Le imposte Lezione 13 Lezione 13- Le imposte.

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Le imposte Lezione 13 Lezione 13- Le imposte

1. Imposte correnti

Area fiscalità diretta In questa sede s’intende considerare esclusivamente le società di capitali IRES: Imposte sul reddito delle società (DPR 22 dicembre 1986 n. 917 IRAP: Imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

IRES

1.1 IRES – Regole generali PRESUPPOSTO (art 72) Possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie di cui all’art. 6 TUIR SOGGETTI PASSIVI (art 73 comma 1) società di capitali residenti nel territorio dello Stato; enti commerciali residenti nel territorio dello Stato equiparati ai fini del trattamento tributario alle società di capitali (inclusi i trust dal 2007); enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato; società ed enti non residenti nel territorio dello Stato.

1.1 IRES – Regole generali Periodo d’imposta (art. 76) l’IRES è dovuta per periodi d’imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma (salvo il riporto a nuovo di perdite e crediti d’imposta). Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo (differenza con altre imposte, es IVA e sostituti d’imposta, per anni solari). Vi sono rare deroghe (es. liquidazione di società). Aliquota (art. 77): 27,5%

costituisce il punto di partenza per il calcolo dell’imponibile 1.1 IRES – Regole generali Base imponibile (art. 83) Utile (perdita) netto risultante da conto economico + variazioni in aumento - variazioni in diminuzione = imponibile IRES (utile o perdita) costituisce il punto di partenza per il calcolo dell’imponibile Il reddito imponibile è basato sul risultato del conto economico dell’esercizio, ma presuppone variazioni in aumento e in diminuzione, per storno di ricavi o costi imputati in conto economico ma non rilevanti, o immissione di ricavi o costi rilevanti fiscalmente anche se non imputati. Tali rettifiche si rendono necessarie perché sono diverse le esigenze e finalità delle norme fiscali (prelievo tributario, gettito, certezza del diritto) e di quelle civilistiche (prudenza, diritti dei soci e dei creditori).

1.1 Riporto perdite pregresse La perdita fiscale derivante dall’esercizio di impresa è riportabile agli esercizi successivi ma comunque non oltre il quinto. Le perdite dei primi tre esercizi di attività possono essere riportate senza limiti di tempo. Dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 il riporto illimitato delle perdite dei primi tre esercizi è consentito solo se le stesse sono riferite ad una nuova attività produttiva.

1.1 IRES : Principali variazioni in aumento Imposte indeducibili Interessi passivi indeducibili Ammortamenti di beni materiali e immateriali eccedenti i limiti fiscali Liberalità Ammortamento, spese di manutenzione e minusvalenze su autovetture Ammortamenti e spese di utilizzo di telefoni e strumenti di telecomunicazione Accantonamenti indeducibili, svalutazioni crediti eccedenti i limiti fiscali Spese rappresentanza e omaggi, non inerenti, non documentate o eccedenti i limiti fiscali Emolumenti amministratori non pagati Spese manutenzione eccedenti il 5%, Perdite su cambi non realizzate

1.1 IRES : Principali variazioni in diminuzione Plusvalenze beni strumentali a tassazione rateizzata Utili su cambi non realizzati Dividendi Plusvalenze su partecipazioni (cd PEX) – e correlativa indeducibilità di minusvalenze PEX Riversamento di accantonamenti non dedotti in precedenti esercizi Riversamento di quote svalutazione crediti eccedenti i limiti di deducibilià

IRAP

1.2 IRAP : regole generali L’IRAP colpisce l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società … costituisce in ogni caso presupposto di imposta (art. 2). L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 1), salvo per una deduzione forfettaria del 10% (deroga introdotta nel 2008). L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio di ciascuna regione (art. 4). E’ dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi (art. 14).

1.2 IRAP : regole generali L’aliquota è stabilita da ciascuna regione, entro limiti di +/- 0,92 rispetto all’aliquota base del 3,9% (art. 16). L’aliquota deliberata dalle regioni per gli enti finanziari è generalmente quella massima (4,82%), salvo poche eccezioni. Dal 2009 in alcune regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio) l’aliquota è del 4,97%. La base imponibile per le imprese è determinata sulla base dei dati del conto economico, con regole diverse a seconda della tipologia di attività (e di schemi di bilancio) di ciascun soggetto.

2. Imposte differite

2.1 Imposte differite – aspetti generali D. lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 Riforma del diritto societario Art. 2423 c.c. Rappresentazione veritiera e corretta Art. 2423 bis c.c. Principio di competenza “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento” Nel bilancio devono essere recepite: le imposte (anticipate/differite attive) di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in corso; le imposte (differite/passive) di competenza dell’esercizio ma che si renderanno esigibili in esercizi futuri.

2.1 Imposte differite – aspetti generali L’iscrizione di imposte differite/anticipate deriva dalla esistenza di differenze tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività e/o passività ai fini fiscali. Il risultato civilistico lordo e il reddito imponibile possono assumere valori differenti a causa delle divergenze tra i criteri di valutazione previsti dalla normativa civile, che presiedono alla redazione del Conto Economico, e i criteri previsti dalle norme tributarie, che presiedono alla determinazione del reddito fiscale. Queste differenze possono essere: Temporanee - hanno o avranno effetti fiscali: sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi Permanenti - non hanno/non avranno effetti fiscali: non sono destinate ad essere riassorbite negli esercizi successivi

2.1 Imposte differite – aspetti generali Le differenze possono nascere tra: differenze cumulate tra risultato ante imposte e risultato imponibile (non per le differenze permanenti) civilistico e fiscale reporting package e civilistico differenze tra principi contabili attenzione alle rettifiche di consolidamento (differenze tra patrimonio netto consolidato e patrimoni netti delle società aggregate) consolidato

Grazie per l’attenzione