Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Situazioni possessorie Prof. Daniela Valentino
POSSESSO come potere di fatto: definizione legislativa (art. 1140 c. c N.B.: Necessità di abbandonare la qualificazione corrente, che colloca il possesso sul piano delle situazioni giuridiche, vale a dire degli effetti (in parallelo con la proprietà, che è “oggetto” di vicende giuridiche). In quanto comportamento, il possesso si sostanzia in un atto giuridico (in senso stretto), da collocare sul piano della fattispecie produttiva di effetti (v. artt. 1148 ss. c.c.). Nozione: elemento “materiale”: [oggettivo] comportamento diretto al godimento e all'utilizzazione, attuali e futuri, di un bene (indipendentemente da un legame di titolarità con il bene stesso). elemento “spirituale”: [soggettivo] animus possidendi = intenzione di usare la cosa come oggetto di un proprio diritto (di proprietà, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.). Possesso c.d. mediato: si può possedere anche per mezzo di altra persona, che ha la detenzione del bene (1140, comma 2, c.c.) [es.: è possessore il locatore, il quale possiede il bene per mezzo del conduttore].
≠ tra POSSESSO e DETENZIONE: diversità di animus + diversità di condotta DETENTORE è colui che, pur godendo del bene, non ha intenzione di usarlo come oggetto di un proprio diritto di proprietà, (usufrutto etc.) ed ha un comportamento non corrispondente all'esercizio di un diritto reale; che dà segni di riconoscere l'altrui diritto sulla cosa [es.: il conduttore, che versa il canone al locatore, come corrispettivo del godimento del bene]. Mutamento della detenzione in possesso: non è sufficiente il mutamento del solo animus: sono necessari atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo oggettivo, tali da far cambiare il "titolo" del possesso, cioè la causa giustificativa del godimento e dell'utilizzazione del bene (1141, comma2, c.c.). [es.: vendita o donazione del bene locato, a favore del conduttore; opposizione di costui nei confronti del proprietario (rifiuto di versare il canone o di restituire il bene alla scadenza del contratto)].
'titolo' del possesso: possesso a "titolo" di proprietà; a "titolo" di usufrutto, di servitù,ecc. in base al dato oggettivo del comportamento tenuto dal possessore, dato oggettivo che rileva ai fini del mutamento del titolo del possesso (c.d. interversione del possesso, art. 1164 c.c.) [ad es.: la condotta di chi, quotidianamente, attraversa il fondo altrui, per raggiungere più comodamente il proprio, corrisponde all'esercizio di una servitù di passaggio; ove questi intenda mutare il titolo del suo possesso a titolo di servitù in possesso a titolo di proprietà, utile ai fini dell'usucapione, dovrà compiere atti di opposizione contro il diritto del proprietario].
Rilevanza del possesso: due ordini di garanzie: tutela giurisdizionale del possesso: c.dd. azioni possessorie (artt. 1168-1170 c.c.) (contro spoliazioni, turbative e molestie da parte di terzi); tecnica semplice e rapida per la soluzione delle controversie relative all'utilizzazione dei beni, che impone l'immediato ripristino della situazione di fatto esistente, rinviando ad un momento successivo l'accertamento dei diritti delle parti in conflitto; ratio: interesse generale alla tutela della pace sociale; 2) inversione dell'onere probatorio (posizione più vantaggiosa del possessore convenuto in rivendica rispetto al proprietario attore, circa l'onere della prova: il possessore può limitarsi ad affermare: «possideo quia possideo»; il proprietario, invece, è tenuto a provare il proprio diritto (c.d. probatio diabolica). b) possesso quale titolo d'acquisto: possibilità, per il possessore, di acquistare il diritto reale corrispondente al comportamento tenuto, attraverso i meccanismi predisposti dagli artt. 1153 e 1158c.c..
Inizio e durata del possesso ACQUISTO del possesso in modo derivativo: in seguito alla consegna del bene da parte del precedente possessore N.B.: consegna non necessaria quando: a) chi acquista il possesso era già detentore del bene (c.d. traditio brevi manu); b) chi cede il possesso conserva la detenzione della cosa (c.d. costitutum possessorium). in modo originario: mediante apprensione del bene d'iniziativa del soggetto che diviene possessore Non giovano ai fini dell'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (del proprietario o titolare di altra situazione reale di godimento, per ragioni di amicizia, cortesia o buon vicinato: art. 1144 c.c.).
DURATA e PRESUNZIONI successione nel possesso (1146, comma 1, c.c.): a) Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore; tuttavia b) se il possessore ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio (1142 c.c.); c) se il possessore ha, a fondamento del suo possesso, un titolo, si presume che possieda dalla data del titolo, salvo prova contraria (1143 c.c.). È possibile il cumulo dei periodi di possesso di persone diverse in due ipotesi di acquisto del possesso in modo derivativo: successione nel possesso (1146, comma 1, c.c.): in caso di successione a titolo universale, il possesso continua automaticamente nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, con gli stessi caratteri (ad es.: buona o mala fede) che aveva per il defunto. accessione nel possesso (1146, comma 2, c.c.): in caso di successione a titolo particolare, l'avente causa può unire il proprio possesso a quello del suo autore al fine di goderne gli effetti (ad es.: se l'alienante era in buona fede).
