NEL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

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NEL QUADRO NORMATIVO ATTUALE LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL QUADRO NORMATIVO ATTUALE Dino Cristanini

D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

GLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO Oggetto del regolamento – finalità e caratteri della valutazione Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado Assolvimento dell’obbligo di istruzione Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione Valutazione del comportamento Certificazione delle competenze Valutazione degli alunni con disabilità Valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) Valutazione degli alunni in ospedale Province di Trento e di Bolzano Scuole italiane all’estero Norme transitorie, finali e abrogazioni

CARATTERI DELLA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE E’ ESPRESSIONE: DELL’AUTONOMIA PROFESSIONALE PROPRIA DELLA FUNZIONE DOCENTE NELLA SUA DIMENSIONE SIA INDIVIDUALE SIA COLLEGIALE DELL’AUTONOMIA DIDATTICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CARATTERI DELLA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE TRASPARENTE E TEMPESTIVA art.2 c. 4 D.P.R. 249/1998 Lo studente ha … diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEFINISCE NELL’AMBITO DEL POF LE MODALITA’ E I CRITERI PER ASSICURARE OMOGENEITA’, EQUITA’ E TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE

L’INFORMAZIONE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ASSICURANO ALLE FAMIGLIE UNA INFORMAZIONE TEMPESTIVA SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE UTILIZZANDO ANCHE LE MODERNE TECNOLOGIE

CARATTERI DELLA VALUTAZIONE LE VERIFICHE INTERMEDIE E LE VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI DEVONO ESSERE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL POF art.3 DPR 275/1999 Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE HA PER OGGETTO: IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO IL COMPORTAMENTO IL RENDIMENTO SCOLASTICO COMPLESSIVO DEGLI ALUNNI

FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE CONCORRE: AI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI AL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI CONOSCENZA AL SUCCESSO FORMATIVO

LA CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO LA SCUOLA CERTIFICA I LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DA CIASCUN ALUNNO AL TERMINE: DELL’ANNO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE AL TERMINE DEL SECONDO CICLO DELL’ISTRUZIONE

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA: DESCRITTE E CERTIFICATE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ACCOMPAGNATE ANCHE DA VALUTAZIONE IN DECIMI FINE OBBLIGO: (v. ART.4 D.M.139/2007) ESAMI DI STATO SC. SEC. SECONDO GRADO: (v. ART.6 L.425/1997) PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (v. ART.20 D.LGS. 226/2005)

LA CERTIFICAZIONE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO In attesa della definizione, con decreto ministeriale, del modello di certificazione delle competenze di cui all’articolo 10 del DPR 275/1999, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla sperimentazione di propri modelli sulla base delle esperienze condotte negli anni precedenti C.M. n. 51 del 20 maggio 2009

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO art. 4 D.M. 139/2007 Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento è rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio. 2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO art. 6 L. 425/1997 Certificazioni 1.Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE art. 20 D.Lgs. 226/2005 Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze: a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi; c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale; d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di «diploma professionale di tecnico superiore»; e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; f) che le competenze certificate siano registrate sul «libretto formativo del cittadino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

GLI ALUNNI STRANIERI I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE SONO VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI PER I CITTADINI ITALIANI

DOCENTI DI SOSTEGNO I DOCENTI DI SOSTEGNO CONTITOLARI DELLA CLASSE PARTECIPANO ALLA VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI SE PIU’ DOCENTI DI SOSTEGNO PER UNO STESSO ALUNNO DISABILE: UNICO VOTO

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E’ RIFERITA AL COMPORTAMENTO E AL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E’ ESPRESSA CON VOTO IN DECIMI ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE DIFFERENZIATE CORRISPONDENTI AGLI INSEGNAMENTI IMPARTITI IDONEE A VALUTARE IL PROGRESSO DELL’ALUNNO, SENZA MENZIONE SUL DIPLOMA DI LICENZA POSSIBILITA’ DI USARE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI SPECIFICI NEL CASO DI NON CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA: RILASCIO ATTESTATO CREDITO FORMATIVO ESAME DI STATO CONCLUSIVO SECONDO CICLO MODALITA’ EX ART. 318 T.U. 297/1994 NEL CASO DI NON CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA: RILASCIO ATTESTATO CONTENENTE INDIRIZZO E DURATA CORSO DI STUDI, MATERIE COMPRESE NEL PIANO DI STUDI E RELATIVE ORE, CONOSCENZE E CAPACITA’ ACQUISITE, CREDITI FORMATIVI DOCUMENTATI

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ art. 318 D.Lgs. 297/1994 Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

LE DIFFICOLTA’ DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE CERTIFICATE LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) LE DIFFICOLTA’ DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE CERTIFICATE POSSIBILITA’ DI ADOTTARE STRUMENTI IDONEI METODOLOGICO-DIDATTICI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI, SENZA MENZIONE SUL DIPLOMA FINALE

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE DOCENTI DELLA SCUOLA IN OSPEDALE TRASMETTONO A DOCENTI DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA ELEMENTI DI CONOSCENZA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SE RICOVERO OLTRE FINE LEZIONI SCRUTINIO EFFETTUATO DA DOCENTI DELLA SCUOLA IN OSPEDALE PREVIA INTESA CON LA SCUOLA DI APPARTENENZA SE ALUNNO RICOVERATO NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DOCENTI DELLA SCUOLA IN OSPEDALE FANNO SOSTENERE TUTTE LE PROVE O ALCUNE DI ESSE PREVIA INTESA CON LA SCUOLA DI APPARTENENZA

