Adempimenti Fiscali Studio Guarducci E. – Lorenzini C. & Associati Dott. Domenico Ciafardoni
Disciplina IVA
Iva mensile e trimestrale Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’iva quando sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti: Oggettivo: deve trattarsi di prestazioni di servizi o cessioni di beni; Soggettivo: le prestazioni devono essere effettuate da professionisti nell’esercizio dell’attività o da imprenditori; Territoriale: devono essere rilevanti nel territorio dello Stato italiano. Se sussistono contemporaneamente i tre requisiti sopra citati allora le prestazioni di servizi si definiscono imponibili e devono quindi essere assoggettati ad imposta. La periodicità Iva dipende dal volume d’affari conseguito nell’anno precedente, in particolare: Mensile se il volume d’affari delle prestazioni è superiore a € 309.874,14; Trimestrale se il volume d’affari delle prestazioni è non superiore a € 309.874,14.
Iva mensile e trimestrale Il concetto generale sull’imposta sul valore aggiunto prevede che: l’iva assolta sugli acquisti costituisca un credito verso l’Erario; l’iva richiesta al cliente esposta sulle fatture di vendita per prestazioni effettuate, costituisce un debito verso l’Erario. Relativamente a ciascun periodo può scaturire una posizione IVA a credito oppure una posizione IVA a debito. La modalità con cui il contribuente viene a determinare, periodicamente, la propria posizione IVA, è la medesima, sia che si tratti di liquidazione mensile che trimestrale, ciò che cambia è solo il periodo di riferimento: il mese per le liquidazioni mensili; il trimestre per le liquidazioni trimestrali.
Iva mensile e trimestrale LIQUIDAZIONE MENSILE L’adempimento a carico del contribuente in caso di liquidazione mensile prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese, si debba determinare la differenza tra l’imposta relativa alle operazioni attive (vendite) effettuate nel mese precedente e l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, può e si intende esercitare il diritto alla detrazione. LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE Al contribuente che ha avuto compensi lordi non superiori a € 309.874,14 la legge riconosce la possibilità di rilevare la propria posizione Iva con periodicità trimestrale, con riferimento alle operazioni relative al trimestre, da effettuare entro il giorno 16 del secondo mese successivo. Chi esercita tale opzione deve maggiorare le somme da versare applicando l’interesse dell’1%.
La liquidazione Iva Relativamente a ciascun periodo può scaturire una posizione IVA a credito oppure una posizione IVA a debito. La liquidazione consiste nell’operare la differenza fra l’ammontare complessivo dell’Iva inerente alle operazioni imponibili (Iva a debito) e l’ammontare complessivo dell’Iva detraibile (Iva a credito). Da tale differenza possono scaturire due posizioni: A credito, qualora l’Iva a debito sia inferiore alla somma dell’Iva a credito e delle eccedenze a credito dei periodi precedenti; tale differenza può essere utilizzata per compensare l’Iva a debito nei periodi successivi; A debito, qualora nel periodo considerato l’IVA a debito superi la somma dell’IVA a credito e delle eventuali eccedenze dei periodi precedenti; la differenza deve essere versata : entro il giorno 16 del mese successivo al periodo considerato (liquidazione mensile); entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre (liquidazione trimestrale).
