LA VALUTAZIONE PRATICA DELLO STRESS IN AZIENDA ALLA LUCE DELLA LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 18 NOVEMBRE 2010 Gabbi dott. Marco
I più stressati in Italia: Gran Bretagna 27% Germania 25% Francia 24% I più stressati in Italia: Professionisti 40% Tecnici 35% Manager 32% Lo stress é il secondo problema sanitario legato all’attività lavorativa
Riferimenti normativi Art. 28 comma 1 e comma 1-bis D.Lgs. 81/08 Obbligo della valutazione del rischio come da quanto previsto Art. 28 comma 1 e comma 1-bis D.Lgs. 81/08 entro 1 agosto 2010 entrerà in vigore la valutazione del rischio stress lavoro correlato prevista dal D.Lgs. 81/08 Art. 28 – comma 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
Riferimenti normativi Art. 28 comma 1 e comma 1-bis D.Lgs. 81/08 Obbligo della valutazione del rischio come da quanto previsto Art. 28 comma 1 e comma 1-bis D.Lgs. 81/08 in realtà è stato differito al 31 dicembre 2010 l’entrata in vigore la valutazione del rischio stress lavoro correlato prevista dal D.Lgs. 81/08 Ai sensi dell’art. 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 … omissis.”.
Nuova legislazione prevenzionale Art.28 comma 1 D.Lgs. 81/08 Nuova legislazione prevenzionale 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. R. Fisico R. Biologico R. Chimico R. MMC … Età Genere Stress lavoro-correlato Altri Paesi
Art.28 comma 1 D.Lgs. 81/08 Nuova legislazione prevenzionale Modello operativo per la gestione del rischio stress lavoro-correlato evidenziato nella Guida Operativa del Coordinamento delle Regioni
Riferimenti normativi Brevemente, possiamo trovare altri riferimenti nel D.Lgs. 81/08 o in altra normativa comunitaria .... Ad esempio tra le novità introdotte dal D.Lgs 81/08, di certo un ruolo di primo piano assume la definizione, mutuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di "salute" intesa quale "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità" (art. 2, comma 1, lettera o), premessa per la garanzia di una tutela dei lavoratori anche nei confronti dei rischi psicosociali.
Misure generali di tutela art. 15 D.Lgs. 81/08 b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro (art. 15 D.Lgs. 81/08); d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro (art. 3 D.Lgs. 626/94); d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo (art. 15 D.Lgs. 81/08); f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo (art. 3 D.Lgs. 626/94);
Indicatori “ergonomici” di lavoro Direttiva europea 90/270 sui rischi da VideoTerminali All’art.3 c.1 si dispone che: «I datori di lavoro sono tenuti a svolgere un’analisi delle postazioni lavorative al fine di valutare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto attiene ad eventuali rischi per la vista, disturbi fisici e problemi di stress mentale». Direttiva europea 93/104 e 00/34 in materia di Orario di lavoro All’art.8 in tema di durata del lavoro notturno, un termine particolare per i lavoratori notturni esposti a rischi particolari o a rilevanti tensioni di natura psichica o mentale. Direttiva europea 96/459 denominata “Direttiva macchine” e la successiva 98/37 All’Allegato I relativo ai Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza che «nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei principi dell’ergonomia» (oggi nella 06/42 nell’Allegato I punto 1.1.6. Ergonomia)
Accordo volontario europeo sul tema dello stress lavoro-correlato tra le parti sociali sul tema dello stress lavoro-correlato ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (Bruxelles 8 ottobre 2004) (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) Identificare se c’è un problema di stress lavoro-correlato può richiedere un'analisi dei fattori come l’organizzazione del lavoro e i processi (disposizioni di orario di lavoro, grado di autonomia, abilità e requisiti professionali dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro ed ambiente (esposizione a comportamenti negativi, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza circa che cos’è previsto sul lavoro, prospettive di carriera, cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, incapacità di fare fronte alle richieste, percezione della mancanza di supporto, ecc.) [estratto punto 4].
