Il sistema giudiziario

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Transcript della presentazione:

Il sistema giudiziario Pluralità di giurisdizioni: ordinario, amministrativo, contabile, tributario, militare Giurisdizione ordinaria (giudicante e requirente) Civile: giudice di pace, tribunale, corte d’appello Penale: giudice di pace, tribunale, corte d’assise, corte d’appello, corte d’assise d’appello, tribunale della libertà Il PM: azione penale (112), azione civile (legge) Pluralità di giurisdizioni: Ordinari, amministrativi, contabili, tributari, militari Sulla base di materia su cui si esercita giurisdizione e di posizione giuridica vantata Ordinari: giudicanti civili di 1° (giudice di pace, tribunale) e di 2° (tribunale e Corte d’Appello) giudicanti penali 1° (giudice di pace, tribunale, corte d’assise) e di 2° (tribunale della libertà, corte d’appello e corte d’assise di appello) Carlo Casonato diritto costituzionale 2009

Carlo Casonato diritto costituzionale 2009 Il PM L’obbligo dell’azione penale (112) Corte cost. 84/1979: “l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero ... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale” Corte cost. 190/1970: “non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge” PM (procura della repubblica) in penale: obbligo per notizia criminis di un “certo” fondamento (112): eguaglianza e imparzialità: Cc 84/1979: “l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero ... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale” diff. Con Fr, US Cc 190 del 1970 e 96 del 1975: È un magistrato (indipendenza e imparzialità): 107.4: “non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge” Cc 88/1991: “Il principio di obbligatorietà è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talchè il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo” Separazione delle carriere: finora, (giudicanti e requirenti nello stesso ordine): passaggi facili: + parzialità o maggior attenzione a favore di giudicanti; e servono professionalità diverse; - pericolo di perdita di indipendenza (governo) Legge delega di riforma (luglio 2005): Candidati indicano nella domanda a quale funzione; passaggi di carriera entro stessa funzione; dopo 3 anni, pm possono concorrere a posti vacanti (giudicante) dopo corso di formazione presso la Scuola superiore della magistr; mutamenti in sedi in distretti diversi: ora sospesa Carlo Casonato diritto costituzionale 2009

Cassazione e Tribunale per i minorenni La Corte di cassazione: legittimità e giurisdizione (111.7,8) Il giudizio sul referendum (l. 352/1970) Il Tribunale per i minorenni CASSAZIONE: non disciplinata, ma presupposta dalla Costituzione Organo supremo dell’ordinamento giudiziario, non in senso gerarchico (107.3), ma in senso funzionale: vertice del sistema di impugnazioni delle sentenze civili e penali. Si compone di 3 sez. civili, 6 penali, 1 tributaria, 1 del lavoro (5 consiglieri) + sez. riunite per NB (9 consiglieri). Esiste procura generale presso la Cassazione. Primo presidente (non presidenti di sezione) e procuratore generale sono componenti di diritto di CSM. 106.3 prevede composizione integrata: pochissimo o per nulla utilizzata Attribuzioni sono devolute dell’ordinamento giudiziario (r.d. 12 del 1991, modificato): esatta osservanza, uniforme interpretazione della legge (nomofilachia), unità del diritto oggettivo nazionale (attraverso ricorribilità per sole questioni di legittimità: 111.7) regola i conflitti di competenza, rispetto limiti delle diverse giurisdizioni. In sede di giudizio amm (+ Corte dei conti): solo per motivi di giurisdizione (111.8); può sempre decidere su violazioni di legge verso tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale, pronunciati da organi ordinari o speciali. Presso la Cassazione c’è l’Ufficio centrale per il referendum: verifica della legittimità delle richieste di referendum abrogativo (mentre Corte cost (l.cost 1/1953) verifica ammissibilità ai sensi del 75.2) TRIB MINORENNI: 2 magistrati + 2 esperti (102.2). Penale: giudice unico di prima istanza per tutti reati di minorenni (non compiuti 18 anni al momento della commissione). Civile: per legge in interesse del minore (adozioni, affidamento per divorzio) Carlo Casonato diritto costituzionale 2009

