Economia Aziendale a.a. 2013/2014 Dottor Stefano Santucci

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Economia Aziendale a.a. 2013/2014 Dottor Stefano Santucci Le operazioni della gestione caratteristica

Le operazioni della gestione caratteristica operazioni relative allo svolgimento dell’attività principale dell’impresa, cioè della (o delle) attività di trasformazione economica e/o fisico-tecnica che identificano pro-tempore la principale (o le principali) modalità di svolgimento delle combinazioni produttive aziendali Tipologie di operazioni: Acquisto dei fattori produttivi ad utilità immediata o ripetuta nel tempo Acquisto dei servizi impiegati nel processo di trasformazione economica e/o fisico tecnica; Cessione delle produzioni o dei servizi ottenuti sui mercati di vendita; Regolamento delle operazioni di acquisto e di vendita. Tipologia dei valori originati dalle rilevazioni Variazioni numerarie e non numerarie in virtù del principio dualistico della moneta Variazioni jure-derivate (Es. IVA) Permutazioni numerarie relative al regolamento delle operazioni medesime

I riflessi sulle rilevazioni contabili derivanti dall’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) Influenza della legislazione tributaria in tema di imposta sul valore aggiunto sulla misura e sul numero delle variazioni originate in sede di rilevazione di una operazione di compravendita L’IVA è regolamentata dal DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni. IVA come imposta indiretta applicata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi compiute nel territorio dello Stato italiano nell’esercizio di impresa o di arti e professioni e sulle importazioni di beni da chiunque effettuate Requisiti per far rientrare un’operazione nel campo di applicazione dell'IVA: Oggettivo: cessioni di beni, prestazioni di servizi ed importazioni Soggettivo: le operazioni sono imponibili se effettuate da soggetti particolari, rappresentati da imprese, artisti e professionisti (eccetto le importazioni) Territoriale: le operazioni devono essere effettuate nel territorio italiano secondo i requisiti di territorialità definiti dal legislatore In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti soggettivo o territoriale lo svolgimento dell’operazione non determina l’applicazione del tributo (salvo il caso delle importazioni).

L’imposta sul valore aggiunto Soggetti passivi del tributo: Soggetti tenuti ad applicare l’imposta sulle operazioni imponibili attive ed assoggettati agli adempimenti fissati dalla disciplina del tributo Contribuente: Consumatori finali dei beni e dei servizi ceduti in quanto effettivo portatore della capacità contributiva ed in tal senso gravati dal tributo pagato senza possibilità di vantare credito verso l’erario per l’imposta pagata Funzionamento del tributo: il meccanismo della “rivalsa” Obbligo per il soggetto passivo di addebitare l'IVA al proprio Cliente in misura proporzionale al corrispettivo applicato sull’operazione imponibile, salvo eccezioni legate a particolari tipi di operazioni (es. le operazioni esenti) L’imposta applicata dal soggetto passivo costituisce per questo un debito verso lo Stato L’imposta pagata dal cliente (se soggetto passivo) al fornitore è per il primo un credito verso lo Stato

L’imposta sul valore aggiunto Detrazione imposta da imposta: Versamento all’Erario della sola differenza fra debiti e crediti IVA maturati nel periodo di riferimento o riporto dell’eccedenza di credito alla liquidazione successiva Liquidazione del tributo: Periodico conteggio (ogni mese o ogni trimestre, a seconda del volume di affari realizzato) di: IVA incassata sulle cessioni (che costituisce un debito verso l’Erario) IVA assolta sui propri acquisti (n.b. non sempre è detraibile) In sintesi Attraverso il suo meccanismo applicativo, l'imposta sul valore aggiunto colpisce il consumatore finale del bene o servizio (contribuente inciso) e nei "passaggi intermedi" di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisti (soggetti passivi) colpisce solamente il valore aggiunto di ogni singolo passaggio (differenza fra cessioni ed acquisti effettuati)

L’imposta sul valore aggiunto Base imponibile dell’imposta: valore del bene o servizio scambiato. Aliquota dell’imposta: % del valore del bene o del servizio corrispondente al tributo. Aliquote attualmente in vigore: aliquota ordinaria: 20% aliquote ridotte: 0% (applicabile alle operazioni esenti), 4%, 10%. Componenti della base imponibile: ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore costi accessori non documentati, cioè addebitati dal fornitore in modo forfetario. Elementi esclusi dalla base imponibile: costi sostenuti dal venditore in nome e per conto del compratore e documentati (es. fatture intestate al cliente ed anticipate dal fornitore)

