ILLECITO INTERNAZIONALE

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ILLECITO INTERNAZIONALE Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati Alessandra Annoni Università Magna Graecia Catanzaro alessandra.annoni@unicz.it

Tipologia di norme internazionali Norme primarie Definiscono il contenuto dell’obbligo Norme secondarie Regolano l’attribuzione e le conseguenze dell’illecito Norme terziarie Definiscono i meccanismi e le procedure per comporre le controversie internazionali

Responsabilità individui Norme secondarie Responsabilità individui Responsabilità ente Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati (2001) Progetto di articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni internazionali (2011) Altri enti?

Sommario Elemento oggettivo dell’illecito Elemento soggettivo dell’illecito Illecito plurisoggettivo Circostanze escludenti l’illecito Conseguenze dell’illecito Contromisure Regime aggravato della responsabilità Neutralità

Elemento oggettivo Violazione di un obbligo primario Illecito commissivo Illecito omissivo (es. violazione obbligo di prevenire il genocidio – CIG, sent. Bosnia v. Serbia 2007) Due diligence! n.b. Qualsiasi violazione norme DIU, non solo quelle che costituiscono crimini di guerra!

Elemento soggettivo Regole sull’attribuzione dell’illecito allo Stato/ente 1. L’autore dell’illecito è un organo dello Stato (art. 4 Progetto ‘01) es. un soldato, milizie irregolari istituzionalmente inserite nella fila dello Stato belligerante, vertici politici dello Stato N.B. Lo Stato risponde della condotta dei propri organi anche quando non sono legittimi combattenti (es. sono civili, sono combattenti che non si distinguono, sono mercenari o spie)

Controllo/istruzione sulla singola attività illecita Elemento soggettivo 2. L’autore dell’illecito è un non-State actor che ha posto in essere la condotta illecita su istruzione o sotto il controllo dello Stato/ente Organo di fatto Nicaragua Test Controllo/istruzione sulla singola attività illecita ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Merits) , 27 June 1986 Tadic Test Controllo globale ICTY, Appeals Chamber, Tadić, 15 July 1999 (Case no. IT-94-1-A). ICJ, Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) , 26 Feb. 2007.

Elemento soggettivo 3. L’autore dell’illecito è un soggetto privato o ente che esercita funzioni pubblicistiche che gli sono state affidate con legge dallo Stato (art. 5 Progetto ‘01) - corsaro - movimenti di resistenza (CLNAI, d.l.lg. 28 febbraio 1945, n. 73) , invero, aveva espressamente attribuito ai CLNAI la rappresentanza del governo italiano nella lotta contro l’occupante tedesco

Elemento soggettivo CONTRACTORS? 7. Although entering into contractual relations does not in itself engage the responsibility of Contracting States, the latter are responsible for violations of international humanitarian law, human rights law, or other rules of international law committed by PMSCs or their personnel where such violations are attributable to the Contracting State, consistent with customary international law, in particular if they are: a) incorporated by the State into its regular armed forces in accordance with its domestic legislation; b) members of organised armed forces, groups or units under a command responsible to the State; c) empowered to exercise elements of governmental authority if they are acting in that capacity (i.e. are formally authorised by law or regulation to carry out functions normally conducted by organs of the State); or d) in fact acting on the instructions of the State (i.e. the State has specifically instructed the private actor’s conduct) or under its direction or control (i.e. actual exercise of effective control by the State over a private actor’s conduct). Montreaux Document, 6/10/2008, 17 Stati Afghanistan, Angola, Australia, Austria, Canada, China, France, Germany, Iraq, Poland, Sierra Leone, South Africa, Sweden, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ukraine and the United States of America.

Caschi blu? Caso NUHANOVIC v. Olanda Elemento soggettivo 4. Organo messo a disposizione di un altro Stato/ente Art. 6 Progetto ‘01 – The conduct of an organ placed at the disposal of a State by another State shall be considered an act of the former State under international law if the organ is acting in the exercise of elements of the governmental authority of the State at whose disposal it is placed. Art. 7 Progetto ’11 The conduct of an organ of a State or an organ or agent of an international organization that is placed at the disposal of another international organization shall be considered under international law an act of the latter organization if the organization exercises effective control over that conduct. Caschi blu? Caso NUHANOVIC v. Olanda

Elemento soggettivo 5. Lo Stato risponde della condotta di coloro che esercitano poteri di governo per colmare un vuoto di autorità 1. levée en masse 2. signori della guerra in Somalia 3. governo di fatto in territorio occupato

Elemento soggettivo 6. Lo Stato risponde della condotta degli insorti, se questi divengono il governo effettivo dello Stato (art. 10 Progetto ‘01) - Rivoluzione - Secessione - Processo di autodeterminazione

Elemento soggettivo 7. Lo Stato risponde della condotta di privati, se la ha fatta propria (art. 11 Progetto ‘01) – responsabilità indiretta - Studenti islamici a Tehran

