DA SERVENTE A INFERMIERE

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Transcript della presentazione:

DA SERVENTE A INFERMIERE Dott.ssa Sonia Tonucci PESARO 3 maggio 2012

Dalla Scuola convitto per Infermiere 1925 Alla laurea in Scienze Infermieristiche 2001

Processo di professionalizzazione Legislazione professionale Sistema formativo

Processo di professionalizzazione Le innovazioni: Formazione universitaria D.M. 739/94, L. 42/99 L. 251/2000 Codice Deontologico

Processo di professionalizzazione FORMAZIONE 1° parte i nostri primi 40 anni 1925: R.D.L. 1832 - istituzione di “scuole convitto professionali per infermiere” e “Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale” per assistenti sanitarie visitatrici.. 1940: L. 1098 Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie e di igiene sociale, nonché dell’arte ausiliaria di puericultrice (specializzazioni – corso abilitante AFD – corso annuale puericultrice)

Processo di professionalizzazione 1940 - Regio Decreto 2 maggio n° 1310 Attribuzioni di indole amministrativa, organizzativa e disciplinare in ambito ospedaliero: controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione, dell’illuminazione e del riscaldamento … delle camere di degenza dei malati Attribuzioni assistenziali dirette ed indirette proprie dell’infermiera professionale, tanto nel campo ospedaliero quanto nell’esercizio privato: assistenza completa all’infermo, alle dirette dipendenze del medico Dietro ordinazione del medico, l’infermiera professionale può eseguire manovre o interventi: Coppette vescicanti, sanguisugio, intubazione d’urgenza

Processo di professionalizzazione Rapporto medico/infermiere nel 1940 Attività delegate

Processo di professionalizzazione i nostri primi 40 anni 1954: Legge 1046 - Istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici. 1 anno di corso per I.G. 1965: D.P.R. 775 - Modificazione dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma. Istituzione della Scuola speciale per Dirigenti dell’assistenza infermieristica. Prima in Italia per la formazione di infermieri dirigenti e docenti a vari livelli Durata biennale Requisiti di ammissione: maturità, I.P., anni di attività professionale, esame/colloquio Esami e tesi finale

Processo di professionalizzazione 2° parte D.P.R. 14 marzo 1974, n° 225 (Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 - Titolo V Mansioni dell'infermiere generico Attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo: programmazione dei propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze …; controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto; partecipazione alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell’assistenza; promozione di iniziative tendenti a soddisfare le esigenze psicologiche del malato …. Attribuzioni assistenziali dirette ed indirette: assistenza completa all’infermo; opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari; opera di orientamento e istruzione verso personale generico, allievi, personale esecutivo.

Processo di professionalizzazione Rapporto medico/infermiere nel 1974 Attività delegate

Processo di professionalizzazione evoluzione 1971: Legge 124 - Estensione al personale maschile dell’esercizio professionale di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta. Da “Scuole convitto” a “Scuole per infermieri professionali” Idoneità 3° anno scuola media superiore Età minima di ammissione: 17 anni Ostetriche, V.I. e I.G. ammessi al 2° anno 1973: Legge 795 - Ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25/10/67. livellamento su standard comuni a tutti i Paesi della CEE

Processo di professionalizzazione evoluzione 1975: D.P.R. 867 - Modificazioni all’ordinamento delle Scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento. Durata degli studi: 3 anni Elenco materie fondamentali e tirocini e relativo numero di ore (4610) 1980: Legge 243 - Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici. Soppressione dei corsi per I.G. (1954) e psichiatrici (1909)

Processo di professionalizzazione Cosa è accaduto dal 1975 al 1991 ? Mutamento della domanda sociale e di salute in termini qualitativi e quantitativi (ultratecnologia - medicina non convenzionale) Trasformazioni organizzative del SSN (DLgs 502/92) Maturazione della professione infermieristica (complessità tecnica e scoperta di potenzialità autonome e responsabili) e delle altre professioni sanitarie Aumento della delega da parte del medico verso l’infermiere Aumento della competenza dell’infermiere Maggiore consapevolezza circa la specificità professionale infermieristica Invecchiamento precoce del mansionario (D.P.R. 225/74) Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Legge 341/90)

Processo di professionalizzazione Modello di assistenza sanitaria centrata sul Cliente

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Art. 99 R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie). Art. 6 D.Lgs. n. 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 421/1992” , così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 517/1993 e dal D. Lgs. n. 229/1999. Legge n. 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. Legge n. 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”.

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) Distingueva coloro che operavano nel campo della sanità in tre categorie: -professioni sanitarie principali (medico chirurgo, veterinario, farmacista e, dal 1985, l’odontoiatra); -professioni sanitarie ausiliarie (levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata); -arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, tecnico sanitario di radiologia medica e infermiere abilitato o autorizzato).

