Obblighi e diritti dei chierici (can )

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Transcript della presentazione:

Obblighi e diritti dei chierici (can. 273-289) La missione specifica ecclesiale dei chierici si esplica nell’esercizio sacramentale delle funzioni sacre. «Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo;…» LG, 10. Lo specifico dato dell’ordine sacro non implica qualcosa in più, ma semplicemente qualcosa di essenzialmente diverso proprio per l’impressione del carattere sacramentale che cambia ontologicamente il fedele e lo istituisce in ministro sacro.

I chierici hanno il dovere di: curare la comunione gerarchica (can. 273);-(incardinazione/obbedienza) assumere l’incarico loro affidato (can. 274 §2); (cfr. can. 129 §1) collaborare fraternamente tra loro (can. 275 §1); riconoscere e promuovere il laicato (can. 275 §2); curare la propria vita spirituale (can. 276); (can. 210; cfr. CIC-17 can. 125) osservare il celibato (can. 277); mantenere la comunione ecclesiastica tramite forme associative di chierici astenendosi da associazioni non confacenti allo stato clericale (can. 278); provvedere alla propria formazione permanente (can. 279); risiedere nella diocesi (can. 283); (incardinazione/officio ecclesiastico) portare l’abito ecclesiastico (can. 284); astenersi de cose indecorose (can. 285); astenersi dal partecipare all’esercizio del commercio (can. 286); astenersi dal partecipare ad attività politiche e sindacali, se non per difendere i diritti della Chiesa e il bene comune (can. 287 §2); astenersi dal servizio militare volontario (can. 289 §1); astenersi dall’esercizio di uffici civili pubblici estranei allo stato clericale (can. 289 §2).

I chierici sono esortati a: praticare la vita comune (can. 280); condurre uno stile di vita semplice (can. 282); austerità di vita favorire la pace e la concordia (can. 287 §1). I chierici hanno il diritto di: ottenere uffici clericali (can. 274 §1); usufruire del sostentamento e della previdenza sociale (can. 281).

Ministero Rapporto con la gerarchia/ superiore (can. 273-274) Rapporti reciproci (can. 275 §1; 278) Rapporto con i laici (can. 275 §2; 287 §1) -Rispetto ed obbedienza -Disponibilità -Rom. Pont. -Ordinario proprio Doveri Diritti -Fraternità e preghiera -Favorire la collaborazione Associazione (can 278) -Riconoscere e favorire la missione -Favorire la pace e la concordia Giustizia

Vita Vocazione alla santità Sopranaturali: Mezzi: Spirituali Sopranaturali: Messa quotidiana, preghiera mentale, confessione frequente, devozione mariana, altri mezzi comuni e particolari (can. 276 §2, 1-5; 277; 282 §1) Naturali: Studi; lezioni di pastorale e teologia; vita comune dove esista (doveri) Procurare di conoscere altre scienze collegate (can. 279-280) Materiali Doveri: Gli avanzi (can. 282 §2); residenza (can. 283 §1); vestito ecclesiastico (can. 284) Diritti: Giusta retribuzione (can. 281); previdenza sociale (can. 282 §2); vacanze (can. 283 §2)

Da evitare In genere (can. 285 §1-2) Chierici tra loro (can. 278 §3) -Incarichi pubblici con potestà civile -Partecipare a partiti politici -Dirigere sindacati -Servizio militare volontario -Amministrazione civile -Essere debitore Beni materiali (can. 285 §4; 286) Società civile (can. 285 §3; 287 §2; 289)

La perdita dello stato clericale (290-293) Lo stato clericale non s’identifica con l’ordine sacro come lo stato di christifidelis non s’identifica con il battesimo. L’ordine, in quanto sacramento, imprime carattere e abilita il ministro ad agire in persona Christi (1008) Semel sacerdos, semper sacerdos… Lo stato clericale si riferisce alla condizione giuridica del chierico nella Chiesa

Proibizione del diritto all’esercizio La proibizione può derivare di una mancanza di incardinazione Religioso chierico dimesso non accolto da un vescovo Limitazione nell’esercizio del proprio ministero Proibizione a causa di una pena canonica che impedisce l’esercizio finché rimane la pena o l’irregolarità La proibizione può essere totale o parziale

I modi in cui si perde lo stato clericale sono tre: Dichiarazione di nullità con sentenza e decreto. Dimissione mediante pena inflitta Dispensa mediante indulto grazioso La perdita dello stato clericale può essere con la cancellazione di tutti i diritto e doveri, oppure con la permanenza dell’obbligo del celibato In caso di emergenza (pericolo di morte), si prevede eccezionalmente l’esercizio del ministero (c. 976)

Dichiarazione di nullità c. 290, 1°: per sentenza o decreto: secondo le prescrizioni stabilite nei c. 1708-1712 Non è una vera “perdita” ma la dichiarazione che questa ordinazione non è mai stata ricevuta Gli atti compiuti in buona fede, sia dal chierico che dai fedeli, sono validi.

Dimissione mediante pena legittimamente inflitta (290, 2°) Va applicata solo di fronte ad un delitto (c. 1321) La Chiesa ricorre ad essa solo in casi estremamente gravi e come pena ferendae sententiae. La pena espiatoria di dimissione dello stato clericale (c. 1336 §1,5°) va applicata a norma del processo penale (c. 1720-1728) Criteri importanti: Deve essere inflitta solo per sentenza (c. 1342 §2) Per un tribunale collegiale (c. 1425 §1,2°) De Delicta graviora

Rescritto di grazia (290, 3°) La possibilità di ricevere la grazia avvenne con Paolo VI (1964 in poi). Criteri: Cong. Dottrina della fede, lettera circolare del 13 gennaio 1971: Coloro che da tempo hanno lasciato il ministero e non possono tornare ad esso Malattia, età avanzata Giovanni Paolo II, Cong. Dottrina della fede, lettera circolare del 14 ottobre 1980: Coloro che non dovevano essere stati ordinati

Dispensa del Diacono Sposato Si concede la dispensa tenendo presente: L’utilità del ministero per la chiesa locale Presenza di figli minorenni da curare Presenza di genitori/suoceri anziani da assistere Dal 1997 basta solo uno dei motivi e non tutti e tre insieme come in precedenza

c. 292: effetti della perdita dello stato: Ultimi criteri: c. 293: solo la Santa Sede può riammettere il chierico al ministero c. 292: effetti della perdita dello stato: Perdita immediata dei diritti propri dello stato Liberazione da tutti gli obblighi connessi allo stato Non può più esercitare la potestà dell’ordine