Lavoro accessorio Art 70-73 - D. L g s . 276 /2003.

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Lavoro accessorio Art 70-73 - D. L g s . 276 /2003

Campo di applicazione(art 70 c.1 D.Lgs 276 /2003). a) lavori domestici; b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) insegnamento privato supplementare; d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; Per periodi di vacanza si intendono: Finse settimana ven 1 lun 6 a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Si tratta in sintesi dei seguenti soggetti: 1) studenti universitari in qualsiasi periodo dell'anno, oppure studenti non universitari con meno di 25 anni durante i periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale; 2) pensionati; 3) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; 4) lavoratori con altro impiego part time. Va sottolineato come il Ministero continua nella linea di estensione del lavoro accessorio anche alle mansioni principali oggetto dell'attività aziendale (v. circolare 29 settembre 2010, n. 34 sul turismo, in relazione al personale di sala, addetti ai piani, personale di cucina), dando quindi un'ampia interpretazione al concetto di attività accessoria. In secondo luogo appare in generale inattuabile la sostituzione del personale delle scuole materne da parte degli studenti di scuola secondaria, utilizzabili come lavoratori accessori solo durante i periodi di vacanza, periodi durante i quali le scuole materne sono chiuse anch'esse per vacanza. Gli unici limitati casi di utilizzo dei predetti soggetti potrebbero essere quelli delle vacanze natalizie che vanno dal 1° dicembre al 10 gennaio, ma qui può ostare l'altra condizione legata alla compatibilità con gli impegni scolastici degli studenti.

Campo di applicazione f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c.; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati; h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno 2010-2011(fino al 31/12/2011), per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2011 Decreto legge n. 34 del 31 marzo 2011In Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, n. 74 Pubblicati in Gazzetta i Ddpcm che prevedono nuovi rinvii a fine anno per: il debutto del 770 mensile, la cassa in deroga in caso di sospensione dal lavoro o per crisi aziendale e il lavoro occasionale accessorio per part time e lavoratori percettori di ammortizzatori sociali. F) STAG PURE P TIME /AMMORTIZZATORE Riguardo le casalinghe, categoria individuata dall’art. 70 D. Lgs. 276/2003 con un termine quanto mai atecnico, l’Inps ritiene che in tale categoria debbano essere inclusi coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestino attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi. Al di là del nome, quindi, non vi è alcun requisito legato al sesso del lavoratore. Le casalinghe, inoltre, possono svolgere lavoro accessorio solo nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale: con l’Avviso sottoscritto dalle parti sociali in data 26.06.2009 relativo al lavoro nell’agricoltura è stato ulteriormente specificato che per casalinghe si intendono quei soggetti che non abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente.

Campo di applicazione Art 70 c 1 bis- In via sperimentale per gli anni 2009-2010 -2011(fino al 31/12/2011), prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare (da intendersi netto e riferito complessivamente al lavoratore e non con riferimento al singolo committente), da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. I predetti soggetti possono essere individuati in: percettori di prestazioni di integrazione salariale(Cigo / Cigs /solidarietà difensiva); percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili). CIRC 17 DEL 2010 INPS

percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito In via sperimentale per gli anni 2009 , 2010 e 2011(fino al 31/12/2011), il compenso di lavoro accessorio, risulta pienamente compatibile/cumulabile con l'integrazione salariale, nel limite però di euro 3.000,00 per anno solare, il reddito derivante dallo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio. La quota di contribuzione Ivs contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (con aliquota convenzionale pari al 13 per cento e contributo di euro 1,30, in caso di voucher singolo, e di euro 6,50, in caso di voucher multiplo), deve essere destinata alla gestione a carico della quale è posto l'onere dell'accredito figurativo(vedi- INPS) e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore(VEDI- GESTIONE SEPARATA). Nota bene Il limite di euro 3.000,00:- è riferito al singolo lavoratore;- va computato in relazione ai compensi da lavoro accessorio che lo stesso percepisce complessivamente nel corso dell'anno solare, anche per prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro. Con la circolare del 4 ottobre 2010, n. 130, in commento l'Istituto nazionale di previdenza sociale corregge tali istruzioni precisando come in questo caso (e negli altri casi di percezione di prestazioni a sostegno del reddito) l'accredito della contribuzione figurativa debba invece avvenire sulla base di un diverso meccanismo. Viene in sostanza chiarito, confermando quanto affermato nel messaggio n. 12082/2010, che la quota di contribuzione Ivs contenuta nel valore nominale del voucher e dovuta di norma a favore della Gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (con aliquota convenzionale pari al 13 per cento e contributo di euro 1,30, in caso di voucher singolo, e di euro 6,50, in caso di voucher multiplo), deve essere destinata alla gestione a carico della quale è posto l'onere dell'accredito figurativo e non accreditata sulla posizione contributiva del singolo lavoratore. Lavoro accessorio. In via sperimentale e solo per gli anni 2009 e 2010, risulta pienamente cumulabile con l'integrazione salariale, nel limite di euro 3.000,00 per anno solare, il reddito derivante dallo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio (NO presentazione all'Inps della comunicazione preventiva di svolgimento di attività lavorativa). Lavoro accessorio. Si ha la cumulabilità solo parziale quando le remunerazioni di lavoro accessorio superano il predetto limite di euro 3.000,00 (SI presentazione all'Inps della comunicazione preventiva di svolgimento di attività lavorativa).

percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito Schema CUMULO TOTALE/CUMULO PARZIALE : In via sperimentale e solo per gli anni 2009 e 2010 , 2011(fino al 31/12/2011),il compenso di lavoro accessorio, risulta pienamente cumulabile con l'integrazione salariale, nel limite di euro 3.000,00 NETTO per anno solare. (NO presentazione all'Inps della comunicazione preventiva di svolgimento di attività lavorativa). Si ha la cumulabilità solo parziale quando le remunerazioni di lavoro accessorio superano il predetto limite di euro 3.000,00 NETTO (SI presentazione all'Inps della comunicazione preventiva di svolgimento di attività lavorativa). 1) integrazione SALARIALE - compenso lavoro accessorio = PARTE cumulabile. Il limite dei € 3.000,00 (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore e va quindi computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