La liquidazione Iva Esempio liquidazione IVA trimestrale Periodi Iva a credito – Acquisti Iva a debito - Vendite Saldo Trimestre Credito Periodo Precedente Saldo IVA I trimestre € 1.500,00 (+) € 1.200,00 (-) € 300,00 (+) - € 300,00 (+)¹ II Trimestre € 2.500,00 (+) € 2.650,00 (-) € 150,00 (-) € 150,00 (+) III Trimestre € 4.000,00 (+) € 5.100,00 (-) € 1.100,00 (-) € 950,00 (-)² IV Trimestre € 1.700,00 (+) € 3.800,00 (-) € 2.100,00 (-) € 2.100,00 (-)³ ¹ L’iva a credito per € 300,00 riveniente dalla liquidazione del I trimestre determina un credito che può essere riportato al periodo successivo ed utilizzato per compensare l’eventuale Iva a debito dei periodi successivi. ² L’Iva a debito pari ad € 950,00, oltre l’interesse dell’1%, relativa alle fatture del III Trimestre deve essere versata entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento, quindi entro il 16 novembre. ³ L’iva a debito scaturente dalla liquidazione annuale dell’IVA, pari ad € 2.100,00, oltre l’interesse dell’1%, deve essere versata entro il 16 marzo. Se l’Iva risultante a debito in sede di liquidazione periodica è di importo < € 25,82 (comprensivo degli interessi nel caso di liquidazione trimestrale) il versamento non deve essere effettuato e tale importo sarà versato con quello risultante della liquidazione del periodo successivo.
Acquisti intracomunitari ed autofatture Con il termine autofattura si fa riferimento al documento con il quale si procede all’inversione dell’obbligo di fatturazione: non è più il cedente o il prestatore del servizio a dover emettere il documento, ma l’obbligo è posto in capo al cessionario o all’utilizzatore del servizio. Ipotesi emissione autofattura: vi sono alcuni casi in cui, in sostituzione dei soggetti effettivamente obbligati, la fattura deve essere emessa dal professionista acquirente o committente. in altri casi la fattura è emessa in un solo esemplare a cura del cedente o prestatore (autoconsumo o cessioni gratuite).
Acquisti intracomunitari ed autofatture Per acquisti intracomunitari si intende l’acquisizione a titolo oneroso della proprietà su beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato italiano da un altro Stato membro, qualora entrambi i soggetti siano passivi d’imposta. Quando viene effettuato un acquisto di beni o servizi in altro Stato membro dell’UE, è necessario rilasciare al fornitore il proprio numero di partita IVA preceduto dalla sigla IT, il quale deve essere riportato sulla fattura.
Acquisti intracomunitari ed autofatture Per gli acquisti intracomunitari: imponibili in Italia, la fattura senza imposta emessa dal cedente deve essere numerata dal cessionario e integrata con l’indicazione degli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché con l’ammontare dell’imposta; non imponibili o esenti in Italia, la fattura emessa dell’operatore estero deve essere integrata con l’indicazione degli estremi della norma che dispone la non imponibilità o l’esenzione. Le fatture devono essere annotate sia nel registro della fatture emesse che in quello degli acquisti, azzerando così la posizione finanziaria nei confronti dell’Erario.
Acquisti intracomunitari ed autofatture AUTOFATTURA per gli acquisti di servizi intracomunitari L’esigenza dell’autofattura negli acquisti di servizi intracomunitari deriva dal fatto che l’operazione è imponibile in Italia se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato. In tale ipotesi l’acquirente italiano, soggetto passivo d’imposta, emette una autofattura evidenziando l’imposta e rilevandola sia nel registro IVA degli acquisti che in quello delle vendite. Caso particolare: Immobili e prestazioni relative ad immobili.
Acconto Iva Il Contribuente ha l’obbligo di eseguire, entro il 27 dicembre, il versamento d’acconto pari all’88% del debito relativo: al mese di dicembre dell’anno precedente per la liquidazione mensile; alla dichiarazione annuale dell’anno precedente in caso di liquidazione IVA trimestrale. Il contribuente non deve versare alcun acconto ai fini IVA qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 103,29.
Acconto Iva Non è dovuto l’acconto IVA se: Nel mese di dicembre dell’anno precedente è stato evidenziato un credito d’imposta per i contribuenti con liquidazioni mensili; Nella dichiarazione dell’anno precedente è stato evidenziato un credito d’imposta, al lordo dell’acconto versato, per i contribuenti con liquidazione trimestrale; Entro il 30 novembre dell’anno in corso o il 30 settembre se con liquidazione trimestrale, sia cessata l’attività; Il contribuente ha iniziato l’attività nel corso dell’anno; Il contribuente ha applicato il regime agevolato per le nuove iniziative economiche.