IL RUOLO DEGLI ESPERTI ESTERNI PERSONALE DOCENTE ESTERNO, ESPERTI PER AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, DOCENTI ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’ I.R.C.: FORNISCONO PREVENTIVAMENTE AI DOCENTI DI CLASSE ELEMENTI CONOSCITIVI SU INTERESSE E PROFITTO ALUNNI

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO art. 2 D.L. 137/2009 convertito in L.169/2009 Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: COSCIENZA CIVILE INTESA COME ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI CONOSCENZA ED ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI RISPETTO DEI DIRITTI ALTRUI RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIUDIZIO ESPRESSO DAL DOCENTE/DAI DOCENTI DI CLASSE E FORMULATO SECONDO LE MODALITA’ DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VOTO NUMERICO ESPRESSO IN DECIMI E RIPORTATO ANCHE IN LETTERE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE, ILLUSTRATO CON SPECIFICA NOTA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO VOTO NUMERICO ESPRESSO IN DECIMI E RIPORTATO ANCHE IN LETTERE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE: DEI CREDITI SCOLASTICI DEI PUNTEGGI UTILI PER BENEFICIARE DELLE PROVVIDENZE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON VOTO INFERIORE A SEI DECIMI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: POSSIBILE SE IRROGATA UNA SANZIONE DISCIPLINARE AI SENSI DELL’ART.4,C.1 D.P.R. 249/1998 MOTIVAZIONE E VERBALIZZAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO LA VALUTAZIONE DELL’I.R.C. LA VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E’ ESPRESSA SENZA ATTRIBUZIONE DI VOTO NUMERICO, SALVO MODIFICHE ALL’INTESA MIUR-CEI art. 309, c.4, T.U. 297/1994 Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO CHI VALUTA SCUOLA PRIMARIA DOCENTE UNICO DI RIFERIMENTO OVVERO DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO CONSIGLIO DI CLASSE PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO O DA UN SUO DELEGATO CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO I VOTI I VOTI NUMERICI ATTRIBUITI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SONO RIPORTATI ANCHE IN LETTERE NEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art. 3, c.1 bis D.L. 137/2009 convertito in L.169/2009) Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, c.3 D.L. 137/2009 convertito in L.169/2009)

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA L’AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, IN SEDE DI SCRUTINIO CONCLUSIVO DELL’ANNO SCOLASTICO, PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO O DA UN SUO DELEGATO, E’ DELIBERATA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE (VALE SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO O ANCHE PER LA SCUOLA PRIMARIA?)

NOTA SPECIFICA NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SE L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E’ DELIBERATA IN PRESENZA DI CARENZE: NOTA SPECIFICA NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO ALLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA FREQUENZA RICHIESTA: ALMENO ¾ DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO IN CASO ECCEZIONALI COLLEGIO DOCENTI PUO’ DELIBERARE DEROGHE MOTIVATE L’IMPOSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE COMPORTA LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: SERVE PRELIMINARE ACCERTAMENTO E VERBALIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO E’ ADOTTATO LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO E’ ADOTTATO DALLE SCUOLE art.4 D.P.R. 275/1999 Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche (…) Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO IL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIUDIZIO FORMULATO DA DOCENTE UNICO DI RIFERIMENTO OVVERO DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VOTO NUMERICO ESPRESSO COLLEGIALMENTE IN DECIMI RIPORTATO ANCHE IN LETTERE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ILLUSTRATO CON SPECIFICA NOTA

L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO AMMISSIONE: FREQUENZA PER ALMENO ¾ DELL’ORARIO ANNUALE VOTAZIONE NON INFERIORE AL ALMENO 6/10 IN CIASCUNA DISCIPLINA GIUDIZIO DI IDONEITA’ ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN DECIMI

L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO ALL’ESITO DELL’ESAME CONCORRONO (MEDIA DEI VOTI ESPRESSI IN DECIMI): ESITI DELLE PROVE SCRITTE PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE D’ESAME ESITO DELLA PROVA SCRITTA NAZIONALE ESITI DELLE PROVE ORALI GIUDIZIO DI IDONEITA’ LODE CON PUNTEGGIO DI 10/10 (DECISIONE ASSUNTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ALL’UNANIMITA’)

L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO L’ESITO DELL’ESAME E’ ESPRESSO SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALL’ART. 185 C. 4 DEL T.U. 297/1994 COME SOSTITUITO DALL’ART. 3, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGGE art. 185 c.4 T.U. 297/1994 L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di «ottimo», «distinto», «buono», «sufficiente», e in caso di esito negativo con la dichiarazione non licenziato. art. 3 comma 3 bis del D.L. 137/2008 convertito con L.169/2008 3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. GLI ESITI FINALI SONO RESI PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DELLA SCUOLA art. 96 c.2 D.Lgs.196/2003 Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

VOTO DI COMPORTAMENTO NON INFERIORE A 6/10 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL SECONDO CICLO L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA VOTO DI COMPORTAMENTO NON INFERIORE A 6/10 VOTAZIONE NON INFERIORE A 6/10 IN CIASCUNA DISCIPLINA O GRUPPO DI DISCIPLINE VALUTATE CON L’ATTRIBUZIONE DI UN UNICO VOTO SECONDO L’ORDINAMENTO VIGENTE

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL SECONDO CICLO I RECUPERI SE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE INSUFFICIENZA IN UNA O PIU’ DISCIPLINE: SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ALLE FAMIGLIE DELL’ESITO RELATIVO A TUTTE LE DISCIPPLINE INTERVENTI DIDATTICI PROGRAMMATI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE RILEVATE ACCERTAMENTO DEL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE E FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE