Costituzione francese del 1958

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Transcript della presentazione:

Costituzione francese del 1958

V Repubblica (forma di governo semipresidenziale) Manca una Dichiarazione dei Diritti. Fa espresso riferimento ai principi accolti nella Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata nel Preambolo nel 1946, nonché ai diritti e doveri definiti nella Carta dell’ambiente del 2004. Organizzazione dei poteri: Pres.Repubblica: elezione da parte di un Collegio elettorale speciale composto dai membri del Parlamento, dei Consigli generali e delle Assemblee dei territori d’oltremare, nonché dai rappresentanti eletti dai Consigli comunali( circa 80000 elettori), ma con la modifica apportata nel 1962 elezione popolare con ballottaggio chiuso (artt.6 e 7); Durata 7 anni, ma ora 5 anni Poteri. NB. non tutti gli atti hanno bisogno della controfirma.Ad es: nomina I Ministro(art.8,c.1). scioglimento dell’Assemblea Nazionale: attenzione, non è legato all'esistenza di una crisi ministeriale.(art.12) Referendum(v.art.11 con le modifiche apportate) Messaggi alle Assemblee(art.18). NB.sempre secondo l’art.18, con la modifica apportata nel 2008,il Pres.può anche intervenire di fronte al Parlamento in seduta comune; tale intervento può dar luogo(in sua assenza) ad un dibattito che non è seguito da un voto.

Segue:Poteri del Presidente Poteri eccezionali(v.art.16 con le modifiche apportate). E’ più ampio dell’ art.48 Cost.Weimar: la fattispecie è vastissima, non sono elencate le libertà che possono essere sospese, non è prevista la controfirma, non è previsto un termine di durata, ma (con la modifica apportata nel 2008)30 giorni dall’inizio dell’esercizio dei poteri eccezionali(su richiesta del Pres.Ass. Naz., del Pres.Senato,o di 60 deputati o 60 senatori) o allo scadere dei 60 giorni di pieno diritto il Cons.Cost.controlla la sussistenza della situazione di emergenza. Prassi: 1 sola volta in occasione della seconda rivolta di Algeri(dall'aprile al settembre 1961). Nomina di 3 membri del Cons.Costituzionale (di cui il Presidente) (art.56). Può adire il Cons.Cost.ex art.54 per i trattati internazionali e per le leggi ordinarie ex art.61. Altri poteri: Nomina ministri(art.8,c.2) Presiede il Consiglio dei Ministri (art.9). Promulga le leggi (art.10) Firma le ordinanza ed i decreti deliberati dal Governo(art.13) Negozia e ratifica i trattati internazionali (art.52). E’ il Capo delle Forze Armate (art.15) Nomina il Difensore dei diritti(art.71‐1)

Segue:il Presidente Il Presidente è irresponsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, ma può essere destituito nel caso in cui la mancanza ai suoi doveri sia manifestamente incompatibile con l’esercizio del suo mandato. La destituzione è pronunciata dal Parlamento costituito in Alta Corte di Giustizia con la maggioranza dei due terzi(v.artt.67‐68 ). In base all’art.67,II e IIIc.”Non puo’ essergli richiesto, durante il suo mandato e di fronte a nessuna giurisdizione o autorità amministrativa francese di testimoniare. Egli non puo’ essere oggetto di un’azione in giustizia, di un’indagine, di un atto di istruzione giudiziaria o di citazione. Sono sospesi nei suoi riguardi tutti i termini di prescrizione o di decadenza. Le istanze e procedure a cui viene fatto ostacolo possono essere riprese o avviate contro di lui al termine del mese che segue la cessazione del suo incarico”.

Segue:Cost.francese 1958 Governo: I Ministro e ministri. L’art.21 Cost. usa l’espressione I Ministro proprio per sottolineare la preminenza decisionale dell’organo. Rapporto Pres.Rep.‐Governo. Quando all'Ass.Nazionale vi è una maggioranza politicamente omogenea a quella presidenziale, il Capo dello Stato svolge un ruolo determinante nella formazione del governo. Diversa è la situazione nella Coabitazione che si ha quando in Ass.Nazionale vi è una maggioranza parlamentare differente da quella che sostiene il Presidente.