Comunicazione Annuale Dati Iva La comunicazione annuale espone in forma sintetica i dati contabili delle operazioni effettuate e delle liquidazioni periodiche relative all’anno solare precedente. La natura e gli effetti sono riferibili alle comunicazioni di dati e notizie in quanto il contribuente non procede alla definitiva autoliquidazione dell’imposta dovuta, che invece avverrà mediante lo strumento della Dichiarazione IVA. L’oggetto della comunicazione è: l’ammontare delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno solare precedente al netto dell’IVA; operazioni intracomunitarie (acquisti, cessioni e prestazioni).
Comunicazione Annuale Dati Iva Soggetti obbligati sono i titolari di partita IVA, anche se il professionista non ha effettuato operazioni imponibili ovvero è esonerato dall’effettuare le liquidazioni periodiche. La presentazione della comunicazione dati IVA deve avvenire in via telematica, direttamente o mediante un intermediario autorizzato, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. I soggetti obbligati alla presentazione che invece omettano la Comunicazione o inviino la stessa con dati incompleti e non veritieri, viene applicata una sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065 Sono invece esonerati i professionisti che: hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d’affari ≤ € 25.822,84; contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la Dichiarazione IVA (Professionista in regime dei Minimi).
Dichiarazione Iva Con la Dichiarazione IVA il professionista procede all’autodeterminazione definitiva dell’imposta dovuta mediante riepilogo dettagliato delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente e la liquidazione del debito o del credito IVA. Soggetti obbligati sono i titolari di partita Iva, anche se nell’anno solare precedente non hanno effettuato operazioni imponibili. Esonerati dall’obbligo di presentazione sono, tra gli altri, i professionisti che hanno esercitato l’opzione per il Regime dei Minimi.
Dichiarazione Iva Contenuto: La Dichiarazione deve riportare tutte le informazioni relative: Al soggetto passivo (professionista); I dati relativi alle operazioni: Operazioni attive e passive registrate nell’anno solare con separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva. Le liquidazioni periodiche e l’acconto dovuto; La liquidazione annuale dell’imposta. Modalità di presentazione: La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i modelli conformi a quelli approvati annualmente con decreto ministeriale.
Dichiarazione Iva Termini di presentazione: La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta considerato. Sottoscrizione: La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente, anche a mezzo intermediario abilitato, e deve essere sottoscritta e conservata dal contribuente.
Dichiarazione Iva Conservazione: La dichiarazione e i documenti devono essere conservati entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione. In caso di trasmissione telematica diretta il soggetto passivo deve conservare l’originale della dichiarazione trasmessa e la comunicazione di avvenuta ricezione dell’Amministrazione finanziaria. Se la trasmissione avviene mediante intermediario, il contribuente deve conservare anche l’impegno a trasmettere la dichiarazione che gli è stato rilasciato e l’intermediario deve conservare la copia della dichiarazione trasmessa sottoscritta dal contribuente.
Dichiarazione Iva A seguito della compilazione della dichiarazione il saldo Iva relativo al periodo d’imposta considerato può essere: A debito, il contribuente sarà tenuto al versamento del saldo dell’imposta dovuta, se superiore ad € 10,00, formalità da rispettare entro il 16 marzo; A credito, se il totale delle detrazioni è maggiore dell’Iva dovuta, in tale ipotesi il contribuente ha il seguente ventaglio di opportunità: Chiedere la detrazione del credito nell’anno successivo; Chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta liquidata; Utilizzare l’eccedenza in compensazione per il pagamento di imposte e/o contributi.
Dichiarazione IRAP Tra le altre comunicazioni a valenza fiscale è possibile annoverare, per i soggetti obbligati, la Dichiarazione IRAP. L’IRAP è un imposta locale il cui presupposto di applicazione è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta, nel caso di professionisti, alla produzione di servizi.
