L. 28 giugno 2012 n. 92 Riforma degli ammortizzatori sociali
Istituti non modificati Cassa integrazione ordinaria Contratto di solidarietà
Istituti modificati Cassa integrazione straordinaria: estensione strutturale alle imprese commerciali e agenzie di viaggio e turismo > 50 dipendenti, e agli istituti di vigilanza > 15 dipendenti. con decorrenza 1° gennaio 2016, abrogazione della cassa ex art. 3 L 223/1991 (procedure concursuali), salvo che sussista una prospettiva di ripresa dell’attività e di salvaguardia anche parziale dell’occupazione.
Istituti gradualmente abrogati Viene istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), che, a far tempo dagli eventi verificatisi nel 2013, sostituisce l’indennità di disoccupazione. È prevista anche una mini-ASpI, che sostituisce la disoccupazione con requisiti ridotti.
Istituti gradualmente abrogati 2 Dal 2017 l’ASpI sostituisce altresì l’indennità di mobilità. Il numero massimo di mesi per i quali quest’ultima è erogabile viene diminuito progressivamente per i lavoratori collocati in mobilità negli anni 2015 e 2016.
Istituti gradualmente abrogati 3 Numero massimo dei mesi di mobilità nelle regioni non del Mezzogiorno età al licenziamento sino a 40 anni12 mesi > 40 e sino a 5018 mesi12 mesi > 5024 mesi18 mesi
Istituti gradualmente abrogati 4 Ammortizzatori in deroga. Il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’economia, può deliberarli ulteriormente solo per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
Numero massimo mesi ASpI età al licenziamento dal 2016 < 50 anni8 mesi 10 mesi12 mesi = > 50 < mesi = > 5512 mesi14 mesi16 mesi18 mesi