Stress legato ad attività lavorativa: un problema importante Lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente Lo stress interessa quasi un lavoratore europeo su quattro Dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress Il numero di persone che soffrono di stress legato all’attività lavorativa è destinato ad aumentare. Sono sempre più numerose le persone colpite da problemi di stress sul luogo di lavoro. I motivi sono: innovazioni apportate alla progettazione, all’organizzazione e alla gestione del lavoro; contratti precari e precarietà del lavoro; aumento del carico di lavoro e del ritmo di lavoro; elevate pressioni emotive esercitate sui lavoratori; violenza e molestie di natura psicologica; scarso equilibrio tra lavoro e vita privata.
Stress legato ad attività lavorativa: un problema importante E’ probabile che il fenomeno aumenti in futuro a causa di alcuni cambiamenti in corso nel mondo del lavoro. Studi in questo senso della European Agency for Safety and Health at Work hanno individuato 5 aree di variabili che rendono emergenti i rischi psicosociali: utilizzo di nuove forme di contratti di lavoro (contratti precari) e l’incertezza e l’insicurezza del lavoro stesso (scarsità di lavoro); forza lavoro sempre più vecchia (poco flessibile e poco adattabile ai cambiamenti) per mancanza di adeguato turn-over; alti carichi di lavoro, con conseguenti pressioni sui lavoratori da parte del management; tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul lavoro; interferenze e squilibrio fra lavoro e vita privata. La rilevanza del rischio stress lavoro-correlato é ancora più evidente se si considera che lo stesso agisce anche come modulatore dei rischi tradizionali (agenti chimici, fisici, ecc.) aggravandone gli effetti. Molto rilevanti agli effetti stress possono risultare le differenze individuali di genere, età, estrazione culturale e tipologia contrattuale.
Stress legato ad attività lavorativa: un problema importante Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra: le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste Lo stress diventa un rischio per la sicurezza e la salute quando è prolungato nel tempo. Lo stress può portare a problemi di salute mentale e fisica. chiunque, a qualsiasi livello qualsiasi settore aziende di ogni dimensione Lo stress sul lavoro può colpire: Lo stress influisce: sulla salute e la sicurezza delle singole persone sulla salute delle imprese sulla salute delle economie nazionali Lo stress può mettere in pericolo la sicurezza sul luogo di lavoro e contribuire all’insorgere di altri problemi di salute legati all’attività lavorativa quali i disturbi muscolo-scheletrici. Lo stress incide in misura massiccia sul risultato economico di un’organizzazione.
Sintomi dello stress legato all’attività lavorativa A livello aziendale: assenteismo frequente avvicendamento del personale problemi disciplinari violenza e molestie di natura psicologica riduzione della produttività errori e infortuni aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche A livello individuale: reazioni emotive (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, ipocondria, alienazione, spossatezza, problemi relazionali con la famiglia) reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa propensione all’apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale) reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco, comportamento distruttivo) reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, ulcere peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione)
La valutazione del rischio concernente lo stress Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO GUIDA OPERATIVA Marzo 2010 Inoltre ... Nel mese di novembre 2010 ....
La valutazione del rischio concernente lo stress Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro LETTERA CIRCOLARE – 18/11/2011 prot. 23692 “Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress-lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modifiche e integrazioni.” Contenente ... Indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per la valutazione dello stress lavoro-correlato (in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e articolo 28, comma 1-bis, d.lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Infine recentemente ... 16
La valutazione del rischio concernente lo stress Ex ISPESL VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Edizione 2011
La valutazione del rischio concernente lo stress Vediamo di analizzare nel dettaglio le disposizioni presenti nella Lettera Circolare, che hanno notevolmente semplificato quanto emerso in precedenza nella valutazione del rischio stress lavoro correlato, definita dalla guida operativa del Coordinamento Tecnico Interegionale del marzo 2010. La condizione di stress insorge quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Però si considerano condizioni di stress lavoro-correlato solo quelle causate da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato é parte integrante della valutazione dei rischi. Quindi effettuata dal Datore di lavoro, avvalendosi dell’RSPP, con il coinvolgimento Medico competente dove nominato, previa consultazione del RLS/RLST. Indicare preliminarmente un percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio (pianificazione, misure eliminazione o riduzione del rischio). La valutazione deve prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio mansioni o partizioni organizzative).
