Le agevolazioni fiscali per i disabili Detrazione del 41% Art. 1 della L. 449/1997. Deduzione delle spese mediche generiche e di assistenza specifica Art. 10 del TUIR Detrazione del 19% Art. 15 del TUIR. Aliquota Iva agevolata Tab. A parte II, 41-ter Legge n. 30/1997
L.art. 1 della legge n. 449/1997: le spese di ristrutturazione Dal 2006 la detrazione d’imposta è del 41%; Fino ad un limite massimo di spesa di 48 mila euro; Per ogni immobile su cui sono eseguiti interventi di recupero edilizio; Ripartita in 10 rate annue Per i contribuenti di età non inferiore a 75 ed 80 anni la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in 5 e 3 anni.
Le spese di ristrutturazione Anno di sostenimento spese Detrazione IRPEF Numero di rate Limite massimo di spesa Prima del 2000 41% 5 o 10 77.468,53 2000 e 2001 36% 2002 10 2003, 2004, 2005 48.000 2006 Per il susseguirsi dei provvedimenti legislativi in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie convivono diversi regimi relativi: alla misura massima di spesa detraibile; alla percentuale IRPEF detraibile; Al numero di rate in cui fruire della detrazione; Dal 2002, qualora i lavori di ristrutturazione si configurino come mera prosecuzione di interventi già avviati (ed agevolati) in anni precedenti, per il calcolo dell’importo massimo di spesa detraibile occorre tenere conto di quanto già speso negli anni precedenti (art. 9, comma 1, L. n. 448/2001).
I soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione I proprietari o nudi proprietari dell’immobile, I titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato. I familiari conviventi. I soci di cooperative a proprietà divisa ed indivisa.
Gli adempimenti necessari La comunicazione di inizio lavori. La comunicazione alla ASL, se prevista. Il pagamento mediante bonifico La dichiarazione di esecuzione lavori, per lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire, sottoscritta da un professionista abilitato. La Conservazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione oltre che delle ricevute dei bonifici bancari fatti.
La comunicazione di inizio lavori La comunicazione di inizio lavori deve essere redatta su apposito modello a cui allegare: copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori. fotocopia pagamenti ICI fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese se i lavori vengono eseguiti su parti comuni. In alternativa i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15 del 1968 attestante il possesso della stessa e la disponibilità di esibirla, su richiesta agli uffici finanziari.
I lavori ammessi al beneficio Le categorie di intervento edilizio per le quali è prevista la detrazione sono quelli elencati nel DPR 6 giugno 2001, n.380 (precedentemente individuati dall'art.31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.457), in particolare: • MANUTENZIONE ORDINARIA (Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti condominiali. Tali interventi, se eseguiti sulle singole proprietà private o sulle loro pertinenze, non danno diritto ad alcuna agevolazione); • MANUTENZIONE STRAORDINARIA; • OPERE DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO; • LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Gli INTERVENTI NELL'ABITAZIONE Gli interventi per i quali potrà chiedersi l'agevolazione sono: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria l'agevolazione è prevista solo per interventi su parti comuni condominiali. Per manutenzione straordinaria si intende interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica con lo scopo di mantenere in efficienza l'edificio. La manutenzione straordinaria non prevede l'ampliamento dell'edificio, sia per quanto riguarda la superficie coperta e sia per quanto riguarda il volume ne la variazione di destinazione d'uso. Per restauro e risanamento conservativo si intende un insieme di interventi mirati a: ripristinare e consolidare gli elementi che costituiscono l'edificio. La norma prevede due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali tali interventi sono realizzati. Gli interventi di restauro equivalgono alla restituzione di un organismo edilizio di un certo valore architettonico, storico-artistico. Il risanamento conservativo è un complesso di interventi mirati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto l'aspetto tipologico, formale, strutturale e funzionale. In ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali; il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità della trasformazione che può modificare completamente l'edificio esistente. A seconda della trasformazione effettuata sull'edificio, sarà necessario richiedere la concessione edilizia ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare la superficie dell'edificio ma non il suo volume.
L’art. 1 della Legge n. 449/1997 La stessa detrazione e con le stesse condizioni spetta per gli interventi relativi: all’eliminazione delle barriere architettoniche Alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata sia adatta a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i soggetti portatori di handicap, ex art. 3 della Legge 104/1992. Inoltre, sono ammessi al beneficio della detrazione anche gli interventi finalizzati: • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; • all'eliminazione di barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti; • al conseguimento di risparmi energetici; • alla cablatura degli edifici; • al contenimento dell'inquinamento acustico; • all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; • alla messa a norma degli edifici, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici , e delle norme UNI-CIG, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano; • all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; • ad evitare gli infortuni domestici; • alla bonifica dell'amianto
L’eliminazione delle barriere architettoniche Si fa riferimento alle opere realizzabili sulle parti comuni sulle singole unità immobiliari, tese all’eliminazione delle barriere architettoniche. L. 9 gennaio 1989, n. 13 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 La detrazione Irpef del 41% sulle spese di ristrutturazione edilizia spetta sia per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi, che per quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione del 41% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41 per cento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive modifiche.
L’eliminazione delle barriere architettoniche La finanziaria 2001 ha esteso il beneficio fiscale alle spese per l’acquisto di ascensori e montacarichi e tutti gli strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna dell’unità immobiliare, per le persone che si trovano in posizione di handicap grave, ai sensi della legge 104/1992. Si ricorda che la detrazione del 41%, inoltre, è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile; non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19 per cento. La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione del 41% ogni qualvolta risulti conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria). Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 41 per cento rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. In tal caso, relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti dall’appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20 per cento.
Cumulabilità con altre agevolazioni In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l’esecuzione degli interventi agevolabili, i suddetti contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo delle detrazioni. La detrazione spetta sulle spese rimaste effettivamente a carico. L’agevolazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni anche nel caso di interventi che costituiscono anche spesa sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.
Oneri deducibili L’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la deducibilità degli oneri sostenuti dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104/1992, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione Le spese mediche e di assistenza specifica sono deducibili anche se sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’articolo 433 del c.c., anche se fiscalmente non a carico. Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi di ausilio Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es.: infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
La detrazione del 19% L’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR riconosce una detrazione d’imposta del 19% per le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11. Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non è superiore a 2.840,51 euro). Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare Il familiare che, nell’interesse di un portatore di handicap titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili), può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal disabile stesso. In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.
Le spese sanitarie (1) Rientrano tra le spese sanitarie: le spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione ed al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, per tali spese la detrazione spetta sull’intero importo. Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per: trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro); acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; acquisto di arti artificiali per la deambulazione; costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41% per ristrutturazioni); trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Alcuni esempi Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti ed apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. La trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella. La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. L’istallazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap. Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Dal 2002 è prevista la detrazione del 19 per cento anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, occorre essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
Cumulabilità dei benefici Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41% o 36% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Le spese sanitarie (2) Rientrano tra le spese sanitarie: le spese per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.
I sussidi tecnici informatici Sono considerati sussidi tecnici informatici tutti gli strumenti che facilitano l’auto sufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di uso comune, per l’assistenza e la riabilitazione o per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura.
Alcuni esempi Il personal computer; Il modem; Il fax; Lo scanner; I costi di abbonamento al servizio di telesoccorso; Telefonini e telefoni a viva voce
Condizioni per beneficiare della detrazione La detrazione IRPEF del 19% e riconosciuta per l’intero importo a condizione che il disabile sia in possesso di specifica certificazione del medico specialista della ASL di appartenenza che attesti la validità del sussidio in relazione alla patologia di cui risulta affetto il portatore di handicap. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare: per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata; per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Le spese sanitarie (3) Le spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo. Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli di cui agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) ed art. 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m) del D. lgs. 285/1992.