Differimento 31 /12/2011 - Il Governo, con Dl 29.12.2010, n. 225 (cd. milleproroghe) ha disposto, una proroga breve, fino al 31 marzo 2011, di alcuni termini in scadenza; - Decreto legge n. 34 /2011-differimento al 31/12/2011; Lavoro occasionale e accessorio (art. 70, Dlgs n. 276/2003, e successive modificazioni); - Lavoratori titolari di contratto par-time: il differimento al 31/12/2011 riguarda la possibilità, da parte dei lavoratori titolari di contratto part-time, di essere impiegati in attività occasionali accessorie (non con lo stesso datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale), nell'ambito di qualsiasi settore produttivo; fino a un massimo di 5.000 euro (netti) per anno solare e con lo stesso committente. Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali: la proroga riguarda la possibilità, da parte dei lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (cassaintegrati e disoccupati), di essere impiegati in tutti i settori produttivi (per l'Inps anche in tutte le attività produttive), compresi gli enti locali, per prestazioni di lavoro occasionale e accessorio. Anche tali prestazioni sono remunerate con i buoni lavoro ma entro il limite di 3.000 euro (netti) per anno solare con riferimento al lavoratore e non ai singoli committenti, Si ricorda che il lavoro accessorio è pagato con i buoni lavoro fino a un massimo di 5.000 euro (netti) per anno solare e con lo stesso committente, totalmente esenti da Irpef (e addizionali) ma interessati dalle seguenti ritenute (operate direttamente dall'Inps): previdenziale, gestione separata 13%; assicurative, Inail 7%; di gestione da parte dell'Inps 5%;

Lavoratori extracomunitari L'Inps ha precisato (nota pubblicata sul proprio sito internet) che anche i cittadini extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (compreso il permesso di soggiorno per studio) ovvero, se disoccupato, in possesso del permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Steward negli impianti sportivi Il Ministero dell'interno, con il provvedimento del 24.2.2010, modificando l'art. 2 del Dm 8.8.2007, ha precisato che le società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche, gli istituti di sicurezza privata, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici, per lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti (Steward), possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. DEROGA DI RAPPORTO DIRETTO PRESTATORE / UTILIZZATORE APPALTO SOMMMINISTRAZIONE

Soglia reddituale Le attività lavorative in questione, ad esclusione di quanto previsto per le imprese familiari e per i soggetti titolari di ammortizzatori sociali, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (da intendersi, Inps circ. n. 88/2009 e n. 17/2010, come valore netto e riferito al singolo committente).

Soglia reddituale Le imprese familiari possono invece utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da intendersi come limite massimo spendibile dall'impresa familiare e come valore netto). I soggetti impiegati come lavoratori accessori devono essere estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa. Soggetti titolari di ammortizzatori sociali anche in deroga, possono rendere prestazioni accessorie occasionali entro il limite complessivo, con riferimento al prestatore di lavoro, di 3.000 euro (da intendersi, anche in tale ipotesi, come valore netto).

Impresa familiare Per impresa familiare (art. 230-bis, c.c.) si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Dell'impresa familiare, precisa l'Inps, fanno parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

Impresa familiare Per l'impresa familiare si configurano quindi le casistiche A) e B): A) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 del Dlgs n. 276/2003 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato. In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di "datrice di lavoro", con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis;

Impresa familiare B) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70(lettere b),d),h)),oppure in relazioni alle causali soggettive, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese. In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis per le proprie attività specifiche sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell'articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite stabilito al comma 2-bis dell'articolo 70 dell'importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. LETTERE B D H CAUSALI SOGGETTIVE

CARATTERISTICHE DEL LAVORO ACCESSORIO Trattasi di un rapporto, che non rientra nella sfera dei contratti di lavoro subordinato, finalizzato ad assicurare tutele minime ai lavoratori chiamati a svolgere prestazioni saltuarie/discontinue di tipo accessorio. Le caratteristiche che contraddistinguono tale tipologia contrattuale sono le seguenti: le attività lavorative devono intendersi di natura meramente occasionale e accessoria (concetto ribadito dall'Inps sia nella circolare n. 88/2009 sia nella circolare n. 17/2010), vale a dire che le prestazioni richieste non devono ricondursi a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo e/o di lavoro coordinato;

CAUSALI SOGGETTIVE E’ consentito anche ai giovani(art.70c1 lettera .e) o ai pensionati o ai part-time(fino al 31/12/2011) ovvero ai "percettori di prestazioni integrative del salario o con sostengo al reddito“(fino al 31/12/2011), secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore, in quanto tali prestazioni possono considerarsi occasionali nei termini chiariti dallo stesso legislatore. l'utilizzo del lavoro accessorio esclusivamente prende a riferimento i termini reddituali? il rapporto con il ricorso ai voucher risulta lecito se lo stesso non è ricondotto a tipologie contrattuali tipiche dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo (in ogni caso un rapporto di lavoro instaurato correttamente esclude l'applicazione della maxi sanzione per lavoro irregolare). Il Ministero del lavoro (nota prot. n. 7175 del 15.5.2009), rispondendo a un quesito inerente l'esatta portata della occasionalità del lavoro accessorio, ha precisato che lo stesso trova risposta nel testo dell'art. 70 del Dlgs n. 276/2003 laddove è consentito anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai "percettori di prestazioni integrative del salario o con sostengo al reddito", secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore, in quanto tali prestazioni possono considerarsi occasionali nei termini chiariti dallo stesso legislatore. Trattasi di una precisazione poco chiara, in quanto sembrerebbe condizionare l'utilizzo del lavoro accessorio esclusivamente prendendo a riferimento i termini reddituali. A nostro avviso occorre invece, in primo luogo, attenersi, per evitare contestazioni, a quanto sopra precisato dall'Inps, vale a dire che il rapporto con il ricorso ai voucher risulta lecito se lo stesso non è ricondotto a tipologie contrattuali tipiche dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo (in ogni caso un rapporto di lavoro instaurato correttamente esclude l'applicazione della maxi sanzione per lavoro irregolare).

