Problematiche etiche del fine vita Martedì 21 aprile, Rudiano
Rianimazione insieme di interventi con cui si cerca di mantenere o di ristabilire le funzioni vitali (in particolare quelle cardiaca e respiratoria) temporaneamente cessate o fortemente attenuate o compromesse, per le più varie cause, così gravemente da far presagire, quando dovesse venir meno lo specifico soccorso sintomatico, l’ineluttabile verificarsi della morte a brevissima scadenza.
Il giuramento di Ippocrate Attribuito ad Ippocrate di Coo ( circa 460 a.C.- Larissa 377 a.C. ), pare certo che non sia antecedente al IV secolo a. C. Il giuramento antico: “ Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le mie forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto : …… regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio; mi asterrò dal recare danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna darò un medicinale abortivo …… In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario e da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell’esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario venga divulgato, ritenendo come un segreto cose simili ……”
Il giuramento di Ippocrate Il giuramento moderno (deliberato dal Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri il 23 marzo 2007): “ Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro : ……… di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale ; di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario ……
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona; di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico; di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica; di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; …… di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; ……
Posizione dello Stato italiano Articolo 622 del Codice Penale : “ Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.”
Accanimento terapeutico esecuzione di trattamenti di documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunga la presenza di un rischio elevato e/o una particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore sofferenza, in cui l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulti chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica.
Posizione dello Stato italiano Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: “ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge “. Nel 2001 l’ITALIA ha firmato (ma non ancora ratificato) la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina (L. 28 marzo 2001, n. 145) o Convenzione di Oviedo del 1997 che stabilisce che: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione“. Il CODICE di DEONTOLOGIA MEDICA, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che : “Il medico dovrà tener conto delle precedenti manifestazioni di volontà dello stesso.“
Per la Chiesa Cattolica il paziente può rinunciare all’accanimento terapeutico, che va distinto dall’eutanasia passiva, la quale al contrario non è mai ammessa : è pertanto una grave violazione della Legge di Dio. Diversamente, se le terapie sono straordinarie e sproporzionate rispetto ai risultati attesi, e dunque l’esito previsto non è la guarigione, bensì un prolungamento penoso della vita, non c’è colpa od omissione ed è legittimo sospendere le cure, poiché si ha solo la rinuncia all’accanimento terapeutico.. Posizione della Chiesa cattolica
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica : L’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia “ all’accanimento terapeutico.” Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.
Dichiarazione anticipata di trattamento (o testamento biologico) espressione della volontà da parte di una persona (testatore ), fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (CONSENSO INFORMATO) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali qualora la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere per motivi biologici.
Posizione dello Stato italiano Nonostante la Legge n. 145 del 2001 abbia autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di Oviedo, lo strumento della ratifica non è ancora stato depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa perché non sono stati emanati dal Parlamento Italiano i decreti legislativi previsti dalla Legge per l’adattamento dell’ordinamento italiano ai principi e alle norme della Costituzione. PER QUESTO MOTIVO L’ITALIA NON FA PARTE DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO.
Eutanasia Letteralmente buona morte, consiste nel procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. Può essere : - attiva diretta - attiva indiretta ( determinata come effetto collaterale di terapia ) - passiva ( determinata da omissione di trattamento ) - volontaria (richiesta dal diretto interessato ) - non-volontaria ( decisa da un terzo )
Suicidio assistito E’ l’aiuto medico ed amministrativo prestato ad un soggetto che ha deciso di morire mediante suicidio. Differisce dall’eutanasia per il fatto che l’atto di togliersi la vita è compiuto interamente dal soggetto stesso e non da terzi, che si occupano di assistere la persona per tutti gli altri aspetti : ricovero, reperimento e preparazione delle sostanze, gestione tecnica e legale del post-mortem
Omicidio del consenziente E’ un reato disciplinato dall’articolo 579 del Codice Penale E’ un omicidio che implica il consenso della persona uccisa e, per questo, è punito nell’ordinamento giuridico italiano con una pena ridotta, che, a seconda dei casi, va dai 6 ai 15 anni di reclusione.
Comunicato congiunto Società Italiana Cure Palliative e Federazione Cure Palliative 30 marzo 2015 Vista la perdurante confusione con cui vengono trattati, soprattutto sui mass media, i temi etici del fine vita, la SICP e la FCP hanno ritenuto opportuno puntualizzare nuovamente che la sedazione terminale/palliativa è una procedura terapeutica clinicamente appropriata ed eticamente lecita che si differenzia totalmente dall’eutanasia e dal suicidio medicalmente assistito.
Trattamento Sanitario Obbligatorio L’insieme delle procedure sanitarie normate e con specifiche tutele di Legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, conseguenti al rifiuto al trattamento del soggetto che soffra di una grave malattia psichiatrica o infettiva non altrimenti gestibile, a tutela della salute pubblica e sicurezza e/o della salute pubblica. Oltre che in ambito psichiatrico, interventi di T.S.O. possono essere effettuati, a tutela della salute, anche in campo infettivologico, come nel caso delle malattie infettive e contagiose per le quali esista l’obbligo di denuncia (Titolo V, L. n. 1265/1934) o per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge. IL T.S.O. può essere richiesto anche in tutti gli ambiti emergenziali in cui sia possibile richiedere il consenso al paziente e non sia possibile contattare eventuali parenti; inoltre può essere richiesto in caso di soggetto incapace o minorenne, dove si può sospendere la patria potestà del genitore.