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. Avvia il processo di “professionalizzazione” delle professioni sanitarie: - demandando al Ministro della sanità l’individuazione (attraverso specifici decreti) delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili (Art. 6, D.Lgs. n. 502/1992). - stabilendo che la loro formazione abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi per l’espletamento dei quali regioni e università attivano appositi protocolli di intesa

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Legge n. 42/1999 Elimina la suddivisione propria del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, accomunando le professioni sanitarie principali ed ausiliarie nell’unica dizione “professioni sanitarie”(art.1, L.n.42/1999) e abolendo i mansionari

La perdita dell’ausiliarietà

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Le leggi n. 42/1999 e n. 251/2000 La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". Segnano il definitivo abbandono del ruolo “residuale” proprio di tali professionisti riconoscendogli pari dignità rispetto alle già esistenti professioni della salute.

Legge 42/1999 art. 1 II comma Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie…….è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici……….

Legge 42/1999 art. 1 II comma ………fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 1, primo comma “Gli operatori della professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.

Art. 1, terzo comma Il Ministro della sanità…..emana linee guida per: l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; la revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Processo di professionalizzazione legislazione professionale …… Dal Mansionario al …….. Profilo Professionale Mansionario: atto regolamentare di carattere fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio professionale deve attenersi e quindi limitarsi. Profilo professionale: atto normativo di natura regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per l’esercizio della professione e che, concretamente, prevede un’ampia attribuzione di autonomi e responsabilità.

Processo di professionalizzazione legislazione professionale viene abolito il mansionario e vengono indicati tre criteri guida e due limiti. I criteri guida sono dati dal contenuto dei profili professionali, dalla formazione di base e post-base ricevuta e dal codice deontologico. la legge pone due limiti: 1) il limite delle competenze previste per i medici; 2) il limite delle competenze previste per gli altri professionisti sanitari laureati

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Profilo professionale dell'Infermiere D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Quattro i punti fondamentali del regolamento: 1) nell’ambito dell’assistenza sanitaria genericamente intesa esiste un campo specifico di intervento che è quello dell’assistenza infermieristica; 2) all’Infermiere vengono riconosciute come funzioni proprie la prevenzione, l’assistenza e l’educazione sanitaria; 3) l’Infermiere è un professionista a cui viene riconosciuta una metodologia specifica e peculiare d’intervento, autonomia e responsabilità professionale; 4) si riconosce all’Infermiere, responsabile dell’assistenza generale, la necessità di possedere ulteriori conoscenze teorico pratiche che verranno fornite con la formazione complementare.

Processo di professionalizzazione legislazione professionale Legge n. 251/2000Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle seguenti aree: - “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica”. - “Professioni sanitarie riabilitative”. - “Professioni tecnico-sanitarie”. - “Professioni tecniche della prevenzione”. Istituisce la nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario e la laurea specialistica (ora magistrale)

Processo di professionalizzazione legislazione professionale D.M. 29 marzo 2001 Classifica la professioni sanitarie nelle aree definite dalla L. n. 251/2000: 1. Prof.ni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico) 2. Prof.ni sanitarie riabilitative (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale) 3. Prof.ni tecnico-sanitarie (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale) 4. Prof.ni tecniche della prevenzione (Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario 29

Processo di professionalizzazione Il Codice deontologico dell'Infermiere  Approvato dal Comitato centrale della Federazione con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009  e dal Consiglio nazionale dei Collegi Ipasvi riunito a Roma nella seduta del 17 gennaio 2009 Il nuovo Codice deontologico si pone come alto strumento per perseguire la qualità dell’assistenza infermieristica e per manifestare le modalità cui gli infermieri vogliono impegnarsi, nell’agire professionale, per gli assistiti e l’intera collettività. Le norme del Codice deontologico fanno emergere a tutto tondo il profilo dell’infermiere italiano così come si è venuto delineando, sia sul piano giuridico, che dello status, che delle competenze, attraverso una straordinaria stagione di innovazione ed evoluzione professionale. Oggi l’infermiere italiano è a tutti gli effetti un professionista della salute a cui ogni cittadino può rivolgersi in un rapporto diretto, senza mediazioni e con la possibilità di cogliere la grande opportunità di ricevere un’assistenza infermieristica professionalizzata, pertinente e personalizzata. La relazione infermiere/assistito, rilevante e fondamentale per rispondere a esigenze di cura ed assistenza in costante e veloce evoluzione, si manifesta come una realtà significativa del sistema salute. Una realtà in grado di dare risposte innovative e competenti alla crescente domanda di percorsi assistenziali diversificati e di coniugare, sistematicamente e nel tempo, capacità di presa in carico, risposta strutturata ai bisogni dei singoli e della collettività, continuità assistenziale. Anche attraverso le norme di questo loro nuovo Codice deontologico, gli infermieri italiani manifestano l’impegno per un “saper essere” ad alta valenza etica, per un “saper assistere” ad alta valenza professionale e per attuarli al meglio ovunque.