Tipologie di operazioni IVA Operazioni non rientranti nel campo di applicazione del tributo (o escluse o fuori campo IVA): operazioni del tutto estranee all'applicazione dell'imposta per mancanza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale o per specifica esclusione da parte del legislatore (es. cessioni di denaro). Non determinano generalmente né addebito dell'imposta né tanto meno obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione (unica eccezione: le importazioni) Operazioni rientranti nel campo di applicazione (anche ai fini degli adempimenti), così suddivise: operazioni imponibili: applicazione del regime ordinario di addebito dell'imposta al cessionario dei beni o del committente del servizio operazioni non imponibili: cessioni di beni o prestazioni di servizi che, per diverse ragioni, non richiedono l’applicazione dell’IVA sulle fatture di vendita (le cessioni all'esportazione o esportazioni, le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, le prestazioni di servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali) ma sono soggette agli adempimenti amministrativi del tributo. operazioni esenti: non comportano addebito dell'imposta in considerazione di particolari motivazioni di politica economica, di utilità sociale o di opportunità pratica (es. prestazioni sanitarie) e determinano la parziale o totale indeducibilità dell’imposta assolta sugli acquisti dal soggetto passivo

Modalità di rilevazione dell’IVA Conti utilizzati per la rilevazione dell’imposta sul valore aggiunto: IVA a credito: rileva il credito per l’imposta versata al fornitore sugli acquisti per operazioni imponibili; IVA a debito: rileva il debito per l’imposta riscossa dai clienti sulle cessioni di beni o sulle prestazioni di servizi imponibili; Erario c/IVA: funziona in entrambe le sezioni e viene utilizzato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, rilevando in dare i crediti IVA ed in avere i Debiti IVA del periodo; Erario c/IVA indetraibile: accoglie la quota di IVA indetraibile per il pro-rata o per le limitazioni oggettive o soggettive alla detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.

Principi di rilevazione Formazione dei valori: Momento dell’incontro della volontà delle parti Rilevazione dei valori nel sistema secondario dei conti d’ordine in conti intestati al soggetto ed all’oggetto Rilevazione dei valori: Criterio generale Momento di esecuzione dello scambio, cioè all’atto del passaggio della proprietà dei beni scambiati, solitamente coincidente con la consegna o la spedizione Rilevazione dei valori: Criterio operativo di esercizio Competenza contabile, cioè rilevazione alla data di arrivo o emissione dei documenti giustificativi dell’operazione (fatture) N.B. Criterio valido solo per le operazioni in cui esecuzione dello scambio e disponibilità dei documenti cadono nello stesso periodo amministrativo

Le importazioni di beni sul territorio italiano Fattispecie: acquisto di fattori produttivi provenienti da un paese estero diverso da quelli appartenenti all’Unione Economica e Monetaria Modalità di rilevazione: due momenti distinti Rilevazione del valore di costo dei beni importati dalla fattura del fornitore estero. Rilevazione dell’IVA dovuta sul valore dei beni importati in base al contenuto della c.d. “Bolletta doganale”. Criterio di valorizzazione del costo e del correlato debito numerario: Rilevazione nei conti d’ordine al cambio del giorno di stipula del contratto; Rilevazione in contabilità generale al cambio del giorno di svolgimento della prestazione principale dello scambio (criterio generale) o al cambio del giorno di ricevimento della fattura del fornitore (competenza contabile)

Le caratteristiche della bolletta doganale Momento impositivo per le importazioni extracomunitarie: momento dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato. Documento relativo al calcolo dell’IVA: “Bolletta Doganale” emessa dalla Dogana italiana al momento dell’ingresso dei fattori produttivi all’interno dei confini nazionali. Documento emesso dallo spedizioniere (cioè dall’intermediario che cura il trasporto dei fattori dall’estero). Funzione della Bolletta doganale: Analoga a quella della fattura per le operazioni imponibili Determinazione della base imponibile: il valore dei beni importati in base al cambio della data di redazione della bolletta doganale; diritti doganali (ad esempio dazi e quant’altro) spese di inoltro dal confine italiano al luogo di destinazione nel territorio nazionale. Momento di rilevazione dell’IVA sulle importazioni: al ricevimento della bolletta doganale (l’impresa segue in proprio le operazioni di sdoganamento) al ricevimento della fattura dello spedizioniere in caso contrario

I costi accessori agli acquisti Nozione di costo accessorio: Costi inerenti fattori o condizioni produttive complementari direttamente connesse alle particolari modalità di svolgimento delle operazioni di acquisizione. Esempi: imballaggi relativi ai materiali scambiati assicurazioni dei materiali scambiati trasporto dei beni Ecc. Modalità di rilevazione: Imballaggi: se costituenti costo accessorio sono rilevati in conti del tipo “imballaggi c/acquisti” con incremento della base imponibile IVA