Dichiarazione IRAP Presupposto: Presupposto dell’IRAP è il valore prodotto da un’attività autonomamente organizzata. L’elemento organizzativo non è connaturato nell’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità. Pertanto lo svolgimento di un’attività professionale per la quale venga accertata l’assenza di elementi di organizzazione non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta. Non rientra nel campo di applicazione dell’imposta l’attività svolta con un livello minimo di mezzi materiali e senza l’ausilio di dipendenti e collaboratori di ogni tipo, anche occasionali, dove la dotazione minima di mezzi materiali è intesa come l’impiego di tutte le attrezzature indispensabili per lo svolgimento della professione.
Dichiarazione IRAP Base imponibile: È determinata della somma algebrica delle seguenti voci: Calcolo base imponibile (+) Compensi percepiti Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi professionali e indennità conseguite Corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela (-) Costi sostenuti per l’attività esercitata (inclusi gli ammortamenti di beni materiali e immateriali) Plusvalenze da cessione di beni strumentali Minusvalenze da cessione di beni strumentali
Dichiarazione IRAP Base imponibile: I componenti positivi e negativi che vanno considerati sono quelli assunti ai fini delle imposte sui redditi, ad esempio la deducibilità degli apparati telefonici e delle autovetture è limitata a delle percentuali fiscalmente ammesse. Sono comunque indeducibili gli interessi passivi. Le spese per prestazioni di lavoro sono generalmente indeducibili con alcune deroghe espressamente previste dalla legge per alcune categorie di dipendenti e alcune tipologie di contratti. Calcolo imposta: Alla base imponibile si applica l’aliquota del 3,90%.
Dichiarazione IRAP Contabilità: Tutti i soggetti passivi devono osservare i medesimi obblighi documentali e contabili che la normativa tributaria stabilisce per ciascuna categoria in relazione alle imposte sul reddito e all’IVA. Dichiarazione: I contribuenti che sono assoggettati a tale imposta devono dichiarare, per ogni periodo d’imposta, i componenti che concorrono a formare l’imponibile, ancorché non ne consegua un debito d’imposta. Termine di presentazione: La dichiarazione annuale deve essere inviata telematicamente, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Dichiarazioni fiscali
Dichiarazione dei redditi La dichiarazione è uno strumento ordinario per mezzo del quale il contribuente porta a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria i redditi dell’anno. Le persone fisiche obbligate alla tenuta delle scritture contabili (professionisti) devono sempre presentare la dichiarazione, anche se nel periodo considerato non hanno avuto dei redditi. I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono dichiarare i propri redditi mediante la compilazione e presentazione del Modello Unico. Nella dichiarazione dei redditi devono essere sommati tutti i redditi del contribuente.
Dichiarazione dei redditi Nel Modello UNICO quindi vengono inseriti: i redditi percepiti dal professionista, sia quelli inerenti l’attività di lavoro autonomo che relativi ad altre tipologie di reddito percepite nel periodo d’imposta considerato, quali redditi fondiari, redditi d’impresa o di lavoro dipendente. Il reddito professionale viene determinato dalla differenza tra i compensi incassati nel periodo d’imposta e le spese inerenti l’attività professionale pagate nello stesso periodo d’imposta (criterio di cassa). dalla somma complessiva dei redditi percepiti si sottraggono gli oneri deducibili, mentre dall’imposta lorda si sottraggono le detrazioni derivanti dagli oneri detraibili.