CARATTERISTICHE DEL LAVORO ACCESSORIO 1) le prestazioni devono essere rese direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione (il committente), non può quindi essere oggetto di intermediazione (non può essere impiegato per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione) Deroga - per gli steward nelle competizioni calcistiche; 2)la prestazione viene remunerata con i cosiddetti buoni lavoro nominativi (voucher), il cui valore nominale (del singolo buono) non riferito a uno specifico periodo temporale, è stato fissato in 10,00 euro (sono previsti buoni multipli di 20,00 euro e di 50,00 euro non divisibili). 3) il compenso, per il lavoratore non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato; 4) il rapporto di lavoro accessorio non richiede: formalità contrattuali obblighi assicurativi(vedi -autoliquidazione)/contributivi diretti da parte del committente(vedi- uni-emens); adempimenti comunicativi ai centri per l'impiego; adempimenti certificativi (Cud) ovvero dichiarativi (mod. 770) in capo al committente; l'emissione di prospetti paga (Lul) e/o note per l'erogazione dei compensi; la registrazione delle ore/presenze di lavoro. il rapporto di lavoro accessorio richiede invece l'obbligo della comunicazione preventiva all'Inail (Dna lavoro accessorio), anche attraverso la procedura Inps "voucher telematico". rapporto di lavoro accessorio non richiede: -- formalità contrattuali (fatta eccezione per eventuali accordi locali, si veda l'accordo sottoscritto nel giugno 2009 nella provincia di Treviso tra consulenti del lavoro -organizzazioni artigiane - Cisl - provincia: è stato istituito una sorta di contratto scritto, differente tra studenti e altri soggetti, denominato "patto di avvio", da inviare alla Provincia. -- obblighi assicurativi/contributivi diretti da parte del committente; -- adempimenti comunicativi ai centri per l'impiego; -- adempimenti certificativi (Cud) ovvero dichiarativi (mod. 770) in capo al committente; -- l'emissione di prospetti paga (Lul) e/o note per l'erogazione dei compensi; -- la registrazione delle ore/presenze di lavoro. - il rapporto di lavoro accessorio richiede invece l'obbligo della comunicazione preventiva all'Inail (Dna lavoro accessorio), anche attraverso la procedura Inps "voucher telematico".

LA MISURA DEL VAUCHER La gestione del buono netto/lordo Il buono lavoro, ha un valore nominale di base (non frazionabile) pari a 10,00 euro (non rappresenta un valore orario), ovvero multipli (non frazionabili) pari a 20,00 euro ovvero a 50,00 euro, comprende (e quindi garantisce): a) 13% di contribuzione previdenziale (gestione separata Inps); 7% di contribuzione per gli infortuni (spettante all'Inail); 5% per la gestione amministrativa (che si trattiene il concessionario, nella fattispecie l'Inps). b) Per l'impiego di lavoratori accessori occasionali nelle imprese familiari (prestazioni rese da soggetti per i quali si deve applicare la contribuzione prevista per il lavoro dipendente): - 33% di contribuzione previdenziale (gestione pensionistica lavoratori dipendenti); - 4% (aliquota indicata dall'Inps nella circolare n. 76/2009, nella nota pubblicata sul proprio sito Internet e dall'Inail con la nota 3.6.3009) di contribuzione per gli infortuni (spettante all'Inail, gestione lavoratori dipendenti); - 5% per la gestione amministrativa (che si trattiene il concessionario, nella fattispecie l'Inps). fatta eccezione per l'utilizzo del lavoro accessorio nelle imprese familiari (impiegati nell'attività dell'impresa) le quali devono applicare la contribuzione prevista per il lavoro dipendente (si applica anche per le imprese familiari il regime contributivo agevolato, precisazione Inps, circ. n. 17/2010, qualora la prestazione viene resa da studenti con meno di 25 anni, da pensionati, da soggetti percettori di misure a sostegno del reddito e da soggetti titolari di contratto part-time): in via generale:

LA MISURA DEL VAUCHER si applica anche per le imprese familiari il regime contributivo agevolato(Inps, circ. n. 17/2010) qualora la prestazione viene resa da : 1)studenti con meno di 25 anni (lettera e] -articolo 70 c1); 2) da pensionati; 3) da soggetti percettori di misure a sostegno del reddito; 4)da soggetti titolari di contratto part-time:

Il netto del prestatore Conseguentemente, il lavoratore riscuote: 1)nelle fattispecie di cui alla precedente lettera a) il 75% del valore nominale (vale a dire che il lavoratore per ogni singolo buono riscuote 7,50 euro (valore nominale 10) ovvero, per i buoni multipli, 13,00 euro (valore nominale 20,00) e 37,50 euro (valore nominale 50,00); 2)nella fattispecie di cui alla precedente lettera b) (imprese familiari) il 58% del valore nominale, vale a dire che il lavoratore per ogni singolo buono riscuote 5,8 euro (valore nominale 10,00 euro) ovvero, per i buoni multipli, 11,60 euro (valore nominale 20,00 euro) e 29,00 euro (valore nominale 50,00 euro). Il buono lavoro è esente fiscalmente.