Si parla di personalizzazione dell’assistenza E’ un diritto del cittadino Il D.M. 739/94, D.M. 740/94 La Legge 42/1999 - La Legge 251/2000 - Il Codice Deontologico

Personalizzare Dimensione della relazione con l’utente Dimensione organizzativa

Personalizzare significa - decidere con e/o sui pazienti in base alle loro preferenze, valori ed esigenze, - non è applicare il piano a tutti i pazienti, ma significa applicarlo ad alcuni con un contenuto di elevata discrezionalità.

Personalizzare/Standardizzare? Personalizzare e standardizzare non sono in contraddizione L’elemento che li integra è la conoscenza del paziente

Conoscere il paziente Solo conoscendo il paziente è possibile personalizzare, individualizzare, declinare le scelte assistenziali standardizzate sempre all’interno di quanto definito dalla letteratura.

Conoscere il paziente La conoscenza è avere la sensazione di aver compreso come reagisce agli interventi e come sta affrontando l’esperienza di malattia. La conoscenza è rilevante per il ragionamento clinico e l’assunzione delle decisioni.

Conoscere il paziente Solo conoscendo il paziente è possibile personalizzare, individualizzare, declinare le scelte assistenziali standardizzate sulla base delle specifiche preferenze, valori ed esigenze.

Conoscere il paziente Continuare a ragionare sui pazienti e prendere decisioni è l’unico modo per alimentare la competenza clinica e diventare infermieri esperti. Modello di apprendimento forte.

Chi è l’infermiere esperto è colui che è in grado di descrivere ciò che accade prima e dopo le cure padroneggia la conoscenza di quel gruppo di pazienti è in grado di anticipare le risposte e valutarle sa individuare le priorità

Personalizzare significa - Stare vicino, condividere spazi, gesti, progetti Arricchire le competenze cliniche la valorizzazione della competenza clinica riconoscimento dei risultati progetti di sviluppo professionale

Evoluzione ed estensione dei ruoli Infermieri generalista Infermiere esperto Infermiere specializzato (con Master )

Guardare al domani Avere un progetto professionale Personalizzare l’assistenza Preoccuparsi di trattenere gli infermieri vicino ai pazienti Investire sui giovani laureati Ipotizzare nuovi modelli organizzativi Fissare obiettivi sfidanti ………..

Comprendere il senso dei cambiamenti Consapevolezza delle opportunità Rendere visibili le risposte al cittadino/utente Consapevolezza del nostro ruolo nel sistema Consapevolezza che la professionalità si concretizza nella competenza specifica

Infermieristica Definizione di un oggetto di studio Adozione di un metodo e di un linguaggio tecnico condiviso La ricerca sono i requisiti per dichiarare l’infermieristica come scienza

Progettare Conoscenze teoriche Modalità applicative concrete: Tecniche professionali Atteggiamenti relazionali ed educativi La presa in carico assistenziale Contenuti ed abilità metodologiche Capacità di osservare ed interpretare la realtà Capacità di continuare ad apprendere Capacità di ricercare le evidenze scientifiche

INTENSITA’ DI CURA “CLINICA” INTENSITA’ ASSISTENZAILE Intensità di cura INTENSITA’ DI CURA “CLINICA” (Briani S., Cortesi E., 2007) Assegnare al malato il posto letto collocato nel settore più appropriato rispetto ai suoi bisogni assistenziali, legati alla tipologia di ricovero, alla condizione clinica e di dipendenza INTENSITA’ ASSISTENZAILE (Moiset C., Vanzetta M., 2009) Insieme di prestazioni infemieristiche che si riferiscono alle diverse dimensioni dell’assistenza in termini di intensità di impegno, quantità e qualità del lavoro dell’infermiere

COMPETENZA E INTEGRAZIONE DEI PROFESSIONISTI Organizzazione Sanitaria ORMN - La riorganizzazione per intensità di cura COMPETENZA E INTEGRAZIONE DEI PROFESSIONISTI La responsabilità clinica afferisce direttamente al Direttore dell’area specialistica Esempio area intensità di cura Chirurgica . Direttore Chirurgia - Luciano Landa, Direttore Ginecologia - Claudio Cicoli, Direttore Urologia - Valerio Beatrici. Il Coordinatore Infermieristico ha La responsabilità organizzativo gestionale, le funzioni di Bed Manager (oltre le funzioni proprie del ruolo) L’Infermiere Referente è responsabile dell’assistenza al paziente affidatogli e dei risultati del progetto assistenziale. Gli infermieri erogano prestazioni secondo programma e garantiscono la continuità assistenziale.

Per Concludere “Dopotutto, la formazione che ci viene data non ha che un unico scopo: Insegnarci a formare noi stesse, ad osservare, a pensare” Florence nightingale (1873)