Ordinamento costituzionale spagnolo
Excursus storico Dalla Costituzione liberale di Cadice alla fine della dittatura militare di Francisco Franco
Partiti politici presenti: Restaurazione della Monarchia(Juan Carlos di Borbone) ed elezioni per le Cortes nel giugno 1977 Partiti politici presenti: Unione Centro Democratico Partito socialista operaio spagnolo Partito comunista Partiti nazionalisti catalani e baschi Alleanza popolare
Segue Il testo costituzionale fu elaborato da una Commissione del Congresso, sottoposto a referendum popolare e promulgato dal Sovrano il 27 dicembre 1978.
Titolo preliminare e Titolo I Artt.1 e 2:riferimento alla forma di Stato ed alla forma di governo. Art.6:partiti politici Art.7:sindacati Art.10: dignità della persona Classificazione dei diritti in base al livello di garanzia(v.art.53 e art.81): Regolamentazione da parte della legge organica e recurso de amparo(Cap.IISez.I) Regolamentazione da parte della legge ordinaria e ricorso d’incostituzionalità(Cap.II.Sez.II) Ispirano l’attività legislativa, giudiziaria ed amministrativa; possono essere difesi solo davanti alla giurisdizione ordinaria(Cap.III)
Federalismo c.d.asimmetrico Ripartizione di competenze:artt.148 ,149 Cost.e gli Statuti delle Comunità Autonome Competenze esclusive dello Stato o delle Comunità Autonome Competenze ripartite:nelle materie nelle quali la Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva solo su alcune potestà(ad es. art.149.1.7,art.149.1.8) Competenze concorrenti(ad es. art.149.2)
Titolo II:La Corona Il Re è il Capo dello Stato, è il simbolo della unità e stabilità del Paese(art.56). Tutti i suoi atti(v.artt.62 e 63) sono controfirmati dal Presidente del Governo, dai ministri competenti o eccezionalmente, nei casi di proposta del Presidente del Governo, della nomina di questi, dello scioglimento automatico delle Camere ex art.99 Cost.,dal Presidente del Congresso(art.64)
Titolo III:Le Cortes Congresso dei Deputati 350 membri(da un minimo di 300 ad un massimo di 400)eletti con il sistema proporzionale a liste chiuse, la circoscrizione elettorale plurinominale è costituita dalla Provincia, la ripartizione dei resti avviene con il metodo d’Hondt, vi è una soglia di sbarramento del 3% a livello provinciale. Senato 264 membri:4/5 eletti nelle Province, 1/5 eletti dalle Assemblee legislative delle Comunità Autonome(art.69). Sistema elettorale maggioritario con il metodo del voto limitato
Titolo IV:Il Governo Preminenza del Presidente del Governo Formazione del Governo(artt.99 e 100) Nomina del Presidente del Governo(art.99) Proposta del Presidente del Governo da parte del Sovrano(atto controfirmato dal Presidente del Congresso) Esposizione del programma politico al Congresso dei Deputati da parte del candidato Pres.Governo Fiducia a maggioranza assoluta o, trascorse 48 ore dalla prima votazione, a maggioranza semplice Nel caso in cui neppure la maggioranza semplice sia stataraggiunta, spetterà al Sovrano proporre altre personalità Se dopo 2 mesi dalla I votazione nessun candidato avrà ottenuto la fiducia del Congresso, il Monarca dovrà sciogliere le due Camere(atto controfirmato dal Pres.del Congresso).
Titolo V:I rapporti fra il Governo e le Cortes Mozione di sfiducia costruttiva(art.113). Deve contenere anche il nome del candidato alla Presidenza del Governo il quale, in caso di esito positivo, sostituirà il Pres.Governo censurato. Deve essere votata per appello nominale e si richiede la maggioranza assoluta. Questione di fiducia(art.112) Legittimato a porla è il Pres.Governo(la deliberazione del Consiglio dei Ministri è obbligatoria ma non vincolante). Si richiede la maggioranza semplice per il conseguimento della fiducia. In caso di reiezione della fiducia il Governo deve dimettersi(non può proporre lo scioglimento anticipato delle Cortes) e si deve procedere alla designazione del Pres.Governo ex art.99Cost(art.114).
Segue Scioglimento anticipato(art.115Cost.) Proposto dal Pres.Governo al Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri(obbligatoria ma non vincolante). Lo scioglimento può interessare una o ambedue le Camere(finora tutti i decreti di scioglimento hanno interessato ambedue le Camere). Limiti:non deve essere in discussione una mozione di censura, non deve essere stato dichiarato uno degli stati speciali di allarme, eccezione o assedio di cui all’art.116 Cost, non vi può essere un nuovo scioglimento prima che sia trascorso 1 anno dal precedente.
Titolo IX:Il Tribunale costituzionale Composizione 12 membri nominati dal Re(art.159): 4 su proposta del Congresso(con la maggioranza dei 3/5 dei membri), 4 su proposta del Senato(con la stessa maggioranza),2 proposti dal Governo, 2 proposti dal Consiglio generale del Potere giudiziario(organo di governo della magistratura).Durata 9 anni. Organizzato in Salas (6 giudici ciascuna) e in sezioni, articolazioni interne delle Salas (3 giudici) Funzioni(art.161) Giudizio sulla costituzionalità di leggi e di atti con forza di legge dello Stato e delle Comunità autonome(anche dei regolamenti delle Cortese delle Assemblee delle CA), degli Statuti delle C.A. A)ricorso presentato dal Presidente del Governo, dal Defensor del pueblo(Alto Commissario delle Cortes, da queste designato per la difesa dei diritti contenuti nel titolo I), da 50 deputati o 50 senatori, dai Governi e Parlamenti delle C.A (art.162) B)in via incidentale da un organo giudiziario(art.163).
Segue:Funzioni del Tribunale costituzionale Giudizio sulla costituzionalità dei Trattati internazionali(art.95): Controllo preventivo Ricorso presentato dal Governo o da una delle due Camere Tutela dei diritti e delle libertà enunciati all’art.14 ed alla sez.1 Cap.II Cost. Recurso de amparo Possono presentare il ricorso:qualsiasi persona fisica o giuridica , il Difensore del popolo o il Pubblico Ministero(artt.161 e 162,B).Sono impugnabili gli atti amm.vi e giurisdizionali.
Segue:funzioni del Tribunale costituzionale Giudizi sui conflitti di competenza tra Stato e Comunità Autonome e tra queste ultime. Giudizi sui conflitti tra organi costituzionali dello Stato. Giudizi sui conflitti in difesa delle autonomie locali(Comuni e Province) contro le leggi dello Stato e delle C.A. che considerino lesive della propria autonomia.(l.org.n.7 del 1999).