziaria minorile Affidati dal Tribunale dei Minori Provvedono alliscrizione gli affidatari Minori non accompagnati Provvede alliscrizione il responsabile della comunità di accoglienza o il Servizio Sociale
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero Si deve distinguere: Laccertamento della carriera pregressa compiuta dal minore straniero nel Paese dorigine Il riconoscimento agli effetti legali del titolo conseguito allestero Il primo serve per un corretto inserimento del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per proseguire gli studi. Il secondo vale a riconoscere a tutti gli effetti giuridici il titolo di studio straniero per accedere agli studi secondari e accademici, ai posti di lavoro, ecc. Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nei Paesi dorigine è disciplinato dalle norme contenute : D.M. 10/6/82 (G.U. n. 163 del 16/6/82 C.M. n.264 del 6/8/82 D.L.vo n. 297/94 dagli artt
Si elencano in sintesi e di seguito le varie procedure da attivare: Minore extracomunitario soggetto allobbligo scolastico: accertamento della carriera scolastica pregressa ai sensi del D.P.R. 394/99, vale ai fini del corretto inserimento nelle classi della scuola elementare e media di I grado (art.45 comma 2) Minore cittadino extracomunitario che intende iscriversi ad istituto di II grado: deve dimostrare di aver raggiunto un livello di scolarità pari alla licenza di scuola media (con ordinamento scolastico straniero che preveda almeno 8 anni di scuola dellobbligo riconoscibile per la prosecuzione negli studi). Occorre una traduzione legalizzata del titolo effettuata dal Ministero degli Interni e dellIstruzione del Paese di origine dello studente con dichiarazione di valore rilasciata dallAutorità Consolare Italiana del Paese di provenienza. Nella dichiarazione di valore deve essere certificato il percorso di studi dello studente e che lo stesso percorso equivale a quello italiano (scuola dellobbligo o diploma).
Alladulto cittadini extracomunitario non possono essere riconosciuti i titoli di studio ( diplomi professionali, maturità, lauree) ottenuti in Paesi stranieri, comunitari o extracomunitari (salvo il caso di profughi dalla ex Jugoslavia o di familiari di cittadini italiani). Lunica via percorribile per acquisire diplomi o lauree validi nel nostro Paese è quella di ottenere la licenza media presso i centri EDA (se privo di scolarità pregressa pari alla nostra licenza di scuola media) e di riscriversi, poi, a corsi serali di istruzione di II grado. I cittadini extracomunitari che abbiano acquisito la cittadinanza italiana, in possesso di titoli di studio conseguiti allestero, possono presentare istanza di riconoscimento (equipollenza) dei loro titoli al CSA di competenza (art.38 D.P.R. 297/94). I titoli intermedi conseguiti (carriera scolastica non completa) valgono per il riconoscimento del titolo inferiore a quello che lo straniero si prepara ad acquisire Tale riconoscimento non è previsto per stranieri extracomunitari privi della cittadinanza. Possono beneficiarne e cittadinanza ottenuta.
Fondamentale per linserimento delle classi: Darsi criteri precisi e fare una ricognizione completa di ciò che essi sanno fare per avere elementi su cui decidere. Il minore proveniente dallestero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente alletà anagrafica. Nel caso in cui non si possono accertare le generalità del minore si considerano valide. È comunque necessario, ai fini di una corretta iscrizione del minore nelle corrispondenti classi della scuola italiana e per consentire la prosecuzione negli studi, effettuare laccertamento della carriera scolastica pregressa dello straniero nel Paese dorigine.Per gli alunni comunitari residenti in Italia, il D.P.R. n.722/82 prescrive che essi siano iscritti alla classe della scuola dellobbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Pese di provenienza.
Tale norma può trovare applicazione anche nei confronti degli alunni provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui lalunno extracomunitario sia sprovvisto di idonee e riconoscibili attestazioni circa la carriera scolastica pregressa, liscrizione ad una determinata classe va operata tenendo conto oltre che delletà anagrafica, anche delle competenze, abilità e livelli di preparazione dellalunno, accertate mediante prove dingresso appositamente predisposte dagli insegnanti, per verificare il grado di conoscenza della lingua italiana, delle lingue europee previste nellinsegnamento, delle abilità nelle varie discipline. Il Collegio dei Docenti ha la competenza di deliberare lassegnazione ad una classe diversa da quella corrispondente alletà anagrafica, tenendo conto: Dellordinamento di studi del Paese dorigine del richiedente Delle competenze, abilità e livelli di preparazione dellalunno Del corso di studi eventualmente seguito Del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato). Per classe diversa si intende non solo la classe inferiore ma (in teoria) anche quella superiore.
Iscrizioni ai corsi presso i CTP-EDA Per gli adulti sono attive varie possibilità di apprendimento gestite nel sistema formazione continua sul territorio importante risorsa per la formazione dei cittadini stranieri sono i centri territoriali permanenti. Oltre agli adulti possono iscriversi ai CTP-EDA i minori fra i 15 e i 18 anni o i maggiorenni sprovvisti di titolo di studio. Per il conseguimento della licenza media non è necessaria la licenza elementare e si può iscrivere qualsiasi persona che abbia compiuto 15 anni.
Competenza dei CTP-EDA Corsi di prima alfabetizzazione 150 ore per la scuola media Corsi di specializzazione : lingua italiana, informatica, inglese Corsi di formazione professionali
Partecipazione a viaggi distruzione Materia regolata dalla decisione del Consiglio Unione europea del 30/11/94 I minori stranieri frequentanti scuole italiane possono partecipare a viaggi distruzione nei paesi comunitari Per entrare in uno Stato membro dellUnione Europea con alunni stranieri è necessario: Elenco alunni redatto in apposito modulo firmato dallufficio stranieri della Questura. Se lo Stato non è membro non è firmatario dellaccordo di Maastricht per entrare: Chiedere allAmbasciata dello Stato meta del viaggio le modalità da seguire. IL MINORE IRREGOLARE NON PUÒ PARTECIPARE AD ALCUN VIAGGIO ALLESTERO