La rilevazione dei costi di trasporto Problematica: Identificazione della parte che si assume il costo di trasporto Schemi generali di riferimento per tale identificazione: clausola “franco magazzino venditore”: costi di trasporto e gli altri costi ad esso relativi sono interamente a carico del compratore fin dal momento della individuazione della merce all’interno del magazzino del venditore clausola “franco magazzino compratore”. costo del trasporto a carico del cedente fino al luogo indicato dal compratore per la consegna dei materiali. Modalità di effettuazione del trasporto: venditore con propri mezzi tramite l’intervento di un terzo (corriere, spedizioniere) compratore con propri mezzi Osservazioni sulle modalità di rilevazione: fare attenzione nel caso 2 al fatto che la parte che ha pagato il terzo sia anche quella che cui spetta il costo stesso nello schema contrattuale di riferimento

La rettifica dei costi e dei ricavi Correzione dei valori in caso di mancata conformità dei beni acquistati alle caratteristiche pattuite nei contratti. Resi su acquisti/vendite: Importo relativo ai fattori produttivi resi perché difettosi; Abbuoni attivi/passivi: Importo relativo allo sconto praticato dal venditore sui beni di qualità non conforme a quella pattuita Natura dei valori: Rettifiche di costo (ricavo) da rilevare in conti autonomi rispetto ai costi da rettificare nella sezione avere (dare) Documento di rettifica: Nota di accredito (addebito) se emesso dal venditore (compratore); Facoltà di indicare la variazione dell’iva a seguito della rettifica ex art. 26 c.2 dpr 633/72 (da rilevare nello stesso conto “iva a credito” ma nella sezione opposta).

Regolamento degli acquisti/vendite Fattispecie: Estinzione dei debiti/crediti sorti in sede di esecuzione delle operazioni di acquisto/vendita. Modalità di esecuzione del regolamento: Anticipato rispetto alla esecuzione dell’oggetto dello scambio (acconto) Per contanti alla consegna; Per contanti dopo un congruo termine di differimento (es. 30, 60, 90 gg data fattura o oltre.) “A pronti”, cioè poco dopo l’esecuzione dello scambio secondo gli usi del commercio (assegno, bonifico bancario); Peculiarità della rilevazione Regolamento degli acquisti come permutazione numeraria, cioè passaggio da una categoria di valori numerari (i debiti, variazioni numerarie assimilate) ad un’altra (la cassa, variazione numeraria certa)

Gli acconti a fornitori/da clienti Definizione di acconto: Somma di denaro corrisposta a un fornitore di beni/servizi prima dell’effettuazione da parte sua della prestazione principale delloscambio. Conseguenze: Credito dell’acquirente verso il venditore pari all’acconto corrisposto Debito del venditore verso l’acquirente pari all’acconto corrisposto Obblighi iva: Al ricevimento dell’acconto obbligo di emissione della fattura da parte del venditore (se la prestazione è imponibile). Rilevazioni al momento dell’acconto: Rilevazione dell’acconto al lordo iva; Scorporo dell’iva inclusa nell’acconto versato al momento di emissione della fattura. Registrazioni al ricevimento della fattura di saldo emessa dal fornitore: Contabilizzazione del costo di acquisto complessivo dei beni/servizi scambiati; Calcolo iva su differenza fra costo totale e acconto senza iva Storna dell’acconto al netto di iva precedentemente fatturato; Calcolo del debito vs. Fornitore come somma fra costo al netto dell’acconto e l’iva sullo stesso.

La cessione delle immobilizzazioni Operazione conseguente al mutamento della destinazione economica impressa ad una immobilizzazione dai piani e programmi aziendali connessa alla decisione di dismettere le stesse perché non più idonee al raggiungimento degli obiettivi gestionali Operazione non assimilabile alla cessione dei prodotti o dei servizi tipici dell’azienda quindi rilevata in conti distinti eliminazione dal sistema dei valori dell’azienda tanto del costo originario di iscrizione quanto dell’eventuale fondo ammortamento accumulato, la cui somma algebrica costituisce il “valore netto contabile” del bene. Confronto fra 1) valore di cessione della immobilizzazione 2) valore netto contabile del bene Se 1-2 è positivo si ha una “plusvalenza”, Se 1-2 è se negativo si ha una “minusvalenza”, Natura dei valori: componente di reddito avente competenza temporale nell’esercizio di rilevazione ma non competenza economica (correlato ed es. a errori nel processo di ammortamento)