La valutazione del rischio concernente lo stress VALUTAZIONE PRELIMINARE Valutazione necessaria per individuare elementi di rischio da stress lavoro-correlato La valutazione del rischio stress lavoro-correlato si articola in 2 fasi. VALUTAZIONE APPROFONDITA Valutazione eventuale da attivare in caso che la valutazione preliminare e le misure di correzione adottate non hanno portato ad una riduzione dello stress lavoro-correlato
La valutazione del rischio concernente lo stress FASE 1 Valutazione indicatori oggettivi e verificabili di stress al lavoro, ove possibile numericamente apprezzabili (compilazione di check list riguardanti indicatori aziendali, contenuto del lavoro, contesto del lavoro) Indicatori aziendali quali: Indici Infortunistici, Assenteismo, Assenza per malattia, Ferie non godute, Rotazione del personale, Cessazione rapporti di lavoro/Turnover, Procedimenti/ Sanzioni disciplinari, Richieste visite mediche straordinarie, Specifiche e frequenti lamentele formalizzate, Istanze giudiziarie (analisi di parametri omogenei individuati interni all’azienda misurati nel tempo) I Contenuto del lavoro analizzabile: Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro, Pianificazione dei compiti, Carico di lavoro – ritmo di lavoro, Orario di lavoro, Turni, Corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti II Contesto del lavoro individuabile ad esempio: Funzione e cultura organizzativa, Ruolo nell’ambito dell’organizzazione, Evoluzione della carriera, Autonomia decisionale – controllo del lavoro, Rapporti interpersonali sul lavoro, Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro, Comunicazione III
La valutazione del rischio concernente lo stress FASE 1 Valutazione indicatori oggettivi e verificabili di stress al lavoro, ove possibile numericamente apprezzabili (compilazione di check list riguardanti indicatori aziendali, contenuto del lavoro, contesto del lavoro) Estratto dalla Circolare Ministero del lavoro Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del 18/11/2010 “In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II, III che precedono. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni é possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori é rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.”
La valutazione del rischio concernente lo stress FASE 1 Valutazione indicatori oggettivi e verificabili di stress al lavoro, ove possibile numericamente apprezzabili (compilazione di check list riguardanti indicatori aziendali, contenuto del lavoro, contesto del lavoro) Assenza di elementi di rischio Il Datore di lavoro sarà tenuto a esplicitarlo nel DVR e prevedere un monitoraggio I risultati della valutazione preliminare stress lavoro-correlato possono portare a 2 situazioni diverse Presenza di elementi di rischio Il Datore di lavoro procederà alla pianificazione e alla adozione degli opportuni interventi correttivi Se gli interventi correttivi risultano inefficaci….
La valutazione del rischio concernente lo stress FASE 2 Valutazione approfondita dello stress lavoro-correlato attraverso strumenti di percezione soggettiva (questionari, focus group,, interviste semi-strutturate, ecc.) Estratto dalla Circolare Ministero del lavoro Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del 18/11/2010 “Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).” La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni é possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.”
La valutazione del rischio concernente lo stress FASE 2 Valutazione approfondita dello stress lavoro-correlato attraverso strumenti di percezione soggettiva (questionari, focus group,, interviste semi-strutturate, ecc.) Semplificazione per le piccole imprese prevista nella Lettera Circolare … Estratto dalla Circolare Ministero del lavoro Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del 18/11/2010 – NELLE PICCOLE IMPRESE “Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.”
La valutazione del rischio concernente lo stress FASE 1 FASE 2
La valutazione del rischio concernente lo stress Disposizioni transitorie e finali Nella sua “scarnezza” la Lettera Circolare, conclude con ultime disposizioni finali. La data del 31 dicembre 2010 deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine finale devono essere presenti nel DVR. Entro 24 mesi relazione di controllo dell’efficacia della metodologia per valutare eventuali integrazioni da parte della Commissione Consultiva. La modalità di effettuazione del monitoraggio saranno definite dalla stessa commissione. I Datori di lavoro che hanno già in precedenza eseguito la valutazione, secondo quanto previsto dall’Accordo europeo del 8/10/04, non devono ripetere l’indagine, ma sono tenuti unicamente all’aggiornamento nelle ipotesi previste dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08.