Dichiarazione dei redditi Di seguito si riporta un esempio del criterio utilizzato per la compilazione del Modello UNICO: Esempio di calcolo: Compensi dell’attività Professionale € 50.000,00 (+) Deduzioni costi inerenti l’attività professionale € 32.000,00 (-) Reddito attività professionale € 18.000,00 Altri redditi (Fondiari, Lavoro dipendente, ecc.) € 6.000,00 (+) Totale Reddito annuo € 24.000,00 Oneri Deducibili € 5.000,00 (-) Reddito Imponibile € 19.000,00 Imposta Lorda (Applicazione Aliquote IRPEF) € 4.530,00 Detrazioni € 3.400,00 (-) Imposta Netta € 1.130,00 Ritenute subite e certificate da sostituti d’imposta € 800,00 (-) Imposta da versare € 330,00
Dichiarazione dei redditi L’imposta lorda viene calcolata sul reddito imponibile applicando le aliquote progressive IRPEF in relazione ai seguenti scaglioni di reddito: Scaglioni di reddito Aliquota (Anno 2009) Fino a € 15.000 23% Oltre € 15.000 fino a € 28.000 27% Oltre € 28.000 fino a € 55.000 38% Oltre € 55.000 fino a € 75.000 41% Oltre € 75.000 43%
Dichiarazione dei redditi Termine di presentazione: La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono. Modalità di presentazione: La presentazione della Dichiarazione, da parte dei soggetti titolari di partita Iva, può avvenire esclusivamente in via telematica e può essere effettuata dal contribuente: Direttamente; Attraverso intermediari abilitati. Firma: La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente, a pena di nullità, e deve essere dallo stesso conservata.
Dichiarazione dei redditi Conservazione dei documenti: Oltre alla dichiarazione il contribuente deve conservare fino al 31/12 del 4° anno successivo a quello della presentazione: Le certificazioni dei sostituti d’imposta per ritenute subite; I documenti probatori dei crediti d’imposta; I documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione; I documenti giustificativi degli oneri deducibili e detraibili; Ogni altro documento previsto dal modello di dichiarazione dei redditi.
Studi di settore e modalità di compilazione Gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività e a determinare i ricavi e compensi che con ragionevole probabilità possono essere attribuiti al professionista, attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali della specifica attività. In sostanza costituiscono uno strumento di ausilio per la dichiarazione dei redditi e di supporto agli uffici delle Entrate per predisporre attività di accertamento. I professionisti sono interessati dall’applicazione degli studi di settore indipendentemente dal regime contabile adottato (semplificato o ordinario), gli unici professionisti esclusi sono coloro che aderiscono al regime dei minimi. A nulla rileva la circostanza che il contribuente, per effetto dei componenti negativi di reddito deducibili, sia in perdita.
Studi di settore e modalità di compilazione Gli studi di settori sono realizzati rilevando, per ogni attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (inerenti il tipo di attività) che esterne (andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza). Essi tengono conto altresì della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative dipendono dal luogo ove l’attività viene esercitata.
Studi di settore e modalità di compilazione Per quanto concerne l’applicazione pratica degli studi di settore, questa avviene inserendo i valori contabili ed extracontabili nel prodotto software reso disponibile dall’Amministrazione finanziaria (GE.RI.CO.), il cui programma fornisce indicazioni in ordine: Congruità dei ricavi dichiarati; Coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con caratteristiche analoghe. La correttezza dei comportamenti del contribuente dipende dall’esame di entrambi gli aspetti.
Studi di settore e modalità di compilazione Qualora i valori dei compensi determinati sulla base degli studi di settore siano: Inferiori a quelli dichiarati dal contribuente allora lo stesso sarà congruo; Maggiori a quelli dichiarati dal contribuente, lo stesso prima di decidere se adeguarvisi: Innanzitutto deve controllare se vi sono dei correttivi previsti per alcuni costi, nel qual caso ha la facoltà di applicarli ottenendo una riduzione dei valori; Se anche dopo l’eventuale utilizzo dei correttivi, permane uno scostamento fra i valori determinati dal contribuente e quelli maggiori risultanti dagli studi di settore, il contribuente può: adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi ed il volume d’affari ai risultati degli studi stessi ; oppure decidere di non effettuare alcun adeguamento.
