La bonifica dei siti contaminati Federico Peres B&P– Avvocati

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La bonifica dei siti contaminati Federico Peres B&P– Avvocati Università Padova La bonifica dei siti contaminati Federico Peres B&P– Avvocati

ACQUE DI FALDA CSV CSR obblighi diritti onere reale Sito non contaminato definizioni Misure di prevenzione Sito potenzialmente contaminato Misure di riparazione CSV Messa in sicurezza d’emergenza Sito contaminato CSR Messa in sicurezza operativa Messa in sicurezza permanente Analisi di rischio sito specifica Sito con attività in esercizio Sito dismesso PROCEDURA OPERATIVA A SEGUITO DI INCIDENTE Bonifica in aree di Piccole dimensioni PROCEDURA SU SEGNALAZIONE AUTORITA’ ACQUE DI FALDA obblighi proprietario diritti proprietario onere reale privilegio speciale

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI principali novità MODIFICHE CHE SODDISFANO LEGITTIME ESIGENZE DETTATE DALL’ESPERIENZA PRATICA E IN SINTONIA CON IL SISTEMA COMUNITARIO Abbandono del criterio tabellare (CSC) Introduzione dell’analisi di rischio sito specifica (CSR) Più importanza agli interventi da adottare nell’immediato posti anche a carico del proprietario o gestore non responsabile Più importanza alla comunicazione dell’evento da parte del responsabile la cui omissione viene sanzionata penalmente Emersione del sommerso (anche le contaminazioni storiche possono far scattare la procedura d’urgenza) Incentivazione degli accordi di programma Maggiore impegno della P.A. nella ricerca del responsabile Più tutela per il proprietario non colpevole (infruttuoso esperimento verso il colpevole e azione di rivalsa) Disciplina transitoria per rimodulare gli interventi in corso

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI principali novità MODIFICHE CHE POTREBBERO RISULTARE IN CONTRASTO CON I PRINCIPI GENERALI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA Gestione troppo agevolata della bonifica (M.S.O.) per i siti in attività Reato legato al superamento dei soli VCSR Anagrafe praticamente inutile Poca importanza al ripristino ambientale

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI principali novità OCCASIONI MANCATE Ancora escluse le aree agricole Mancata autorizzazione sostituiva per le opere connesse agli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza Mancata soluzione per la bonifica dei siti sottoposti a sequestro Mancata disciplina dettagliata per le Conferenze dei siti di interesse nazionale

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 239 PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE La disposizione resta sostanzialmente invariata È prevista la caratterizzazione in caso di abbandono quando si accerti il superamento dei valori di attenzione

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 265 comma IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro 180 gg. da tale data, può essere presentata all’autorità competente ADEGUATA RELAZIONE TECNICA al fine di RIMODULARE GLI OBIETTIVI di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L’autorità competente esamina la documentazione e dispone le avarianti al progetto necessarie.

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 265 comma IV aspetti controversi sul regime transitorio esistono disposizioni del nuovo dlgs che si applicano automaticamente alle bonifiche in corso? La rimodulazione è una facoltà o è necessario proporla sempre e comunque? In caso di mancata sostituzione automatica delle nuove norme ai procedimenti in corso, la rimodulazione può essere proposta anche per le fasi che precedono la presentazione dei progetti? Come avverrà (se avverrà …) il trasferimento delle competenze dai Comuni alle Regioni?

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 239 norme non abrogate Quali sono le norme abrogate? Art. 17 dlgs. n. 22/97? DM n. 471/99? Art. 3 comma 32 l.n. 549/95? legge finanziaria per il 1996 l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di avere presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione,prima della contestazione della violazione di legge

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 240 (1) DEFINIZIONI Concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) Concentrazioni soglia di Rischio (CSR) Sito non contaminato Sito con attività in esercizio Sito dismesso

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Aspetti controversi Può definirsi sito con attività in esercizio anche quello la cui futura destinazione al termine della bonifica sarà verde pubblico (parco)? Rilevanza e individuazione dei fenomeni antropici nella definizione dei CSC

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 240 DEFINIZIONI Misure di prevenzione Misure di riparazione Messa in sicurezza d’emergenza e condizioni di emergenza Messa in sicurezza operativa Messa in sicurezza permanente

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 240 (1) Aspetto controverso La messa in sicurezza permanente va applicata esclusivamente in caso di siti con attività non in più in esercizio?

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 240 (3) DEFINIZIONI Inquinamento diffuso Analisi di rischio sito specifica

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Aspetto controverso E’ ancora ammissibile una bonifica che intenda rispettare i CSC o bisogna necessariamente perseguire il raggiungimento dei CSR?