La certificazione di disabile Sono considerati disabili le persone riconosciute tali: ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
L’Iva agevolata Appalto per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche Gli interventi previsti dall’art. 31, lett. c), d) ed e) del DPR 457/1978 Acquisto di sussidi tecnici ed informatici, legge n.30/1997
TABELLA A - PARTE SECONDA Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
L’eliminazione delle barriere architettoniche L’aliquota Iva agevolata per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche nel caso in cui concretizzino solo un operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31 della legge 457/1978 (circolare 1 del 2/3/1994). La normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata al 4% “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Possono quindi godere di questo beneficio solo le spese di manodopera degli interventi specificamente volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, non anche il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere. Un esempio: un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo accessibile a una persona in carrozzina; sulle spese di manodopera e di progettazione si applica l'aliquota IVA al 4%, sulle spese di acquisto del materiale (piastrelle, sanitari, vasca, ecc.) si applica l'IVA al 20%. La condizione che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura. Nella fattura va citato il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, punto 41 ter della tabella A - parte II. Va ricordato che “i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche” per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie possono fruire dell'IVA agevolata, in quanto espressamente agevolati secondo il n. 31 della tab. A, parte II. In questo caso, tuttavia, l'agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.
TABELLA A - PARTE TERZA Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, Iva al 10% per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione Rientrano in questa categoria tutte le opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione così definiti dall'articolo 31, lettera c) e d) della legge 457/1978: c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; Sui corrispettivi degli interventi di restauro e risanamento conservativo e sulle ristrutturazioni edilizie, la tabella A, parte III, del Dpr 633/72, prevede l'Iva al 10% sui beni finiti, escluse quindi le materie prime e semilavorate e sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. Iva al 20% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Rientrano in questa categoria tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria definite dall'articolo 31, lettera a) e b) della legge 457/1978: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
IVA AGEVOLATA La L.n°30/97 ha previsto la possibilità di applicare all’acquisto di ausili tecnici ed informatici l’IVA agevolata al 4% (anziché al 20%) da cui sono escluse tuttavia le persone con disabilità psichica o intellettiva.
I sussidi tecnici e informatici Sono considerati tali le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche: sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione interpersonale l’elaborazione scritta o grafica il controllo dell’ambiente l’accesso all’informazione e alla cultura assistere la riabilitazione. La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico; certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
L’agevolazione fiscale Hanno diritto all'agevolazione quei soggetti per i quali gli ausili tecnici o informatici servono a compensare limitazioni funzionali derivanti da menomazioni di natura: motoria, visiva, uditiva e del linguaggio. Non sono previsti limiti di tempo per richiedere successive agevolazioni, va però ricordato che per ottenere il beneficio fiscale è necessario ogni volta presentare al venditore nuova prescrizione relativa al sussidio per il quale si chiede l'agevolazione. Non è necessario che il rivenditore sia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per la manutenzione e le riparazioni non sono previsti benefici fiscali. I sussidi tecnici e informatici: l'IVA agevolata Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997 ha previsto alcune agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità Questi benefici sono concessi sia al momento dell'acquisto (IVA agevolata) che in fase di dichiarazione annuale dei redditi. Con queste misure il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l'autonomia delle persone con disabilità. Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l'applicazione di un'aliquota IVA di favore all'atto dell'acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo Stato un'IVA del 4% anziché del 20%. I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio". Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro. Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò esclude dall'agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell'apprendimento.
La documentazione necessaria il certificato attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva, e del linguaggio) e il carattere permanente della stessa, rilasciato dall'ASL competente (certificato di invalidità). la prescrizione rilasciata da un medico specialista della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che evidenzi il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione. Può essere opportuno rilasciare al commerciante un'autocertificazione dove l'acquirente dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% in base all'art. 2, comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito dalla Legge n. 30/97). Questa stessa dicitura dovrà essere riportata nella fattura rilasciata dal commerciante all'atto dell'acquisto. Come ottenere l'agevolazione? All'atto dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione: copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda USL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap; specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell'Azienda USL di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall'Azienda USL. Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta impegnativa). Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda in aggiunta anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione. In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura. Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell'acquisto.