BUONA FEDE nel possesso (1147 c.c.): (1) buona fede in senso soggettivo = ignoranza di ledere l'altrui diritto = ignoranza circa l'altruità del bene (1147, comma 1. c.c.) salvo che derivi da colpa grave (1147, comma 2, c.c., ad es.: l'ipotesi dell'incauto acquisto di beni ad un prezzo talmente basso da rivelare che chi li vende non ne sia il proprietario bensì un ricettatore) si presume; ed è sufficiente che sussista al momento dell'acquisto (a nulla rilevando la mala fede sopravvenuta 1147, comma 3, c.c.) giova al possessore a vari fini:
BUONA FEDE nel possesso (1147 c.c.): (2) a) nella restituzione della cosa al proprietario diritti ed obblighi del possessore di buona fede: diritto di far propri i frutti del bene fino al giorno della domanda (1148 c.c.; a fronte dell'obbligo di immediata restituzione che incombe sul possessore di mala fede, 1149 c.c.); diritto ad una indennità per riparazioni, miglioramenti, addizioni apportate al bene (1150 c.c.; superiore a quella spettante al possessore di mala fede); c.d. diritto di ritenzione (= di non restituire il bene fino alla corresponsione delle indennità dovute o alla prestazione di idonee garanzie 1152 c.c.).
BUONA FEDE nel possesso (1147 c.c.): (3) b) nella circolazione dei beni mobili acquisto della proprietà o di altre situazioni reali: principio "possesso vale titolo" (1153 c.c.); acquisto della proprietà a titolo originario (da chi non è proprietario del bene), in presenza di due condizioni: buona fede al momento della consegna e titolo astrattamente idoneo (un valido atto di compravendita o di donazione); criterio di risoluzione di conflitti fra più acquirenti da un medesimo dante causa: prevale chi ha ricevuto per primo il possesso del bene in buona fede, anche se il suo titolo d'acquisto è di data posteriore (1155 c.c.).
USUCAPIONE Possesso ad usucapionem = possesso protratto per un periodo di tempo determinato dalla legge modo d'acquisto a titolo originario della proprietà (e di altre situazioni reali di godimento, ad eccezione delle servitù non apparenti) su beni immobili, universalità di mobili, beni mobili registrati e - in mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 1153 - anche mobili non registrati. Ratio: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche (oltre a ragioni di favore per l'impiego proficuo di risorse, anche da parte di chi non ne ha diritto, a fronte dell'inerzia dell'effettivo titolare).
universalità di mobili USUCAPIONE Usucapione ordinaria immobili universalità di mobili fondi rustici mobili registrati non 20 anni (1158) (1160) 15 anni (regime speciale 1159 bis) 10 anni (1162²) (in caso di mala fede 1161²) possesso
universalità di mobili USUCAPIONE Usucapioni abbreviate immobili universalità di mobili fondi rustici mobili registrati non 10 anni (1161¹) (1160²) acquisto immediato (1153) (1159) 5 anni (1159 bis) 3 anni (1162¹) possesso + buona fede possesso + buona fede + titolo idoneo possesso + buona fede + titolo idoneo + trascrizione
USUCAPIONE Acquisto del possesso in modo violento o clandestino: decorso del termine iniziale dal cessare della violenza o della clandestinità (1163). Interruzione del decorso del termine prescritto in ipotesi di perdita del possesso per oltre un anno (1167) (oltre alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione 1165).
Azioni possessorie AZIONE Legittimati attivi FUNZIONI CARATTERI PRESUPPOSTI di reintegrazione (o di spoglio) (1168 c.c.) possessore; o anche detentore (salvo che per ragioni di servizio o di ospitalità) reintegrazione nel possesso = restituzione del bene esperibile entro 1 anno dallo spoglio o dalla sua scoperta (tutela provvisoria, che prescinde dall'accertamento del diritto) spoglio violento o clandestino (occulto) di manutenzione (1170 c.c.) possessore di beni immobili o di universalità di mobili cessazione di molestie o turbative (o rimedio contro lo spoglio non violento né clandestino) esperibile entro un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta (tutela provvisoria, che prescinde dall'accertamento del diritto) possesso continuo e ininterrotto da oltre 1 anno, acquistato in modo non violento né clandestino (altrimenti decorso almeno 1 anno dalla fine della violenza o della clandestinità)
Rapporto fra azioni possessorie e petitorie: carattere provvisorio della tutela possessoria; possibilità di agire in rivendica del proprietario soccombente soltanto all'esito del giudizio possessorio - separazione tra giudizio possessorio e petitorio (705¹ c.p.c.) - salve le ipotesi nelle quali l'attesa della conclusione del giudizio possessorio possa comportare un "pregiudizio irreparabile" per il proprietario convenuto.