compenso lordo erogabile con il vaucher In ogni caso il compenso complessivo erogabile è fissato nei seguenti valori e termini: 3casi: 1)in via generale (esclusi i soggetti titolari di ammortizzatori sociali), per anno solare e con riferimento a un medesimo committente, il compenso non può superare 5.000 euro, che si attesta, essendo un valore netto, a 6.660,00 euro lordi, se facciamo riferimento al valore nominale del buono pari a 10,00 euro, che come abbiamo detto non può essere frazionato (conseguentemente possono essere acquistati e utilizzati, da un committente, per un medesimo lavoratore, complessivamente in un anno solare 666 buoni del valore di 10 euro nominali); 2)per i soggetti titolari di ammortizzatori sociali, per anno solare e con riferimento al lavoratore, il compenso complessivo (erogato anche da più committenti) non può superare 3.000 euro, che si attesta, essendo anche tale somma un valore netto, a 4.000 euro lordi, se facciamo riferimento al valore nominale del buono pari a 10,00 euro, che come abbiamo detto non può essere frazionato (conseguentemente possono essere acquistati e utilizzati, da diversi committenti, per uno stesso lavoratore complessivamente, in un anno solare, 400 buoni del valore di 10 euro nominali).

compenso lordo erogabile con il vaucher 3)per le imprese familiari si individuano 2 casistiche : a)il lavoratore (esclusi giovani con meno di 25 anni , pensionati, titolari di sostegno al reddito e titolari di contratto part-time) viene impiegato per l'attività oggetto dell'impresa- in tal caso occorre riferirsi al comma 4-bis dell'art. 72 del Dlgs n. 276/2003, vale a dire che occorre applicare la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato; b) utilizzo del lavoro occasionale accessorio con i giovani, i pensionati, i titolari di sostegno al reddito e i titolari di contratto part-time nonché per le altre tipologie di attività previste dal comma 1 dell'art. 70 del Dlgs n. 276- in tal caso ai fini contributivi occorre fare riferimento al regime agevolato previsto per tal figure professionali ; NB per quanto riguarda il limite riferito ai compensi occorre fare riferimento, sia nel caso in cui si utilizzi il lavoro accessorio per le proprie attività specifiche sia che si utilizzi il lavoro accessorio per le altre tipologie, a un tetto massimo spendibile dall'impresa familiare per l'utilizzo del lavoro accessorio, che è stato fissato in 10.000 euro, per ciascun anno fiscale (disposizioni che erano già state comunicate con la circ. Inps n. 76/2009). per quanto riguarda l'obbligo contributivo, qualora il lavoratore (esclusi giovani, pensionati, titolari di sostegno al reddito e titolari di contratto part time) venga impiegato per l'attività oggetto dell'impresa, occorre riferirsi al comma 4-bis dell'art. 72 del Dlgs n. 276/2003, vale a dire che occorre applicare la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato; - per quanto riguarda l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio con i giovani, i pensionati, i titolari di sostegno al reddito e i titolari di contratto part-time nonché per le altre tipologie di attività previste dal comma 1 dell'art. 70 del Dlgs n. 276, ai fini contributivi occorre fare riferimento al regime agevolato previsto per tal figure professionali (si veda quanto sopra commentato); - per quanto riguarda il limite riferito ai compensi occorre fare riferimento, sia nel caso in cui si utilizzi il lavoro accessorio per le proprie attività specifiche sia che si utilizzi il lavoro accessorio per le altre tipologie, a un tetto massimo spendibile dall'impresa familiare per l'utilizzo del lavoro accessorio, che è stato fissato in 10.000 euro, per ciascun anno fiscale (disposizioni che erano già state comunicate con la circ. Inps n. 76/2009).

compenso lordo erogabile con il vaucher Essendo anche tale valore un valore netto occorre procedere a una sua lordizzazione in funzione della tipologia di utilizzo (per l'attività dell'impresa o per le altre tipologie o per un utilizzo misto), in particolare: 1)utilizzo del lavoro accessorio esclusivamente per l'attività svolta dall'impresa familiare (esclusi giovani, pensionati, titolari di sostegno al reddito e titolari di contratto part time): 17.240 euro lordi, se facciamo riferimento al valore nominale del buono pari a 10,00 euro, che come abbiamo detto non può essere frazionato (conseguentemente possono essere acquistati e utilizzati complessivamente in un anno fiscale 1.740 buoni del valore di 10 euro nominali); Calcolo: 10000/0,58= 17240 ( Arrotondato); 2)utilizzando il lavoro accessorio esclusivamente per le altre tipologie: 13.330 euro lordi, se facciamo riferimento al valore nominale del buono pari a 10,00 euro, che come abbiamo detto non può essere frazionato (conseguentemente possono essere acquistati e utilizzati complessivamente in un anno fiscale 1.300 buoni del valore di 10 euro nominali); Calcolo: 10000/0,75= 13.330 ( Arrotondato); - utilizzo del lavoro accessorio sia per l'attività dell'impresa sia per le altre tipologie: l'ammontare lordo dovrà essere calcolato in funzione dei due precedenti punti, tenendo conto che in un anno fiscale l'impresa familiare può spendere per lavoro accessorio 10.000 euro netti. Riteniamo non corretto il valore lordo generico di 13.333 euro riportato dall'Inps nella circolare n. 17/2010.

3 sistemi voucher telematico; voucher cartaceo; voucher presso le tabaccherie;

voucher telematico – procedura; 1)il committente si registra presso l'Inps (sportelli dell'Istituto; sito internet dell'Inps; contact center Inps/Inail; tramite l'associazione di categoria abilitata); 2) il prestatore di lavoro si registra presso l'Inps (con gli stessi canali di cui sopra esclusa l'associazione di categoria) e riceverà da Poste italiane la carta (Inps card) sulla quale sarà possibile accreditare gli importi della prestazione (se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato); 3) il committente prima dell'inizio dell'attività di lavoro accessorio richiede all'Inps il buono lavoro (attraverso il sito Inps ovvero attraverso il contact center 803.164) fornendo : a)l'anagrafica del lavoratore e il codice fiscale; b) la data di inizio e fine presunta della prestazione lavorativa; c) il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; d) il numero dei buoni (singoli o multipli); -adempie in tal modo alla comunicazione preventiva. 4) l'Inps girerà l'informazione all'Inail (il committente dovrà fornire all'Inail eventuali successive variazioni attraverso il contact center ovvero tramite fax 800.657657 ovvero attraverso la relativa procedura telematica); Le procedure sono di due tipi (circ. Inps n. 88/2009): Le imprese familiari, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività dell'impresa, per cui si utilizzano i buoni a contribuzione ordinaria, devono utilizzare esclusivamente la procedura telematica. In caso però di acquisto telematico dei voucher tramite il sito www.inps.it, nella sezione Servizi on line - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, il committente assolve contestualmente anche gli obblighi di comunicazione preventiva all’Inail e, dunque, dovrà comunicare appositamente all’Inail solo le eventuali variazioni (cessazione o modifica del periodo di lavoro).