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 241 REGOLAMENTO AREE AGRICOLE Permane l’esclusione dal sistema (questa volta ‘consacrata’ in una norma specifica) Rinvio al un DM

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 241 Un’indicazione interpretativa può essere fornita dal recente dm di attuazione sulle terre e rocce da scavo, art. 5 comma 3 Sino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per le terre e rocce da scavo di cui all’art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree si applica quanto previsto dal comma 1 (vale a dire: RISPETTO DEI LIMITI DI COLONNA B)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE Obbligo di adozione (24 h) delle necessarie misure di prevenzione e obbligo di immediata comunicazione La stessa procedura anche in caso di contaminazioni storiche se potenzialmente pericolose qualora ad individuare la contaminazione sia il proprietario o il gestore il suo obbligo è contenuto nell’art. 245 Indagine preliminare sui parametri pggetto dell’inquinamento (ma per le contaminazione storiche si individuano caso per caso)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 Aspetto controverso E’ davvero possibile rispettare la tempistica per gli interventi e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 242? Ed invero entro 3 gg. si dovrebbe: Effettuare la prima comunicazione; Attuare le misure di riparazione Compiere l’Indagine Ambientale Preliminare (con possibile estensione in caso di eventi pregressi) Ottenere i risultati analitici Se i CSC non sono superati, effettuare il ripristino Comunicare con autocertificazione il mancato superamento dei CSR

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (2) PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE Se a seguito dell’indagine preliminare emerge il superamento di anche un solo valore di CSC nuova IMMEDIATA comunicazione sulle misure di prevenzione e sulla messa in sicurezza d’emergenza Dopo 30 gg. si presenta il piano della caratterizzazione

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (2) Aspetti controversi Il nuovo T.U. (norme ed allegati) non fornisce adeguati chiarimenti sull’indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento da compiersi, sempre e comunque, nell’immediatezza del fatto; in particolare: Non è indicato il termine entro il quale procedere Non è indicato il rapporto da intrattenere con gli Enti Non sono indicati i criteri e modalità Non è chiaro – circa gli inquinanti – il momento in cui si dovrebbe passare da quelli tipici dell’episodio recente a quelli diversi per la contaminazione storica

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (4) ASPETTO CONTROVERSO L’autorizzazione costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione: permane il problema legato alle autorizzazioni (scarichi ed emissioni) per le opere connesse agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza DEROGA PER LE BONIFICHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (5) PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…) Sulla base delle risultanze della caratterizzazione (confermato il superamento dei VCSC) si passa all’Analisi di Rischio sito specifica per determinare i VCSR SE I VCSR NON SONO SUPERATI LA PROCEDURA SI CHIUDE (tuttavia la conferenza può prescrivere un programma di monitoraggio)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (6) PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…) diversamente SE I VCSR SONO SUPERATI Entro 6 mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio si presenta il progetto operativo degli interventi di BONIFICA MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE e ove necessario le ulteriori misure di riparazione e ripristino

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (7) PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…) Anche per gli interventi di bonifica, M.S.O. e M.S.P. vale il principio dell’approvazione sostituiva di ogni altro provvedimento di assenso, nulla osta ecc. Con il provvedimento di approvazione sono determinate le garanzie finanziarie in misura non superiore al 50% del costo stimato per l’intervento Individuazione delle BATNEEC nell’allegato 3 Disciplina particolarmente favorevole per i siti con attività in esercizio (M.S.O.)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (4) ASPETTO CONTROVERSO Per quanto tempo debbono essere mantenute le garanzie finanziarie in caso di messa in sicurezza operativa? Debbono garantire anche gli interventi di bonifica (o di messa in sicurezza permanente) da realizzare quando il sito non sarà più in esercizio?

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (8) PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE (SEGUE…) PER FAR EMERGERE IL SOMMERSO Nel caso di eventi avvenuti anteriormente dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito al fine di determinare l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (4) ASPETTO CONTROVERSO A chi è rivolta questa disposizione? Chi è l’interessato? Il responsabile o il proprietario/gestore? E’ un obbligo o una facoltà? Esiste la sanzione in caso di omissione?