La giustizia amministrativa L’autorità della pa Diritti e interessi legittimi Il criterio di ripartizione, fra situazione soggettiva e materia Corte cost. sent. 204/2004: un potere ”che non è né assoluto né incondizionato, …che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie” Tar e Consiglio di Stato (24.1; 113) Controversie fra privati e pa: Falcon Ordinarie: litigio su proprietà di un terreno: pa (comune) agisce come un privato Amministrativa (autorità): esproprio, licenza di costruzione: nessun giudice (contrario a stato di diritto), comunque in IT fino 1889, l. 5992: IV sez. del CdS: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge contro atti che toccano un interesse (poi legittimo) COST: un giudice (24,113), MA giudice ordinario o giudice amm? Soluzione continentale: giudice speciale, per competenza, esperienza, specializzazione (UK: application for judicial review alla high court) Criterio di ripartizione? D: diritto pubblico; Fr: gestione pubblica (responsabilità per danni). IT: situazione soggettiva: diritto o int.leg. Potere della pa fa venir meno il diritto soggettivo (non sempre: vita, nome): ES: espropriazione estingue diritto (potere pa esiste: non in competenza assoluta), ma potere può essere male esercitato: int. alla legittmità (def: posizione di vantaggio che si ha di fronte a potere della pa in riferimento alla garanzia della legittimità dell’atto amm.: non in carenza assoluta: diritto sogg.: giudice ordinario) Legislatore ha stabilito eccezioni al criterio di ripartizione: sanzioni amm. pecuniarie (contravvenzioni per circolazione stradale: giud. ordinario); diritti di fronte a giudice amm.: giurisdizione esclusiva per determinate MATERIE, a prescindere da situazione soggettiva: d.lgs 80/1998 (pa e servizi pubblici, pa e soci di società miste, procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture). Limite a crit materiale: Cc 204/2004: art. 103 “non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi: un potere, quindi, …che non è né assoluto né incondizionato, …che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.” CDS: appello verso TAR (3 sez. giurisdizionale), 4 sez. consulenza giuridico-amm verso il governo (organo ausiliario del gov): pareri obbligatori per regolamenti del governo e Ministri (art. 17 della 400/88), per Testi unici, ricorsi straordinari al PdR, contratti tipo, accordi, convenzioni di ministeri. Pareri facoltativi su richiesta di amm stat Carlo Casonato diritto costituzionale 2009

La giurisdizione: imparzialità e indipendenza L’imparzialità Giudice naturale (25.1 + 102 + giudici speciali: 103) Certezza del “parametro” (101.2; 25.2 + 112) + crit. interpretativi “Passività” del giudice e giusto processo (111; 24) Selezione per concorso (106) L’indipend. (101) esterna (104; 107.2, 110) e interna (107.3) Popolo e legge (101; 102.3; ), L’INDIPENDENZA e IMPARZIALITà: importante perché parti spesso NON scelgono di rivolgersi al giudice (civile, almeno uno; penale: PM) e quindi è necessario creare CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE del giudizio: non forza, ma imparzialità e immagine di imparzialità (cfr. conseguenze della percezione del giudice dell’ancien regime e del cl) Criteri interpretativi Preleggi, art. 12 Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato Differenza con golden, plain meaning, mischief rule Selezione per concorso: 106, deriva da Regno Sardegna e Francia napoleonica. Differenza con il giudice di cl: Diverse concezioni del giudice e della sua attività (dichiarativa: tecnica e politicamente neutra o creativa) Indipendenza, non isolamento (soggezione alla legge; CSM: 1/3 eletto dal P. Corte costituzionale) Responsabilità e irresponsabilità di figura con ruolo normativo GIURISDIZIONE: una delle 3 funzioni tipiche statali, potestà di dare applicazione concreta alle norme dell’ordinamento, di fronte a un contenzioso, attribuita a organi statali in posizione di indipendenza e imparzialità. Carlo Casonato diritto costituzionale 2009

Carlo Casonato diritto costituzionale 2009 Il CSM Composizione mista: 104 Le funzioni: 105 La responsabilità disciplinare Il problema della tipizzazione degli illeciti fra la sentenza 100/1981 e la riforma dell’ordinamento: - art. 25: “non estensibile a …illeciti disciplinari” - fiducia e prestigio: “impossibilità di prevedere tutti i comportamenti che possono lederli” - art. 21: “non senza limiti… ne vieta soltanto… l’abuso” Istituito per evitare condizionamenti da parte governativa Composizione mista: evitare isolamento (casta privilegi), ma bilanciare con autonomia: 16 togati + 8 laici + 3 Funzioni: status e carriera Responsabilità disciplinare: Promuove: Ministro (107.2) + procurat. gen. Cass (legge). Decide la sezione disciplinare che sottopone al plenum (sezione disciplinare può sollevare questione di cost. in via incidentale). + Ricorso in Cassazione Problema della tipizzazione degli illeciti: Cc 100/1981 Carlo Casonato diritto costituzionale 2009

Il ministro della giustizia Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (110) Promuove l’azione disciplinare (107.2) Poteri di sorveglianza e attività ispettive Conferimento degli uffici direttivi: la leale collaborazione: (Corte cost. sent. 379/1992) Partecipa a conferimento degli uffici direttivi (presidente di tribunale, di corte d’appello): uffici deliberati da CSM, sulla base di proposta fatta di concerto fra una commissione del CSM e il Ministro: Corte cost. sent. 379/1992: conflitto di attribuzioni fra CSM e Ministro grazie e giustizia “in relazione al rifiuto opposto dal… Ministro di dare corso, mediante la proposta del relativo decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina del Presidente della Corte di appello di Palermo deliberata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura” L'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), dispone che <tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia> “Dallo stesso art. 17 deriva un vincolo in ordine al potere del Ministro della giustizia di inoltrare la predetta proposta al Presidente della Repubblica per l'emanazione del relativo decreto (sul quale v. già la sentenza n. 44 del 1968 di questa Corte), che corrisponde ai princìpi sul procedimento, in base ai quali, quando a quest'ultimo partecipano più organi o più soggetti pubblici, questi hanno il dovere giuridico di cooperare lealmente in vista del raggiungimento del risultato cui il procedi mento medesimo è finalizzato. Quando l'organo o il soggetto che deve dar corso al procedimento non è investito di particolari poteri di rinvio o di riesame, come nel caso …ricade su di lui il dovere di adottare l'atto di propria competenza, cioé' la proposta di decreto presidenziale, a meno che il sub-procedimento costituente la fase dell'iniziativa e quella della deliberazione manchi di un elemento essenziale, necessario per il perfezionamento della fattispecie procedimentale o del suo atto conclusivo.” Le garanzie costituzionali predisposte per la tutela dello status d'indipendenza dei magistrati e dell'ordine giudiziario ricomprendono nel proprio ambito di applicazione -come è stato già affermato da questa Corte (v. sentenza n. 72 del 1991) - anche la nomina dei magistrati negli uffici direttivi. …correttezza nei loro rapporti reciproci e nel rispetto sostanziale dell'altrui autonomo ruolo na discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare-a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo -la scelta più idonea Rendere nota la documentazione Perseguire interesse pubblico NO a atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura - dichiara che spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura di conferimento degli uffici direttivi quando, da parte della commissione competente, sia mancata un'adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale cooperazione ai fini della formulazione della proposta e, conseguentemente, essendo mancata nella specie la detta attività, spetta al Ministro non proporre al Presidente della Repubblica il decreto di conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'appello di Palermo relativo alla delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 11 dicembre 1991; - dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sul conferimento degli uffici direttivi quando, nonostante che sia stata svolta un'adeguata attività di concertazione nei sensi indicati nel capo precedente, non si sia convenuto in tempi ragionevoli tra la commissione e il Ministro sulla proposta da formulare. Carlo Casonato diritto costituzionale 2009