voucher telematico – procedura; 5) il committente dovrà versare il corrispettivo del voucher tramite modello F24 (sezione Inps con codice sede, codice fiscale e causale LACC) oppure a mezzo conto corrente postale 89778229 ovvero con pagamento on line tramite addebito su conto corrente postale Bpio/Bpol o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard; 6)il committente, al termine della prestazione, comunica all'Inps l'effettivo utilizzo del voucher; 7)l'Inps paga il compenso al prestatore ed effettua l'accredito dei contributi nella gestione separata e provvede a versare il premio assicurativo all'Inail; -è prevista la procedure telematica per la impresa familiare che utilizza il lavoro accessorio a contribuzione non agevolata(33%-fpld) è prevista la procedure telematica, indicate nella Circ. Inps 1.12.2008, n.104 per la impresa familiare che utilizza il lavoro accessorio a contribuzione non agevolata(33%-fpld) Coloro che intendono svolgere per il 2008 lavoro occasionale di tipo accessorio per attività di vendemmia di breve durata e a carattere saltuario devono accrediTELEMATICA tarsi presso l’Inps scegliendo uno dei seguenti canali: contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); Internet, collegandosi al sito “www.inps.it” nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio; sedi Inps; Centri per l’Impiego (CPI). Successivamente, l’interessato riceverà l’apposita carta magnetica Inps Card con cui potrà riscuotere i compensi spettanti. • • Anche il committente deve procedere alla propria registrazione prima di avviare il reclutamento dei lavoratori. Potrà così richiedere all’Inps i voucher fornendo i dati necessari con i quali assolverà contestualmente anche agli obblighi nei confronti dell’Inail. • Per il pagamento delle prestazioni, il datore di lavoro dovrà versare l’equivalente dei buoni utilizzati attraverso una delle seguenti modalità: .. tramite modello F24; tramite versamento su conto corrente postale; tramite pagamento on line per mezzo del sito www.inps.it. • Al termine del lavoro il committente dovrà dichiarare l’entità della prestazione svolta e l’Inps, dopo avere verificato che siano state versate le somme necessarie a garantire la copertura economica, avvia la procedura di pagamento del lavoratore. • Infine, l’Inps procederà all’accredito dei contributi presso la Gestione Separata.

voucher cartaceo - 1)contact center – telefono; 2) tramite fax ; il committente può ritirare il carnet dei buoni su tutto il territorio nazionale, presso le sedi Inps provinciali esibendo la ricevuta del pagamento dell'ammontare del voucher, effettuato sul conto corrente postale 89778229 intestato all'Inps DG Lavoro occasionale acc; il committente comunica preventivamente all'Inail (prima dell'inizio dell'attività) i dati del lavoratore attraverso 3 modalità alternative: 1)contact center – telefono; 2) tramite fax ; 3)via telematica; il committente, prima di consegnare i buoni al lavoratore per la prestazione resa, deve provvedere ad intestarli (riempiendo gli appositi spazi: Codice fiscale committente - Codice fiscale lavoratore - data prestazione - firma committente); il prestatore potrà riscuotere il buono presso qualsiasi ufficio postale; l'Inps provvede ad accreditare i contributi nella gestione separata e a versare i premi all'Inail(a seguito della comunicazione da parte delle Poste dell’avvenuto pagamento); I buoni cartacei non utilizzati possono essere presentati all'Inps che disporrà, a favore del committente, un bonifico per il loro contro valore. VOUCHER CARTACEO I committenti che optano per questa procedura potranno, dopo aver fatto un versamento su conto corrente postale di una somma di importo equivalente, ritirare buoni del valore nominale di € 10,00 presso le sedi provinciali dell’Inps oppure presso uffici postali selezionati (quest’ultima possibilità solo per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia). • I buoni possono essere ritirati anche dalle associazioni dei datori di lavoro agricoli munite di apposita delega. • I datori di lavoro potranno così utilizzare i buoni (appositamente intestati al lavoratore) per il pagamento delle prestazioni: buoni che potranno essere incassati presso qualsiasi ufficio postale. •A seguito della comunicazione da parte delle Poste dell’avvenuto pagamento, l’Inps provvederà all’accredito dei contributi presso la Gestione Separata.

Dna inail I committenti di prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno l'obbligo di comunicare all'Inail, prima dell'inizio della prestazione: - i propri dati anagrafici e codici fiscali; - i dati del lavoratore ed il relativo codice fiscale; - il luogo dove si svolgerà la prestazione; - la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. La comunicazione che il committente deve effettuare all'Inail prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro stesso, senza necessariamente limitarlo ai successivi 30 giorni come precedentemente disposto. Situazione, questa, che obbligava il committente a rifare la comunicazione una volta superati i primi 30 giorni di lavoro. Con riguardo alla posizione di quei committenti che hanno inviato la denuncia di inizio attività all’Inail, comunicando l’avvio della prestazione nella stessa giornata dell’informativa, non pare ci saranno problemi di “lavoro sommerso” (l’evidenza pubblica è stata offerta e il termine preventivo entro cui operare la comunicazione non risulta definito per legge), se non a seguito di prova testimoniale o documentale che il lavoro sia iniziato in precedenza.