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 243 ACQUE DI FALDA Ammesso lo scarico, con o senza previo utilizzo in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso (quindi, forse, non necessariamente nella stessa azienda, il che rileva nel caso di siti di interesse nazionale) nel rispetto dei limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. Possono essere scaricate in rete fognaria? Se sì – come sembra corretto – con quali limiti? Quelli dettati dal gestore o (sempre e comunque) quelli per lo scarico in acque superficiali Ammessa la reimmissione previo trattamento

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 243 ASPETTI CONTROVERSI Cosa accade nei siti dove non è possibile effettuare il riutilizzo e/o dove non esiste una rete fognaria dove effettuare lo scarico? Permane la distinzione acque/rifiuti? Sopravvive l’orientamento della Corte di Giustizia (sentenza settembre 2004)?

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 244 ORDINANZE NUOVA COMPETENZA: SPETTA ALLA PROVINCIA (non più al Comune) ADOTTARE L’ORDINANZA DIFFIDA RILEVANZA ESPRESSA ALLE INDAGINI PER IDENTIFICARE IL RESPONSABILE (recepimento dell’univoco orientamento giurisprudenziale) MARGINE DI DISCREZIONALITA’ IN FAVORE DELLA P.A. SE E QUALI INTERVENTI ESEGUIRE (SOLO SE NECESSARI) IN CASO DI INERZIA DEGLI OBBLIGATI O DEGLI INTERESSATI

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 244 La giurisprudenza precedente sull’ordinanza di bonifica: Il proprietario dell’area, che non sia anche individuato come responsabile dell’inquinamento, non può essere il destinatario dell’ordinanza di bonifica (TAR Lombardia sez. I, 13.02.01 n. 987; TAR Emilia Romagna, Bologna sez. II, 06.03.2001 n. 191); L’ordinanza deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lombardia, sez. I, ord. 07.03.01 n. 711); Occorre un’adeguata istruttoria (TAR Lombardia sez. I, 13.02.01 n. 987)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 245 OBBLIGHI DI INTEREVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE Le procedure POSSONO essere attivate dal PROPRIETARIO o ALTRO SOGGETTO INTERESSATO; costoro possono anche intervenire in qualunque momento per realizzare gli interventi Ad ogni modo il PROPRIETARIO o il GESTORE che rilevi il superamento deve darne comunicazione alle autorità competenti ed attuare le sole misure di prevenzione. A questo punto la Provincia si attiva per individuare, assieme al Comune, il responsabile In caso di attivazione da parte del proprietario o altro soggetto interessato la tempistica potrà essere ridefinita con la Regione caso per caso

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 245 OBBLIGO ANCHE PER IL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE È in linea con l’orientamento più recente del Consiglio di Stato che ha posto l’accento sulla materiale disponibilità dell’area connessa alla effettiva possibilità (e quindi obbligo) di attivare le m.i.s.e. Consiglio di Stato 16.11.05 n. 6406 e 02.04.2003 n. 1678

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 246 ACCORDI DI PROGRAMMA CHI PROCEDE CON LA BONIFICA PUO’ DEFINIRE MODALITA’ E TEMPI MEDIANTE UN ACCORDO DI PROGRAMMA DA SOTTOSCRIVERE ENTRO SEI MESI DALL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO 12 MESI SE SI TRATTA DI SITI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI PIU’ REGIONI 18 MESI SE SI TRATTA DI SOGGETTI CHE HANNO PIU’ SITI DISLOCATI NEL TERRITORIO NAZIONALE 18 MESI SE SI TRATTA DI PIU’ SOGGETTI INSEDIATI ALL’INTERNO DELLO STESSO SITO DI INTERESSE NAZIONALE

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 247 SITI SOGGETTI A SEQUESTRO Il P.M. o il G.I.P. ha la FACOLTA’ (e non l’obbligo) di consentire l’accesso al sito

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 247 Aspetti di rilevanza penale CONFERMATO IL REATO DI OMESSA BONIFICA … ma solo se sono superati i VCSR E’ SANZIONATA ANCHE L’OMESSA COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 242 (solo quella del primo comma o anche quella del terzo?) SI POTRA’ PRESENTARE DOMANDA DI OBLAZIONE Torna importante il tema dell’obbligo a carico del proprietario non colpevole: sembra che la sanzione non lo riguardi poiché il suo obbligo è contenuto nell’art. 245 (che però richiama, quanto al solo procedimento, l’art. 242)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (4) ASPETTO CONTROVERSO Il reato è previsto solo in caso di superamento dei VCSR; i VCSR sono determinati sulla base di un’analisi di rischio sito specifica che tiene conto della destinazione e dell’utilizzo attuale del sito; se cambia la destinazione e l’utilizzo i VCSR vanno rideterminati. La sanzione prevista per il superamento dei soli VCSR non appare conforme al principio ‘chi inquina paga’