Criticità alla luce della Lettera Circolare Mancanza di qualsiasi riferimento alla figura del Medico Competente in caso di persistenza di Rischio elevato di stress. La sorveglianza sanitaria citata dalla Guida Operativa del Coordinamento Tecnico Interregionale non viene considerata. Non vengono presi in considerazione eventuali soggetti particolarmente sensibili e che richiedono una particolare attenzione che si inserisce nella sfera dello stress personale. Scarsa definizione dei giusti tempi di pianificazione delle fasi di analisi del rischio stress lavoro-correlato e delle opportune azioni di intervento. Scarso focus sulla figura del RLS nella valutazione del rischio (solo consultazione).
Ulteriori riflessioni sulla valutazione dei rischi Concetto dinamico di gestione del rischio contenuto nel D.Lgs. 81/08 La valutazione dei rischi é strettamente finalizzata alla prevenzione ed é soggetta ad un continuo aggiornamento in un circuito permanente VALUTAZIONE – PREVENZIONE – AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE Che prevede il coinvolgimento costante dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, nella logica della costruzione di un Sistema di Gestione della Sicurezza. Possono essere stabiliti alcuni concetti basilari della valutazione del rischio stress lavoro-correlato: A differenza di altri fattori di rischio, nel caso del rischio stress lavoro-correlato il pericolo potenziale esiste sempre. Quindi in tutte le aziende deve essere fatta la valutazione del rischio. La valutazione deve basarsi su elementi oggettivi che consentano di orientarsi da subito verso le azioni preventive.
Ulteriori riflessioni sulla valutazione dei rischi La valutazione deve addentrarsi ad analizzare gli aspetti dell’organizzazione del lavoro che possono essere affrontati e migliorati con azioni correttive. Il processo di valutazione deve essere promosso e gestito direttamente dal datore di lavoro o vertici aziendali, perché sia chiara la volontà dell’azienda di intervenire sull’organizzazione del lavoro. Gli strumenti di valutazione devono essere utilizzabili e gestibili direttamente dai soggetti aziendali (RSPP e medico competente) perché deve essere garantita la gestione del rischio e non una valutazione episodica. La valutazione deve imperniarsi sul coinvolgimento dei lavoratori e/o dei RLS. Processo di valutazione accompagnato da adeguate azioni formative all’interno dell’azienda e di tutti i soggetti coinvolti (lavoratori, preposti, dirigenti). Valutazione orientata a soluzioni, soprattutto di tipo collettivo. Esiste però la possibile necessità di “gestione dei singoli casi” (eventi sintomatologici). Deve essere prevista la verifica dei risultati ottenuti con i cambiamenti introdotti ed il monitoraggio periodico della situazione.
Ruolo dei servizi di vigilanza SPSAL Nella Guida Operativa Coordinamento Tecnico Interregionale si ritiene che la valutazione dei rischi deve corrispondere in forma esplicita alla realtà aziendale. Vengono elencati anche i punti che devono essere presenti per determinare un’adeguata valutazione del rischi stress lavoro-correlato. criteri e metodi di valutazione; figure aziendali coinvolte; descrizione dell’azienda e dell’attività lavorativa con particolare riguardo all’organizzazione del lavoro (orario di lavoro, organigramma, funzionigramma, ritmi, turni, ripetitività.....); individuazione dei lavoratori esposti al rischio per gruppi omogenei/partizioni organizzative; analisi del rischio e risultati; classificazione del rischio; livelli di approfondimento, se previsti e risultati; sorveglianza sanitaria, se prevista e protocollo sanitario; interventi di prevenzione e azioni di miglioramento comprese iniziative di promozione della salute dei lavoratori; il piano attuativo dei suddetti interventi con l’indicazione dei soggetti aziendali che vi devono provvedere; monitoraggio nel tempo ed aggiornamento periodico.
Riferimenti internet sull’argomento stress lavoro-correlato Maggiori informazioni sull’argomento stress sono ottenibili nel sito dell’ Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro. http://osha.europa.eu/it/topics/stress Inoltre prendere a riferimento la Guida Operativa per la VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO da parte del http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_lg_coord_interregionale.htm
Riferimenti internet sull’argomento stress lavoro-correlato La Circolare Ministero del lavoro Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del 18/11/2010 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro Guida per la Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato rintracciabile sul sito ex Ispesl (ora INAIL – Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca) Ex ISPESL http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/