dna

Variazione dati

Circ. 38 /2010 ML

voucher cartaceo Con la nota del 7.9.2009, l'Inail, al fine di permettere ai committenti di adempiere alla comunicazione preventiva (prima dell'inizio della prestazione) dei dati relativi al luogo ed al periodo della prestazione ed i dati anagrafici propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro (cessazione o modifica del periodo), ha reso disponibile un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce (sito Inail, sezione punto cliente). Il predetto canale si è aggiunto a quelli già esistenti del : Fax n. 800.657.657 Contact center (Inps / Inail) n. 803164. L'Inail, con la nota del 23 novembre 2009, consente ai committenti di lavoro occasionale accessorio di rivolgersi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile al numero 803.164 nei consueti orari di servizio, al fine di effettuare, per il loro tramite, la comunicazione preventiva e le successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni occasionali accessorie. Per tale fine è stata attivata un'applicazione telematica che permette agli operatori del Contact Center di accedere alla procedura relativa alla comunicazione preventiva (cd. Dna) ed alle eventuali, successive variazioni. Dette procedure sono state confermate con la nota del 5 febbraio 2010. Con la medesima nota è stato altresì comunicato l'aggiornamento dell'elenco dei codici di lavoro occasionale accessorio uniformandoli ai criteri adottati dall'Inps.

Dna telematica Il committente non iscritto negli archivi Inail, che voglia inviare o rettificare le DNA dei soggetti con cui instaura un rapporto occasionale di tipo accessorio, dovrà seguire il seguente iter: 1)collegarsi al sito www.inail.it; selezionare “Registrazione”; accedere alla sezione “Registrazione Utente Generico”; compilare la mappa dei suoi dati nella maschera “Registrazione utente generico” specificando di essere un soggetto non iscritto all’Inail; cliccare su “salva”; il committente riceverà una mail con l’indicazione di una password (l’oggetto della mail sarà “Registrazione utente generico”); entrare nel sito www.inail.it indicando il proprio codice fiscale e la password ricevuta; selezionare, nell’area Punto Cliente, la funzione “Ditte non Inail” - “Anagrafica”(nuova ditta) e compilare i dati anagrafici; sarà attribuito un Codice Ditta e un pin (4 cifre); selezionare l’applicazione “DNA lavoro accessorio” e procedere all’inserimento dei dati da comunicare. .. Il committente non iscritto negli archivi Inail, che voglia inviare o rettificare le DNA dei soggetti con cui instaura un rapporto occasionale di tipo accessorio, dovrà seguire il seguente iter .. collegarsi al sito www.inail.it; selezionare “Registrazione”; accedere alla sezione “Registrazione Utente Generico”; compilare la mappa dei suoi dati nella maschera “Registrazione utente generico” specificando di essere un soggetto non iscritto all’Inail; cliccare su “salva”; il committente riceverà una mail con l’indicazione di una password (l’oggetto della mail sarà “Registrazione utente generico”); entrare nel sito www.inail.it indicando il proprio codice fiscale e la password ricevuta; selezionare, nell’area Punto Cliente, la funzione “Ditte non Inail” - “Anagrafica”(nuova ditta) e compilare i dati anagrafici; sarà attribuito un Codice Ditta e un pin (4 cifre); selezionare l’applicazione “DNA lavoro accessorio” e procedere all’inserimento dei dati da comunicare.

voucher presso le tabaccherie Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato, individuabile tramite una apposita vetrofania, i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo. Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'Inps, utilizzando i seguenti canali: 1)Contact center Inps-Inail n. 803164; 2)sito www.inps.it, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale; 3) presso una sede Inps. Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta registrato, il prestatore è invitato a rivolgersi alla sede Inps. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione. N.B. L'Inps, con il comunicato 13.11.2009, proprio al fine di incentivare il ricorso al lavoro occasionale accessorio, ha reso noto che partirà, a breve, una fase sperimentale durante la quale gli interessati potranno acquistare i voucher anche presso le tabaccherie (la sperimentazione è già iniziata nelle Regioni Lombardia e Veneto).Le imprese familiari, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività dell'impresa, per cui si utilizzano i buoni a contribuzione ordinaria, devono utilizzare esclusivamente la procedura telematica. Premessa - Il sistema di regolazione dei "Voucher" per il lavoro occasionale di tipo accessorio ha fatto registrare un notevole sviluppo, raggiungendo il numero di 5 milioni di buoni lavoro equivalenti da 10 Euro venduti. Al fine di potenziare il servizio di distribuzione e gestione dei voucher, attraverso una maggior capillarizzazione dei punti di vendita, si è intervenuti ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti, dotati di una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale, con la creazione dei Punti di emissione autorizzata (Pea). Lo scorso 26 marzo è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Istituto e la Fit (Federazione italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio - che aderiscono all'operatore informatico-finanziario individuato da Fit - i servizi inerenti la gestione dei voucher, in considerazione dell'affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e dell'esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali. Dal 17 maggio 2010 il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro sarà attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa, che interesserà via via circa tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale. Modalità operative - Il servizio di emissione e vendita dei voucher in tabaccheria e di pagamento degli stessi al prestatore di lavoro presso la rete dei tabaccai aderenti, è effettuato secondo modalità tecniche-operative che sostanzialmente ricalcano il flusso operativo attualmente in uso da parte dell'Istituto, tramite un processo centralizzato gestito da Inps. La procedura di acquisto dei voucher e di riscossione risulta notevolmente semplificata. Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato, individuabile tramite una apposita vetrofania, i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo. Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'Inps, utilizzando i seguenti canali: Contact center Inps-Inail n. 803164; sito www.inps.it, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale; presso una sede Inps. Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta registrato, il prestatore è invitato a rivolgersi alla sede Inps. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione. Per completezza si allega la documentazione tecnica che illustra le modalità operative del servizio gestito dai tabaccai aderenti (facsimile del voucher, delle ricevute, dei messaggi informativi ai committenti e prestatori) e le informazioni che verranno esposte e distribuite presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati. Ruolo delle Sedi omissis In caso di smarrimento o furto di buoni lavoro, occorso ad un committente, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti, la Sede può effettuare la stampa di un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica dei dati relativi all'acquisto e della validità dei voucher. Se lo smarrimento o il furto di buoni lavoro interessa un prestatore, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti, la Sede può effettuare la stampa di un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica della dichiarazione di inizio prestazione effettuata dal committente e della pagabilità dei voucher. Per l'effettuazione di queste operazioni è stata predisposta un'apposita procedura, accessibile da Intranet/processi/ soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio. In Intranet è pubblicato il Manuale Poa-Pea, che illustra le funzionalità di utilità per gli operatori delle sedi. Per segnalare eventuali problemi e per richieste di chiarimenti è possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica lavoro.occasionale@inps.it.

