Facoltà di SCIENZE POLITICHE Cattedra di Storia delle dottrine politiche Anno Accademico 2013/14.

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Transcript della presentazione:

Facoltà di SCIENZE POLITICHE Cattedra di Storia delle dottrine politiche Anno Accademico 2013/14

Il costituzionalismo

Il problema del costituzionalismo Possiamo dire che il costituzionalismo (antico e moderno) non guarda tanto a “chi” deve governare, ma a “come” si deve governare perché mira soprattutto a una limitazione dei poteri del governo attraverso il diritto. Possiamo dire che il costituzionalismo sia la tecnica giuridica delle libertà. Si concretizza nel governo della legge, il rule of law. Il costituzionalismo vuole realizzare “un governo di leggi e non di uomini”. (James Madison, The Federalist )

James Madison, The Federalist “Ma che cos’è il governo stesso se non la più poderosa analisi del governo umano? Se gli uomini fossero angeli non occorrerebbe alcun governo. [..] Ma nell’organizzare un governo di uomini che dovranno reggere altri uomini, qui sorge la grande difficoltà: prima si dovrà mettere il governo in grado di controllare i propri governati e quindi obbligarlo ad autocontrollarsi”

L’avversario del costituzionalismo E’ impossibile intendere il costituzionalismo moderno, se non teniamo presente la formazione in Europa dello Stato assoluto, come nuova forma storicamente determinata, di organizzazione del potere. Questo perché lo “Stato” è l’avversario storico contro cui il costituzionalismo è chiamato a battersi; è l’avversario che pone nuovi problemi e che quindi ne condiziona le risposte.

Le origini del costituzionalismo Il costituzionalismo ha origini antichissime. Nel corso del medioevo si vennero definendo i due poteri distinti che fanno capo al re: il gubernaculum e la iurisdictio. Il gubernaculum era la prerogativa del re, riguardava i rapporti con gli altri Stati e l’ordine interno. Nell’esercizio di questi poteri il re era svincolato dalla legge. Nell’esercizio della iurisdictio, invece, cioè a dire il compito di amministrare la giustizia, il re era limitato dal diritto e doveva pronunciarsi secundum legem. E’ proprio su questo principio che si fonda la differenza tra re e tiranno. Nel costituzionalismo medievale, però, il potere del re era limitato ma non era né diviso né tantomeno controllato, mancando un organo preposto a giudicare le violazioni della legge nell’esercizio della iurisdictio da parte del re.

Magna Charta, 1215 Sottoscritta a Runnymede nel 1215 è un patto di natura feudale tra i nobili del regno e re Giovanni Senzaterra. Costituisce un punto fermo nella storia costituzionale inglese e nordamericana. “Un principio fondamentale contenuto nella Magna Charta perdura fino ai giorni nostri. Quel principio penetrò nello sviluppo della common law [..] per divenire la pietra su cui venne costruita la costituzione inglese. Si tratta del principio della supremazia del diritto (rule of law): l’idea cioè che esiste una legge permanente a cui tutti gli uomini debbono obbedire; perfino il re è sottomesso al diritto” (R. KIRK, Le radici dell’ordine americano, 1996)

Henry Bracton, The legibus et consuetidinibus Angliae “A un re che governa rettamente sono necessarie queste due cose: le armi e le leggi”

Edward Coke ( ) Institutes of the Law of England. Fonte dell’idea del controllo di costituzionalità delle leggi. I giudici erano i leoni che dovevano custodire contro il re i diritti dei cittadini.

Successivamente, in età moderna, le pretese costituzionaliste crebbero. Nella storia inglese si impose il principio del rule of law che troverà il suo compimento con la Rivoluzione americana. Quando nel corso del 1600 emersero le tensioni tra il Parlamento ed il re, intenzionato ad ampliare i contenuti della prerogativa regia, fu decisivo il ruolo di legisti quali Edward Coke e John Selden nell’interpretare in maniera restrittiva la prerogativa del re e nel rivendicare la sindacabilità degli atti del re e del parlamento da parte dei giudici di common law. Faceva così il suo ingresso nella storia politica inglese l’idea del controllo costituzionale delle leggi da parte del potere giudiziario.

Elementi del costituzionalismo  La costituzione scritta  Il potere costituente  La dichiarazione dei diritti  La separazione dei poteri  Il controllo di costituzionalità delle leggi

La costituzione scritta Americani e francesi avvertirono l’esigenza di una rottura con il passato che si espresse con una costituzione scritta. Nella tradizione politica anglo-americana vi è una forte presenza del contrattualismo per fondare una costituzione: il patto sottoscritto sul Mayflower nel 1620 dai Padri Pellegrini servì a fondare una comunità politica. Nel modello inglese il principio cardine è quello del rule of law che ha permeato nei secoli la mentalità inglese, abituata ad essere governata solo dal diritto, un diritto che tutela i diritti dei cittadini.

Philadelphia, 1787.La Costituzione americana

Il potere costituente 1/2 Prima delle rivoluzioni democratiche, francese e americana, esistevano le leggi fondamentali, non codificate, consuetudinarie. Le nuove costituzioni dovevano trovare una nuova fonte di legittimità. Appare un nuovo potere sovrano: il potere costituente. La vera costituzione è solo quella fatta consapevolmente, con l’esplicito mandato del popolo. E’ netta la distinzione tra potere costituente e poteri costituiti, subordinati alla costituzione.

Il potere costituente 2/2 “La carta costituzionale, da cui i vari settori dello Stato traggono i propri poteri, trae la sua legittimità solo dal popolo e ogni emendamento richiede un’apposita convenzione.” Alexander Hamilton “Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un popolo che crea un governo: un governo senza costituzione è un potere senza diritto.” Thomas Paine

La dichiarazione dei diritti Le costituzioni del Settecento erano precedute dalle dichiarazioni dei diritti. Nel 1776 la Virginia adottò un Bill of Rights poi seguito dalla costituzione. Gli altri Stati americani seguirono questo modello. L’Assemblea Nazionale francese del 1789 adottò la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. I fondamenti teorici di entrambi i documenti sono il giusnaturalismo e il pensiero di John Locke.

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789

La separazione dei poteri 1/2 Il governo misto è la chiave per intendere gli sviluppi del costituzionalismo. Nato in Grecia e rilanciato in Italia dalla cultura rinascimentale è il filo conduttore della storia costituzionale inglese dalla fine del Cinquecento alla metà del Settecento. A formare la volontà del Parlamento c’era l’uno, il re, i pochi, la Camera dei Lords e i molti, la Camera dei comuni.

La separazione dei poteri 2/2 Anche gli americani si ispirarono al governo misto inglese. John Adams introduce un elemento nuovo nella sua costruzione costituzionale: la sovranità del popolo. In America, infatti, le cariche del primo magistrato e dei senatori non sono ereditarie, ma sono tutte elettive. Il mixed government diventa un balanced government, dato che in un sistema di checks and balances, di pesi e contrappesi, esso garantisce l’ordine politico, evitando i pericoli del dispotismo e dell’anarchia.

Il controllo di costituzionalità delle leggi Il controllo di costituzionalità delle leggi rende concreto il principio di un governo limitato dal diritto, della sovranità delle leggi. Il principio del governo limitato ha origini medievali. La limitazione del potere è il più antico carattere del costituzionalismo ed insieme il più attuale per difenderci dalla mera forza. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha realizzato concretamente il principio della sindacabilità delle leggi attraverso il giudizio.