Segue:Cost.francese del 1958 Rapporto Parlamento‐Governo. Fiducia implicita(art.49,Ic.). Mozione di censura(art.49,2c.).(NB si computano solo i voti favorevoli alla mozione) Art.49,3c. (questione di fiducia). L’aspetto innovatore sta nel fatto che l’Assemblea Naz., se è contraria, deve prendere l’iniziativa di presentare nelle 24 ore successive una mozione di censura. Con la modifica del 2008 si è limitato l’oggetto (progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale) e si è stabilito che il Primo Ministro “può ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione”. Formazione delle leggi: disciplina a favore del Governo (v.iniziativa legislativa, emendamento, voto bloccato)pur con le modifiche apportate nel 2008. Inoltre la Cost.1958 rivoluziona il principio di centralità della legge, ponendo Legge e Regolamento in un rapporto di separazione di competenze(artt.34‐37). Ma la portata innovativa è stata in parte contenuta dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio costituzionale.

Segue Cost.francese del 1958 Bicameralismo quasi paritario per la funzione legislativa: Senato e Assemblea Nazionale. I membri del Senato(prima 321,poi 331 e ora 346) sono eletti a suffragio indiretto. Sistema maggioritario a doppio turno se i senatori da eleggere sono in numero inferiore a 4, con un sistema di rappresentanza proporzionale a lista bloccata se i senatori da eleggere sono 4 o più. Durano in carica 6 anni(prima 9 anni), rinnovandosi per metà ogni 2 anni. Assemblea Nazionale(577 membri,durata in carica 5 anni) Sistema elettorale: maggioritario a doppio turno(majority). Per essere eletti al I turno occorre la maggioranza assoluta dei voti. Partecipano al II turno i candidati che abbiano ottenuto al I una soglia di voti pari al 12/5% degli elettori iscritti. Per essere eletti al II turno è sufficiente la maggioranza semplice dei voti. Si richiede il consenso di entrambe le Camere per l’approvazione di una legge. Ma, in caso di disaccordo, si inizia la navettee successivamente si forma una Commissione mista paritetica (7 deputati, 7 senatori), solo qualora non si raggiunga l’intesa il Governo può richiedere che l’Assemblea decida in via definitiva. Consiglio economico , sociale e ambientale: organo consultivo del Governo su ogni problema di carattere economico,sociale e ambientale.(artt.69 e 70,con le modifiche)

Segue Cost.francese del 1958 Consiglio Costituzionale (titolo VII) Composizione: membri di diritto (ex Pres.Repubblica); membri nominati in numero di 9(3 dal Pres.Rep.,3 dal Pres.Ass.Naz.,3 dal Pres.Senato). Funzioni: Controllo di costituzionalità: preventivo e obbligatorio sulle leggi organiche e sui regolamenti parlamentari e dopo la riforma anche sulle proposte di legge di cui all’art.11 prima di essere sottoposte al referendum(art.61,c.1) , preventivo e facoltativo sulle leggi ordinarie(art.61 c.2) e sui progetti di trattati internazionali(art.54). In questi ultimi casi il potere di adire il Consiglio costituzionale spetta al Pres.Repubblica, al I Ministro, ai Pres.Ass.Naz. e Senato, a 60 deputati o 60 senatori. successivo (con la nuova riforma) su “una disposizione di legge che porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione”(art.61‐1):il potere di impugnativa non è attribuito a tutti i giudici, ma solo al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione. Controllo sulla delimitazione delle sfere di competenza tra legge e regolamento ex art.37,IIc.ed ex art.41,IIc.Cost. Pareri ex art.16 Cost.(pareri obbligatori ma non vincolanti). V.ora anche art.16 ultimo comma

Segue Controllo sulla regolarità elezione Presidente (art.58 Cost.) Controllo sulla regolarità elezione membri dell’Assemblea Nazionale e del Senato (art.59 Cost.). Controllo sulla regolarità delle operazioni di referendum (art.60 Cost.). Accertamento dell’impedimento del Pres.Rep.(art.7,V Cost.). Corte di Giustizia della Repubblica (art.68‐1):Composizione:12 parlamentari(in numero uguale dell’Ass.Naz.e del Senato) e 3 magistrati della Corte di Cassazione. Giudica i membri del Governo per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni,qualificati crimini o delitti.