Prestazioni a sostegno del reddito Le prestazioni di lavoro accessorio non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità, Anf, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.). SI INFORTUNIO SUL LAVORO Prestazioni Inail L'art. 70 del Tu Inail prevede la facoltà per l'Istituto di richiedere al datore di lavoro di anticipare al lavoratore l'indennità per inabilità temporanea. Nella nota n. 6464/2010, viene chiarito che tale facoltà non deve essere esercitata dall'istituto nei confronti dei committenti di lavoro occasionale di tipo accessorio. In questi casi, va invece applicato l'art. 100 del Tu Inail che garantisce l'erogazione da parte dell'Istituto di acconti sulla indennità di temporanea assoluta, a decorrere dal ventesimo giorno da quello dell'infortunio. Da ultimo viene trattata la questione dell'infortunio sul lavoro, nella particolare ipotesi in cui il committente non abbia inviato la comunicazione di inizio attività all'Inail. Viene stabilito che, diversamente da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Dm 12 marzo 2008, l'Inail non sia tenuta ad attivare l'ipotesi di regresso e a richiedere al committente di restituire l'ammontare delle prestazioni liquidate a seguito dell'infortunio. In questo caso non appare opportuno fare ricorso alla procedura Rivalse in quanto tale procedura si aziona nel momento in cui c'è una responsabilità del datore di lavoro nel determinarsi dell'evento lesivo. In tutti questi casi, la sede Inail competente provvederà a invitare il soggetto indicato dalla disposizione a restituire le somme liquidate. In caso di inottemperanza, la questione sarà segnalata all'avvocatura della sede Inail per le azioni conseguenti. _____

-Pubblico - stato / regione/ provincia / comune / camere commercio / scuole ordine e grado/ agenzie -sport cultura fiere carità emergenza solidarietà -ENTE LOCALE- comune / u comuni / consorzio comune/ comunità montana giardinaggio pulizia manutengo edifici strade parchi monumenti Pensionato Part time Eino 25 ammortizzatori QUALI PRESTATORI QUALI ATTIVITA’ COMMITTENTE LIMITI COMPENSO

Vantaggi del lavoro accessorio Gli aspetti da valutare sono pertanto il costo retributivo e il costo degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali. il compenso, come per le prestazioni di lavoro autonomo, e` stabilito dall’accordo tra le parti e, in assenza, secondo le previsioni dell’art. 2222 cc.(assenza di un riferimento normativo utile per la determinazione del compenso ) Il vaucher di 10 euro non remunera la singola ora di lavoro. Il prestatore nel corso del lavoro accessorio non matura ferie/rol/ex festività/13/14 TFR con riflessi positivi sul costo del personale Il contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio si presta molto a essere confrontato con la prestazione autonoma occasionale e con forme di lavoro subordinato flessibili come ad esempio il lavoro intermittente. Una comparazione economica tra le tre tipologie contrattuali evidenzia gli eventuali vantaggi del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Vantaggi del lavoro accessorio Il rapporto di lavoro accessorio non richiede: formalità contrattuali ( CONTRATTO INDIVIDUALE/INFORMATIVA PRIVACY/MODELLO TFR 2) obblighi assicurativi(vedi autoliquidazione premi)/contributivi diretti da parte del committente(vedi uni-emens); adempimenti comunicativi ai centri per l'impiego; adempimenti certificativi (Cud) ovvero dichiarativi (mod. 770) in capo al committente; l'emissione di prospetti paga (Lul) e/o note per l'erogazione dei compensi; la registrazione delle ore/presenze di lavoro. il rapporto di lavoro accessorio richiede invece l'obbligo della comunicazione preventiva all'Inail (Dna lavoro accessorio), anche attraverso la procedura Inps "voucher telematico".

Vantaggi del lavoro accessorio L’importo corrisposto come compenso per lavoro accessorio e` esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di inoccupato/disoccupato del prestatore di lavoro; il lavoratore accessorio mantiene lo status di soggetto a carico dei familiari non incidendo tali compensi nella determinazione del limite di E. 2.840,51 (valore anno 2010 di mantenimento dello status di familiare a carico per altri redditi da lavoro). Per quanto attiene lo status di disoccupazione il compenso da lavoro accessorio infine non incide nel limite dei E. 4.800,00 (reddito di lavoro autonomo) e E. 8.000,00 (reddito di lavoro dipendente o assimilato) ai fini del mantenimento dello status di disoccupazione particolarmente ambito da quei lavoratori interessati a proporsi al mercato del lavoro portatori di requisiti soggettivi ai fini di agevolazioni contributive (art. 8, c. 9, legge n. 407/1990) e che per prestazioni marginali preferiscono un rapporto non ufficiale. Parimenti, per i lavoratori percettori di sostegno al reddito, il compenso da lavoro occasionale accessorio nei limiti di E. 3.000,00 per anno fiscale non fa venir meno il trattamento percepito dal lavoratore.