Elemento soggettivo 8. Stato fantoccio? - manca nel Progetto una regola applicabile - eppure nella prassi la condotta del fantoccio è attribuita in toto all’occupante, purché il fantoccio non goda di fatto di alcuna indipendenza - Repubblica turco-cipriota - Republika Sprska? (secondo CIG no) - RSI? Look beyond legal status, to grasp the reality of the relationship between a person and a state

Elemento soggettivo Lo Stato risponde della condotta dei propri organi, degli organi prestati, dei privati che svolgono funzioni pubblicistiche, anche quando questi hanno agito contravvenendo alle istruzioni ricevute (art. 7 Progetto ‘01)

Elemento soggettivo Giurisdizione Effetto “positivo” Lo Stato/OI risponde degli illeciti posti in essere nella sua sfera di giurisdizione, indipendentemente da possibilità di attribuire l’illecito direttamente o indirettamente allo Stato/OI sulla base delle regole già esposte, se è venuto meno al proprio obbligo positivo di garanzia - CIG, Serbia v. Bosnia, 2007 - Missioni autorizzate ONU Effetto “negativo” Lo Stato non risponde delle violazioni poste in essere dai propri organi al di fuori del suo ambito di giurisdizione (es. norme sull’occupazione, norme sulla tutela dei diritti umani) - Corte EDU, Bankovic, 2001

Illecito plurisoggettivo Guerra di coalizione Ciascuno risponde degli illeciti ad esso attribuibili Ciascuno risponde degli illeciti posti in essere della sfera della propria giurisdizione Ciascuno può rispondere della condotta illecita di un altro belligerante a titolo di complicità (art. 16 Progetto ‘01)

Circostanze escludenti l’illecito Stato di necessità (Art. 25) – per tutelare un interesse essenziale dello Stato contro un pericolo grave e imminente Distress (Art. 24) the author has no other reasonable way, in a situation of distress, of saving the author’s life or the lives of other persons entrusted to the author’s care. Ma la necessità è già presa in considerazione dalle norme primarie di DIU e DU! Parere sul muro non chiaro sul punto!

Conseguenze dell’illecito Obbligo di riparazione Obbligo di cessazione Restitutio in integrum Risarcimento del danno Soddisfazione (scuse ufficiali, omaggio alla bandiera, punizione dell’autore)

Contromisure Comportamento di per sé illecito, che diviene lecito perché assunto in risposta ad un precedente illecito Espressione di un ordinamento “anorganico”, incentrato sul principio di reciprocità Vale anche per rappresaglie di guerra?

Contromisure Non vi è un divieto assoluto di porre in essere rappresaglie di guerra (proposta Polacca bocciata) Rappresaglie vietate Contro beni e persone protette da Titolo II (hors de combat) – Art. 20 I Prot. 77 Contro civili (art. 51, par. 6, I Prot. 77), incrementa protezione art. 33, par. 3, IV CG, che vietava rappresaglie solo nei territori occupati

Contromisure Rappresaglie vietate Contro beni indispensabili a sopravvivenza civili (Art. 54, par. 4, I Prot. 77) Contro beni culturali e luoghi di culto (art. 53 I Prot. 77) Contro l’ambiente (art. 55, par. 2, I Prot. 77) Contro opere e installazioni contenenti forze pericolose (art. 56, par. 4, I Prot. 77) Contro PoW’s (art. 13, par. 3, III CG) Mine antiuomo, armi chimiche, cluster munitions

Contromisure Diritto consuetudinario? ICTY, Sent. Kupreskic, MA Riserve UK – fanno salva reprisal in kind

Responsabilità aggravata Violazione grave o sistematica di norme di ius cogens determina un regime aggravato di responsabilità Obbligo di cooperare per porre fine ad illecito Divieto di riconoscere la situazione illecita Obbligo di non fornire assistenza allo Stato/Ente autore dell’illecito ICJ, Parere sul muro, 2004

Posizione dello Stato neutrale Neutralità Posizione dello Stato neutrale - obblighi astensione - obblighi prevenzione - obbligo imparzialità - Diritto al rispetto del proprio spazio aereo e del proprio territorio - Tutela dei diritti propri cittadini e loro beni

Diritto internazionale contemporaneo Neutralità Diritto internazionale contemporaneo La neutralità è sopravvissuta alla Carta delle Nazioni Unite (CIG, parere armi nucleari 1996) La Carta e le decisioni del CdS possono modificare il regime di neutralità (manuale tedesco, par. 1103 Misure ex art. 41 Carta ONU – prevalgono! Operazioni peace-keeping/peace-enforcement – obbligo di cooperazione, divieto di assistere il destinatario

Diritto internazionale contemporaneo Neutralità Diritto internazionale contemporaneo CdS si limita a indicare uno dei contendenti come aggressore – Stati terzi possono rimanere neutrali, ma possono anche adottare misure discriminatorie nei confronti dell’aggressore CdS non si pronuncia – Stati terzi possono agire in legittima difesa collettiva o rimanere neutrali Non belligeranza Assumere un atteggiamento discrimi-natorio nei confronti di uno dei belli-geranti pur non partecipando alle ostilità (art. 2, lett. c) I Protocollo)