182 TER TRANSAZIONE FISCALE

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182 TER TRANSAZIONE FISCALE LEGGE FALLIMENTARE 182 TER TRANSAZIONE FISCALE

TRANSAZIONE FISCALE PRIMO COMMA Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato: dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo

TRANSAZIONE FISCALE PRIMO COMMA ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

TRANSAZIONE FISCALE PRIMO COMMA Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

TRANSAZIONE FISCALE PRIMO COMMA se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

TRANSAZIONE FISCALE SECONDO COMMA Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore

TRANSAZIONE FISCALE SECONDO COMMA Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

TRANSAZIONE FISCALE SECONDO COMMA L’ufficio, nello stesso termine,dei 30 giorni deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario

TRANSAZIONE FISCALE SECONDO COMMA . Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172… omissis.

TRANSAZIONE FISCALE terzo COMMA . Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

TRANSAZIONE FISCALE quarto COMMA Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

TRANSAZIONE FISCALE sesto COMMA Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis.

TRANSAZIONE FISCALE sesto COMMA La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del dpr 28 /12/2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio

TRANSAZIONE FISCALE sesto COMMA Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

TRANSAZIONE FISCALE settimo COMMA La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

TRANSAZIONE FISCALE OSSERVAZIONI IN TEMA DI TRANSAZIONE FISCALE Circolare Ordine dottori commercialisti aprile 2010

TRANSAZIONE FISCALE OBBLIGATORIA?? la ratio sottesa all’art. 182-ter l. fall. induce ad affermare che quella in esame rappresenti semplicemente una facoltà e non anche un obbligo che il legislatore pone in capo al debitore che intende accedere alla procedura di concordato preventivo.

DOMANDA di TRANSAZIONE FISCALE redatta su carta semplice ed indirizzata al competente Ufficio, deve contenere, a pena di nullità: le indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione (denominazione o nome, codice fiscale, rappresentante legale, ecc.); gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso (indicazione degli organi giudiziari competenti, dati identificativi del procedimento, del decreto di ammissione ecc.); la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, così come a lui nota, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

DOMANDA di TRANSAZIONE FISCALE l’illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della transazione; l’indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario; ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all’accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l’Ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.

DOMANDA di TRANSAZIONE FISCALE Inoltre, la stessa domanda deve essere corredata, oltreché dalla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda stessa, anche dalla documentazione prevista dall’art. 161 l. fall.,

DOMANDA di TRANSAZIONE FISCALE Secondo le Entrate, l’imprenditore deve dapprima depositare in cancelleria fallimentare del Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, unitamente alla domanda di transazione fiscale e ai documenti previsti dall’art. 161 l. fall. (acquisendo relativa ricevuta) e, successivamente (lo stesso giorno o anche il giorno dopo) deve presentare all’Agente della riscossione e all’Ufficio copia della documentazione depositata in Tribunale, integrata con la ricevuta di deposito e con le copie delle dichiarazioni fiscali.

DOMANDA di TRANSAZIONE FISCALE Entro il termine, peraltro non perentorio, di trenta giorni dalla presentazione della suddetta domanda di transazione, l’Agenzia delle Entrate deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, nonché alla trasmissione all’impresa proponente di una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi (per la parte non iscritta a ruolo) e da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al Concessionario.

DOMANDA di TRANSAZIONE FISCALE Entro lo stesso termine, l’Agente della riscossione deve inviare al debitore una certificazione attestante l’entità del debito tributario iscritto a ruolo scaduto o sospeso.