LEGGE n.170/2010 Legge sui … DSA.

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LEGGE n.170/2010 Legge sui … DSA

Il 29 settembre 2010 il testo è diventato legge dello Stato Si compie un lungo percorso che ha portato al riconoscimento, nel quadro normativo italiano, delle difficoltà che le persone con DSA incontrano in ambito scolastico. Ora la legge c'è e si direbbe un'ottima legge, che si rivolge a tutto il percorso formativo, dalla scuola dell'infanzia all'università. Riconosce forme di tutela finora previste solo da ordinanze e circolari ministeriali. Sostanziali novità: - diagnosi valida solo se rilasciata da strutture pubbliche; - la scuola deve organizzare sistemi di diagnosi o rilevazione precoce e sistematica; - è rafforzato il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica; - possibilità di esonero nelle lingue straniere; - piano di formazione.

di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia" LEGGE n.170/2010 Art. 1 "Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia" La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento … che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana

Art. 2 “Finalità” La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una forma-zione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

L'art 3 delinea un corretto e opportuno percorso di DIAGNOSI • al comma 2 si prevede che "Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette opportuna comunicazione alla famiglia"; • al comma 3 si afferma: "E' compito delle scuole … attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA. Le regioni in cui il Servizio sanitario non sia in grado, nell'ambito dei propri trattamenti specialistici, di garantire la diagnosi di DSA devono prevedere che questa sia effettuata da specialisti o strutture accreditate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 3, comma 1). La legge non fa mai riferimento a interventi logopedici, né assegna compiti riabilitativi al servizio sanitario, ma parla solamente di percorsi didattici riabilitativi. Ciò non esclude che, laddove lo specialista lo ritenga necessario, l'intervento riabilitativo specialistico possa e debba essere attuato, ma la legge evita qualunque tentazione medicalizzante Competono invece alla scuola le “strategie didattiche, metodologiche e valutative” e la “capacità” di applicarle, che l'adeguata formazione ha il compito di assicurare (art.4, comma 1).

Art. 4 - Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. (…)

Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto Afferma il diritto degli alunni con DSA a "fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari“ e individua tali provvedimenti con precisione: - didattica individualizzata e personalizzata, - forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, uso di tecnologie informatiche e di mezzi di apprendimento alternativi, - misure dispensative da prestazioni non essenziali … - un monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, adeguate forme di verifica e di valutazione, (art. 2 e) La possibilità di esonero dalle lingue straniere

STRETTO RAPPORTO TRA SCUOLA E FAMIGLIE. La Legge 170/2010 … parla di valutazione degli apprendimenti, assicurando che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato …”. Art. 6 Misure per i familiari a) i familiari di alunni del primo ciclo con DSA possano usufruire di orari di lavoro flessibili per assisterli nei compiti a casa; b) le modalità di esercizio di questo diritto sono demandate ai contratti nazionali di lavoro …, ma non devono comportare "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Finalità della legge: STRETTO RAPPORTO TRA SCUOLA E FAMIGLIE. COLLABORAZIONE per: per dare piena attuazione alla funzione educativa e formativa spettante ad entrambe le istituzioni. La collaborazione fornisce coesione, coerenza e continuità tra i diversi “mondi” che l’alunno abita.

DECRETO SULLA VALUTAZIONE DPR 122/2009 art. 10 1.Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguata-mente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; … a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche Art. 4 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: … c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 104/1992.

Cosa fare ? RICONOSCERE - Legge lentamente o male - Non ricorda o non capisce quel che legge - Scrivendo confonde “d” con “g” e “f” con “v” - In inglese sbaglia lo spelling e confonde le parole omofone, ma non omografe - In matematica sbaglia le tabelline ed è molto lento nel calcolo a mente - Se è ipercinetico al 25% è anche DSA PENSARE STRATEGIE ALTENATIVE - Rallentare - Proporre mappe concettuali - Adottare testi contenenti riassunti o disponibili in formato elettronico → adatti alla sintesi vocale - Integrare gli scritti con verifiche orali - Consentire interrogazioni programmate - max 3 a settimana - Proporre gruppi di studio UTILIZZARE MISURE COMPENSATIVE -Uso del PC per la videoscrittura, per i dizionari elettronici, per la sintesi vocale - Uso della calcolatrice e dei formulari - Dare più tempo -Ridurre le prove ricalibrando i criteri di valutazione

Tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione degli interventi, in base ai propri bisogni, per raggiungere il successo formativo. Non esiste una legge che impedisce agli insegnanti di trovare strategie adatte che aiutino l’alunno a raggiungere l’obiettivo