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 248 CONTROLLI Obbligo (a carico di chi?) di trasmettere tutta la documentazione a Provincia ed ARPA La CERTIFICAZIONE compete alla Provincia che la rilascia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA Con la certificazione si ha lo svincolo delle garanzie finanziarie

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 242 (4) ASPETTO CONTROVERSO La certificazione da parte della Provincia del completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa potrebbe avvenire in un futuro molto lontano; ciò significa che sarà praticamente impossibile ottenere la certificazione se si sceglie la strada della MISO

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 249 AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI Si applicano le procedure semplificate di cui all’allegato 4 Cambiano i parametri per qualificarle tali Procedura più snella Mise = bonifica Non occorrono autorizzazioni per le mise

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 250 BONIFICA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE E’ previsto l’obbligo per il Comune di realizzare d’ufficio gli interventi, avvalendosi di soggetti pubblici o privati da selezionare con procedure ad evidenza pubblica (che però non sono state richiamate nell’art. 252 per i siti di interesse nazionale) Esigenza di coordinamento con l’art. 244 (interventi che risultassero necessari)

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 251/252 CENSIMENTO E ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE NON riguarda i siti CONTAMINATI NON riguarda nemmeno i siti nei quali il procedimento di bonifica è aperto MA solo i siti già sottoposti a interventi di bonifica (da coordinare con i piani regionali di gestione rifiuti) L’annotazione nel CDU vale solo se sono superati i VCSR SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 253 ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI L’onere reale opera solo se gli interventi sono realizzati dal Comune Le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale (viene meno quello generale), sempre alla condizione che gli interventi siano eseguiti dal Comune L’onere reale e il privilegio nei confronti del proprietario NON COLPEVOLE possono essere esercitati ‘solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile OVVERO che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del soggetto medesimo ovvero la loro infuttuosità IL PROPRIETARIO CHE SPONTANEAMENTE ESEGUE GLI INTERVENTI HA DIRITTO DI RIVALERSI SUL RESPONSABILE PER LE SPESE E IL MAGGIOR DANNO

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Due novità di estremo interesse per il proprietario non responsabile La P.A. potrà invocare l’applicazione dell’onere reale solo dopo aver infruttuosamente esperito le azioni di recupero del credito verso il responsabile recepimento delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza in materia che, pur non avendo mai potuto affermare ciò che oggi la norma sancisce chiaramente, ha sempre evidenziato che l’attuazione del principio ‘chi inquina paga’ avrebbe dovuto condurre la PA a concentrarsi, innanzitutto, verso l’individuazione dell’effettivo responsabile

Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI art. 253 La giurisprudenza “Il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 22/97 e dal DM n. 471/99 prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate gravano in primo luogo sul soggetto che ha cagionato l’inquinamento, a parte i casi in cui è ipotizzabile una responsabilità diretta del proprietario dell’area per l’esercizio di attività pericolosa (art. 2050) o per culpa in vigilando (art. 2051 c.c.). Solo nel caso di inerzia o di non individuabilità del responsabile dell’inquinamento, se il proprietario dell’area o altri soggetti non intervengono spontaneamente, tali attività sono svolte d’ufficio dalla PA che gode del privilegio speciale immobiliare sulle aree anche in pregiudizio dei terzi acquirenti; sulle aree inquinate è altresì imposto un onere reale. Ne consegue che il proprietario dell’area non inquinatore non è obbligato alla bonifica, né può essere destinatario di un ordine in tal senso, mentre lo è l’inquinatore e in sua sostituzione la PA” (TAR Lombardia sez. I, 13.02.01 n. 987)

Azioni esperibili prima della riforma (ma in caso di Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI AZIONI CIVILI PER IL RECUPERO DEL CREDITO Azioni esperibili prima della riforma (ma in caso di vendita di sito contaminato) l’acquirente, non consapevole della situazione di inquinamento, può agire in giudizio nei confronti del venditore deducendo: Inadempimento contrattuale; Fatto illecito extracontrattuale; Vizio del consenso (dolo o errore); Arricchimento senza causa

Seconda interessante novità per il proprietario non colpevole Titolo V BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI AZIONI CIVILI PER IL RECUPERO DEL CREDITO Seconda interessante novità per il proprietario non colpevole il proprietario, anche se consapevole della situazione di inquinamento creata da terzi (venditore o terzo estraneo), salvo che l’atto di cessione non preveda specifiche limitazioni, può agire IN RIVALSA nei confronti del RESPONSABILE. Quale azione alla base? Quale il termine di prescrizione e la sua decorrenza?