Lavoro occasionale accessorio e lavoro autonomo occasionale(costo del personale) Lavoro autonomo occasionale(NON PENSIONATO/NON AVENTE ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE) – ARTICOLO 2222cc 1)Compenso lordo (costo aziendale): E. 6.373,00; Contributi a carico collaboratore( 26,72% x1/3=8,91% ); su 6373-5000 =1373; - 1373 *8,91%=123; (arrotondato) Reddito diverso( articolo 67 c1 lett. L))- 6373 al 20% = 1274,6 [Ritenuta fiscale al 20%]: 1274,6 (COD 1040 in f24); Compenso netto: E. 5.000,00 (6373-123-1274,6= 4975,4); 2)Contributi a carico del committente(26,72X2/3= 17,81%)SU 1373 = 244,00. 3) IRAP- 6373+244 AL 3,9%=258,06; -Costo totale del lavoratore autonomo occasionale: 6373 +244+258,06 =6875,06. Lavoro autonomo occasionale per natura (art. 2222 c.c.) L'obbligo contributivo alla Gestione Separata scatta per le prestazioni che producono un reddito superiore a 5.000 euro. Il contributo si versa solo sulla parte eccedente. Per queste prestazioni di lavoro non è previsto alcun obbligo di iscrizione all'Inail a prescindere dall'importo e dalla durata della prestazione. Il contributo si applica solo sui compensi previsti e non anche sui rimborsi spese indicati nella ricevuta I redditi prodotti sono inquadrati tra i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera l) del Tuir. Il sostituto di imposta applica solo la ritenuta di acconto fissa del 20%. Il prelievo della predetta ritenuta si applica anche su eventuali rimborsi spese richiesti al committente. costituita «dal compenso lordo erogato al lavoratore dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura». Il termine «fattura» utilizzato nella circolare non va interpretato in senso tecnico atteso che, come è noto, i lavoratori autonomi occasionali non emettono tale documento. Si ritiene, infatti, ci si debba riferire alle «ricevute» che generalmente vengono emesse in occasione del pagamento dei compensi. Ne consegue, dunque, che in presenza di spese da addebitare al committente la base imponibile fiscale e quella previdenziale sono diverse: la prima, rappresentata dall'importo complessivamente addebitato al committente (comprensivo di spese); la seconda, invece, rappresentata dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro (al netto quindi delle spese). Uniemens F24 Certificazioen comensi 770 anf

Lavoro occasionale accessorio e lavoro autonomo occasionale(costo del personale) Prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio; Compenso lordo (costo aziendale): E. 6.667,00 Contributi oneri assicurativi e costo servizio(25% SU 6667= 1.667,00) Compenso netto: E. 5.000,00 Comparazione costi: A fronte di un compenso netto di 4975,4 euro il lavoratore autonomo occasionale(2222cc) costa al committente 6875,06 euro; A fronte di un compenso netto di 5000 euro, il lavoratore accessorio costa al committente 6667 euro;

Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente(costo del personale) La comparazione con il costo del contratto di lavoro intermittente deve preliminarmente considerare che tali lavoratori durante il periodo lavorativo, per il principio di non discriminazione contenuto all’art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, maturano ai fini retributivi tutti gli elementi economici diretti e differiti riproporzionati in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. I lavoratori intermittenti maturano in relazione alla attività lavorativa(chiamata/risposta alla chiamata) in relazione al criterio del pro- rata temporis : FERIE /ROL / EX FESTIVITA’ /MENSILITA’ AGGIUNTIVE / TFR.

esempio Supponiamo che per consuetudine il committente remuneri con un voucher di E. 10,00 una prestazione di un’ora di un lavoratore accessorio; Confrontiamo il costo del lavoro del lavoratore accessorio con il costo di una ora di lavoro intermittente. Lavoro accessorio: 10 euro meno 25%= 7,5 netti. Lavoratore intermittente Operaio, A TEMPO DETERMINATO(CODIFICA UNIEMENS 1FD -HO) : Intermittente con CCNL terziario Confcommercio(impresa fino 15dip); Settore contributivo ditta -commercio sotto i 50 cuaf ridotta;

esempio Operaio 4 livello con paga h di 8,61; Periodo di paga di settembre del 2010; 921,46(paga base)+524,22(contingenza)+2,07(EDR)=1447,75; 1447,75(paga mensile) / 168(Coef. mensile CCNL) =8,61 (PAGA H);

esempio Retribuzione oraria: E. 8,61 Ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a): E. 8,61 * 8,33% X 2 = 1,43 [ ferie(173,33) ] + [ Rol + ex festività (56 + 32 )]=261,33 261,33/ (168 X12=2016)= 0,1296 X 8,61 = 1,11; 8,61+1,43+1,11= 11,15 ( IMP PREVIDENZIALE) 11 X 9,19% = 1,01 ( contributi c/dipendente) -10,14 (imponibile fiscale) 10,14 X 23% = 2,33. (imposta lorda) - Il lavoratore non ha detrazioni art 12 e 13 dpr 917/86; -11,15- 1,01 – 2,33 = 7,81 [NETTO in busta]; COSTO ditta : RETRIBUZIONE LORDA : E. 11,15 CONTRIBUTI DITTA - 26,93% x11,15 ; = 3 euro PREMI INAIL – 11,15 TASSO 4 [per 1000] + 1% =0,04 Tfr [11,15 /13,5 = (0,82 )] - [0,5% su 11,15 (0,05)] = 0,77 (Incidenza Irap) 11,15 + 3 + 0,77 x3,9%= 0,58 ; NB – non si applica la disciplina del cuneo fiscale essendo un contratto a Tempo determinato. Totale costo di 1 H, a seguito dell’utilizzo del lavoro intermittente 15,54; [11.15+3+0,04+0,77+0,58 ] = 15,54

ESEMPIO Costo di 1 h- Lavoro accessorio : NETTO prestatore = 10 euro- [25% di 10] = 7,5 netto; Costo ditta = 10 euro ; Lavoratore intermittente: NETTO lavoratore subordinato =7,81 ; Costo ditta = 15,54 ;

Nome autore: ROBERTO VINCIARELLI.