Disposizioni normative

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Disposizioni normative D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 D.I. del 28 maggio 1975 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 O.M. n. 267 del 4 agosto 1995 O.M. n. 277 del 17 giugno 1998 D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 Nota tecnica riferita alla nota MIUR prot. n. 8409 del 30 luglio 2010

Elezione Consiglio di circolo o d’istituto Creazione di nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie (art. 52 c° 4 O.M. 215 del 1991). Costituzione istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e medie (art. 52 c° 5 O.M. 215 del 1991) Provvedimenti adottati in materia di razionalizzazione della rete scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado (art. 52 c° 6 O.M. 215 del 1991). Es.: Confluenza di scuole o istituti di istruzione secondaria superiore nella nuova istituzione scolastica (art. 5 c° 6 O.M. 215 del 1991). Aggregazione ad un’istituzione scolastica, presso cui è in funzione un Consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, di sezioni staccate e/o scuole coordinate (art. 5 c° 7 O.M. 215 del 1991).

Decadenza Consiglio di circolo o d’Istituto Soppressione dell’autonomia di circoli didattici e scuole medie. (art. 52 c° 3 O.M. 215 del 1991). Confluenza nella nuova istituzione di scuole o istituti di istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il Consiglio d’istituto. C’è la nomina del commissario straordinario che svolge le funzioni sino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto (art. 5 c° 6 O.M. 215 del 1991). Aggregazione ad un’istituzione scolastica, presso la quale è in funzione il Consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, di sezioni staccate e/o scuole coordinate. Non c’è nomina commissario straordinario. Sono indette le elezioni ed il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo organo collegiale. (art. 5 c° 7 O.M. 215 del 1991. Disposizione confermata dalla nota tecnica riferita alla nota MIUR n. 8409 del 30 luglio 2010).

Scioglimento Consiglio d’Istituto Presupposto: funzione di vigilanza dell’amministrazione sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo o d’istituto (art. 26 c° 6 del D.P.R. 416 del 1974). Rimedi (art. 26 cc° 7 e 8 del D.P.R. 416 del 1974): 1) In caso di irregolarità, c’è la richiesta dell’Amministrazione agli organi collegiali di provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. 2) In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio, interviene il provvedimento dell’Amministrazione di scioglimento del consiglio stesso.

Nomina commissario straordinario D.I. 28 Maggio 1975 Art. 9 c° 1 “Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni …”. (Es. nel caso di creazione di nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie – art. 52 c° 4 O.M. 215 del 1991) . Confluenza nella nuova istituzione di scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d’istituto. In tal caso si ha decadenza del vecchio Consiglio, nomina del commissario straordinario, ed elezione del nuovo Consiglio (art. 5 c° 6 O.M. 215 del 1991). Costituzione nuovi istituti comprensivi di scuola materna, primaria e secondaria di primo grado. In tal caso si ha nomina commissario straordinario fino a prima costituzione organi collegiali (art. 52 c° 5 O.M. 215 del 1991 e art. 1 O.M. 267 del 1995) Disposizioni confermate dalla nota tecnica riferita alla nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30 luglio 2010 che prevede che “Nelle more dell’elezione dei nuovi organi collegiali, nelle scuole di nuova istituzione, viene nominato un Commissario Straordinario ex art. 9 D.I. 28 maggio 1975..”

Modalità nomina commissario straordinario Richiesta dell’Istituzione scolastica all’Ufficio Scolastico Regionale contenente la segnalazione della persona che viene proposta per l’incarico. Provvedimento di nomina dell’U.S.R.

Competenze commissario straordinario L’art. 9 c° 2 del D.I. 28 Maggio 1975 prevede che al commissario straordinario spettino le attribuzioni del Consiglio d’istituto di cui agli artt. 1,2,3 dello stesso Decreto. Per individuare le attribuzioni del Consiglio d’Istituto viene in rilievo anche il D.I. n. 44 del 2001. Disposizioni normative da contestualizzare. Al riguardo per definire concretamente quali siano le attribuzioni del commissario straordinario bisogna tenere conto della previsione della succitata nota tecnica secondo cui “il Commissario straordinario ha i poteri in materia amministrativo finanziaria spettanti all’organo decaduto, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattica organizzativa..” Per es. un’attribuzione del commissario straordinario è la predisposizione del conto consuntivo ( che secondo la succitata nota tecnica riguarda il periodo che va dal 1 gennaio – al 31 agosto).

Durata e permanenza in carica Consiglio di circolo o d’istituto Il Consiglio di circolo e d’istituto restano in carica per tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente (art. 5 c°10 D.P.R. 416 del 1974). I Consigli di circolo o d’istituto rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali (art. 52 c° 3 O.M. n. 215 del 1991).

Commissario ad acta Presupposto per la nomina: inerzia, che si protrae oltre un termine previsto, da parte del Consiglio d’istituto, tenuto per disposizione normativa a porre in essere un determinato adempimento. Finalità della nomina: compiere quel determinato adempimento Mancata approvazione del programma annuale da parte del Consiglio d’Istituto entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio di riferimento. In tale caso l’U.S.R., entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Istituzione scolastica, nomina di un commissario ad acta per il relativo adempimento da compiersi entro il termine prestabilito nell’atto di nomina. (art. 8 D.I. n. 44 del 2001). Mancata deliberazione del Consiglio d’Istituto sul conto consuntivo (dell’anno precedente) entro 45 giorni dalla sua presentazione (deve essere presentato al Consiglio entro il 30 aprile). In tal caso l’U.S.R. nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento. (art. 18 comma 7 D.I. n. 44 del 2001). Però la predisposizione del conto consuntivo dell’anno in corso (1 gennaio – 31 agosto) viene effettuata dal commissario straordinario nominato dall’U.S.R., conformemente a quanto previsto dalla succitata nota tecnica.