Studi di settore e modalità di compilazione Nel caso in cui il contribuente decidesse di adeguare spontaneamente i ricavi e compensi, l’adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA e IRAP. Esso solitamente va effettuato tenendo conto del valore che nell’applicazione di GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. Gli adempimenti cui è necessario osservare in caso di adeguamento: Ai fini IRPEF, indicazione nella dichiarazione dei redditi dei maggiori compensi utilizzando l’apposito campo interno del rigo “corrispettivi non annotati nelle scritture contabili” con il versamento dell’imposta complessivamente dovuta; Ai fini IVA, versamento della relativa imposta con il Mod. F24 entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito (16 giungo o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); i maggiori corrispettivi vanno annotati in un’apposita sezione dei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi, riportandoli nella dichiarazione IVA; Ai fini IRAP, per coloro che sono assoggettati a tale imposta, indicazione dei maggiori ricavi nella dichiarazione IRAP e versamento delle imposte complessivamente dovute entro i termini ordinari (16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).
Studi di settore e modalità di compilazione Il contribuente non ha nessun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato negli studi di settore a lui applicati se ritiene che tale livello non rispecchi la sua specifica realtà. Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare il reddito vero, e l’eventuale condizione di non congruità non implica alcun accertamento automatico, ma sarà tenuta presente in sede di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. I professionisti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore corrono il rischio di subire una verifica della reale situazione reddituale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Nel caso ci sia scostamento dei compensi dichiarati, rispetto a quelli attributi in base allo studio di settore, l’accertamento non è automatico, ma può essere effettuato solo dopo aver considerato tutti gli elementi offerti dal contribuente durante la fase del contraddittorio per dimostrare, mediante produzione di prove documentali certe, che i compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti.
Certificazioni Il professionista che corrisponde compensi per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato o autonomo o occasionale, relative all’esercizio dell’attività, deve operare la ritenuta fiscale. L’ammontare della ritenuta: nel caso di redditi di lavoro dipendente è variabile a seconda dell’entità dei compensi corrisposti, e deve tener conto delle detrazioni soggettive applicabili al percipiente; nel caso di redditi da lavoro autonomo è del 20% del compenso erogato. Il sostituto d’imposta che durante l’anno abbia corrisposto compensi e abbia quindi versato le ritenute deve, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, rilasciare: a ciascun dipendente un’apposita certificazione unica, anche ai fini contributivi (CUD); a ciascun professionista la certificazione per le ritenute che nel corso dell’anno sono state trattenute a titolo di acconto.
Certificazioni Dal certificato deve risultare: l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti; l’ammontare delle ritenute alla fonte operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali; la sottoscrizione del datore di lavoro. Per l’attestazione di redditi da: lavoro dipendente e assimilati la certificazione avviene mediante il Modello CUD (schema approvato dal Ministero); lavoro autonomo la certificazione avviene in forma libera e va sottoscritta. Le certificazioni sono quindi rilasciate direttamente al percettore di reddito, il quale utilizzerà i dati contenuti per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Modello 770 I sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte devono presentare annualmente una dichiarazione unica anche ai fini dei contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL). Tale dichiarazione è denominata Modello 770, e i sostituti d’imposta che hanno effettuato ritenute alla fonte sui seguenti redditi: lavoro dipendente e assimilati; lavoro autonomo e provvigioni; devono procedere alla predisposizione del Modello 770 Semplificato.
Modello 770 Contenuto: Il Modello 770 deve contenere i seguenti elementi: dati ed elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta; generalità, indirizzo, codice fiscale, comune di iscrizione anagrafica dei percettori; ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro; ammontare al lordo e al netto dei contributi a carico del lavoratore, delle somme assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte in denaro o in natura; le somme, gli assegni e le indennità erogati da terzi o da enti previdenziali; gli emolumenti arretrati e le indennità di fine rapporto; le somme su cui non è stata fatta la ritenuta (assegni familiari, rimborsi a piè di lista..); le somme corrisposte, le ritenute e le detrazioni effettuate.
Modello 770 Modalità e termini di presentazione: Il Modello 770 Semplificato può essere presentato soltanto autonomamente ed in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La presentazione del presente modello, da effettuare nell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, deve avvenire entro il 31 luglio. Sottoscrizione: La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente.