Il quadro normativo
Perché questo adempimento Lart. 37, commi 8 e 9, DL n. 223/2006 reintroduce, a decorrere dal 2006, l'obbligo da parte dei titolari di partita IVA di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Riferimenti Normativi D.Lgs. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248 del 2006 Tale adempimento, già previsto in passato, era stato abrogato nel 1994 dal c.d. "Decreto Tremonti"
Chi è tenuto alladempimento Sono obbligati alla presentazione degli elenchi i titolari di partita IVA. Soggetti Obbligati Secondo la norma lobbligo in esame interessa quindi tutti i soggetti passivi IVA, senza alcuna limitazione in ordine allammontare del volume d'affari realizzato e alla modalità di determinazione dell'imposta. Tuttavia è allesame parlamentare un emendamento che, solo per lanno 2006, esonera dalladempimento i contribuenti rientranti nei parametri per la tenuta della contabilità in modalità cd semplificata, vale a dire soggetti che nel 2005 hanno dichiarato ricavi fino a ,14 euro, se effettuano prestazioni di servizi, o fino a ,90 euro, se effettuano altre attività. I liberi professionisti dovrebbero essere sempre esonerati
Cosa occorre presentare (1) Gli elenchi in esame devono contenere i dati: Contenuto degli Elenchi/1 dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti) con riferimento al 2006; il comma 9 prevede che nell'elenco dei clienti siano ricompresi esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza non dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti "privati". dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Come specificato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del , risultano pertanto esclusi i dati riferiti agli acquisti di beni ovvero alle prestazioni di servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.
Cosa occorre presentare (2) Relativamente ad ogni cliente occorre comunicare: Contenuto degli Elenchi/2 Partita IVA (obbligatorio) e Codice fiscale (facoltativo) Ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra a. a.operazioni imponibili b. b.operazioni non imponibili c. c.operazioni esenti d. d.operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura Importo complessivo delle note di variazione riferite ad anni precedenti (facoltativo)
Cosa occorre presentare (3) Relativamente ad ogni fornitore occorre comunicare: Contenuto degli Elenchi/3 Partita IVA (obbligatorio) e Codice fiscale (facoltativo) Ammontare complessivo delle operazioni effettuate distinte tra 1. 1.operazioni imponibili 2. 2.operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente 3. 3.operazioni non imponibili 4. 4.operazioni esenti 5. 5.operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura Importo complessivo delle note di variazione riferite ad anni precedenti (facoltativo)
Come effettuare ladempimento I "nuovi" elenchi devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate: Come: esclusivamente in via telematica Quando: entro 60 giorni dal termine stabilito per la presentazione della Comunicazione dati IVA. Secondo la norma quindi il termine ultimo di presentazione è il 29 aprile di ogni anno. Modalità e termini di presentazione Solo per il 2006 i termini di presentazione sono stati differiti al 15 ottobre 2007: per i soggetti che effettuano le liquidazioni iva mensili 15 novembre 2007: per i soggetti che rientrano nei limiti per effettuare le liquidazioni iva trimestrali
Cosa accade se non si rispetta lobbligo Per effetto della modifica del comma 6 dell'art. 8-bis, DPR n. 322/98, nellipotesi di omessa presentazione degli elenchi, nonché di invio degli stessi con dati falsi o incompleti, si estendono le sanzioni già previste per la Comunicazione dati IVA ossia da 258 a Regime Sanzionatorio Come precisato nella citata Circolare n. 28/E, le violazioni relative agli elenchi sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.
Schema di Sintesi Prospetto riepilogativo per ladempimento 2006
Per approfondire ulteriormente a)Attribuzioni del Direttore dellAgenzia delle entrate a)D.Lgs 30/07/99, n. 300 (art.67, co.1; art.68, co.1). b)Statuto dellAgenzia delle entrate (art.5, co.1; art.6, co.1). c)Regolamento di amm.ne dell'Agenzia delle entrate (art.2, co.1). b)Disposizioni relative alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori a)Art.8-bis del D.P.R 22/07/98, n b)Art.37, co.8 e 9, del D.L.04/07/06, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4/08/06, n c)Art.1, co.337, legge 27/12/06, n d)Art.8, co.1, lett.a) e b) del D.P.R. 26/10/72, n e)Art. 6 del D.P.R. 9/12/96, n f)Art. 24 del D.P.R. 26/12/72, n g)Art. 7 del D.P.R. 14/10/99, n Riferimenti Normativi
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