I Laici nella Chiesa Nella Chiesa primitiva fino al medioevo: partecipazione attiva. Chiesa-Impero/Monachesimo: Laico Passivo Decreto Graziano: Chierici/monaci:

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I Laici nella Chiesa Nella Chiesa primitiva fino al medioevo: partecipazione attiva. Chiesa-Impero/Monachesimo: Laico Passivo Decreto Graziano: Chierici/monaci: più intensa vita cristiana, dedizione alla preghiera e alla contemplazione, vivono la povertà e si allontanano del mondo. Laici: Possiedono beni temporali, contraggono matrimonio, coltivano la terra, giudicano tra gli uomini, possono collocare doni sull’altare, danno la decima. Possono salvarsi nella misura che evitano i vizi. Bonifacio VIII: Laici nemici dei chierici Trento: Reazione al protestantesimo, difesa dello stato clericale e della società disuguale

CIC-1917: Il laico non è chierico ne religioso Concilio Vaticano II: Riscoperta del Fedele Cristiano; Laico attivo nella Chiesa. “Col nome di laici s’intendono qui tutti i fedeli a esclusione dei membri dell’ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla Chiesa, i fedeli cioè, che dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, e nella loro misura, resi partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano” (LG, n. 31). CIC-1983: Christifideles (204); Uguaglianza fondamentale (208); Maggiore preoccupazione per il laico (224-231). Esortazione apostolica Christifidelis Laici (30 dicembre 1988): Fine del cammino iniziato con il Sinodo del 1987 intitolato Fedeli laici. Vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a venti anni del Concilio Vaticano II. Istruzione Ecclesia de mystero (15 agosto 1997): sulla collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti.

Nuova visione del Laico nel CIC Tratto più chiaro ed esteso degli obblighi e dei diritti. Meno discriminazione. Speciale enfasi nel sacerdozio comune dei fedeli. Maggiore partecipazione nell’esercizio del potere di governo. Partecipazione più consultiva. Ruolo attivo nelle diocesi e nelle parrocchie. Possono esercitare diverse attività nella Chiesa

Distribuzione dei diritti ed obblighi nel CIC - 1983 Munus regendi: partecipazione in uffici ed incarichi ecclesiali (228). Munus docendi: Dovere/diritto evangelizzazione (225). La vita coniugale e familiare (226). Diritto/dovere di formarsi ed insegnare (229; cfr. 812) Munus sanctificandi: Accolito e lettore (230) Altri: Diritto alla libertà nelle realtà della città civile (227) Dovere di adeguata formazione per la funzione ecclesiale (231 §1) Diritto a remunerazione adeguata (231 §2)

Partecipazione all’apostolato (225) “È del tutto necessario che ciascun fedele laico abbia sempre viva coscienza di essere un «membro della Chiesa», al quale è affidato un compito originale insostituibile e indelegabile, da svolgere per il bene di tutti” (Christifideles laici, n° 28). §1: I laici hanno l’obbligo e il diritto d’impegnarsi nella diffusione del messaggio di salvezza, sia come singoli sia in associazioni. Principalmente là dove solo loro possono testimoniare Importanza che i chierici promuovano la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Cfr. Christifidelis laici, n° 23. §2: Dovere di animare e perfezionare le realtà temporali con lo spirito evangelico Solo il laico può fare presente la Chiesa effettivamente nella vita familiare, economica, sociale, politica, ecc.

Gli obblighi specifici degli sposati (226) Il ministero coniugale è emblematico dello stato laicale: mediante il matrimonio e la famiglia edificano il popolo di Dio e la società civile. §1: Impegnarsi mediante il matrimonio e la famiglia nell’edificazione del popolo di Dio. Vita coerente con il Vangelo e base della vita di fede (cfr. LG, n° 35) Particolarmente là dove solo loro possono conservare la fede (cfr. 225 §1). §2: Grave obbligo di educare cristianamente la prole. Primi educatori nella fede e testimoni dell’amore di Cristo. In corrispondenza con il can. 217: ogni fedele ha il diritto di una educazione cristiana. Cfr. alcuni canoni: 774 §2; 793; 796 §2; 835 §4; 1055 §1; 1366.

La fecondità secolare dei laici (227) Doppia cittadinanza dei fedeli laici: ecclesiale e civile Il CIC custodisce la libertà e autonomia dei laici. Loro sono esclusi di ogni coazione o discriminazione. Criterio per l’uso della propria libertà: Scelte animate dallo spirito evangelico Attenzione alla dottrina magisteriale (cfr. 747) Non confondere l’opinione propria (in materia opinabile) come dottrina della Chiesa

Partecipazione al munus regendi (228) §1: I laici idonei possono essere assunti i uffici ecclesiastici ed altri incarichi Limite: che non comporti la cura delle anime (c. 150). Possono assumere uffici ecclesiastici in senso proprio (c. 145 §1; 129 §2). Loro hanno capacità, e anche idoneità, ma non diritto: quindi vengono chiamati dall’autorità competente. §2: I laici possono essere assunti come esperti e come consiglieri Senza problemi si può affidare una funzione di carattere consultivo a norma del diritto.

Partecipazione al munus docendi (229) §1: I laici hanno il dovere/diritto di acquisire la dottrina cristiana Formazione necessaria per dare ragione della propria fede e difenderla Formazione adeguata per partecipare attivamente nell’attività apostoliche. §2: I laici hanno diritto di acquisire una più profonda formazione nelle scienze sacre ottenendone i gradi accademici rispettivi A parità di condizioni dei chierici e dei religiosi Frequentando le rispettive università o facoltà ecclesiastiche. §3: I laici sono abili a ricevere il mandato di insegnare le scienze sacre. Avendo l’idoneità richiesta, ricevere il mandato d’insegnare a norma del c. 812 Anche se non detto, viene considerata anche l’ipotesi di ricerca, studio e pubblicazione (cfr. can. 218)

Partecipazione al munus sanctificandi (230) §1: Ministero stabile di lettore e accolito Solo laici di sesso maschile e secondo i criteri della Confer. Episcopale. Mediante un rito liturgico di “istituzione”. §2: Ministero straordinario (temporaneo) di lettore. Possono essere chiesti ad actum a laici di entrambi i sessi Non si tratta di un atto di “istituzione”. Questo ministero può comprendere anche il servizio all’altare. §3: Altre supplenze in caso di bisogno. Casi stabiliti dallo stesso canone. Istruzione Ecclesia de Mystero, 15 agosto 1997

Dovere di adeguata formazione e diritto ad una onesta remunerazione (231) §1: Dovere di un’adeguata formazione In corrispondenza ad un particolare ufficio nella Chiesa Responsabilità con quanto è stato affidato §2: Diritto ad un’onesta rimunerazione In corrispondenza ad un speciale servizio nella Chiesa Implica onesta retribuzione, previdenza sociale, assicurazione e assistenza sanitaria. Lettore e Accolito: Non hanno diritto a norma del c. 230 §1 Eccezione: prestano la sua opera a tempo pieno