LA CAUSA DI SERVIZIO La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.
Normativa di riferimento: LA CAUSA DI SERVIZIO Normativa di riferimento: D.P.R. 461/2001
LA DOMANDA Domanda anche contestuale di riconoscimento causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità.
Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione Dopo avere effettuato le opportune indagini e redatto il rapporto informativo, l'Amministrazione dispone gli accertamenti sanitari presso le apposite Commissioni costituite presso Ospedali Militari
Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione - L'interessato potrà farsi assistere da un medico di fiducia. - Il verbale dell'Ospedale Militare costituisce provvedimento definitivo, tranne che per l'equo indennizzo e pensione privilegiata per i quali è obbligatorio il parere del Comitato Pensioni Privilegiate.
Termini per il ricorso Qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'Ospedale Militare, può ricorrere : al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento - inoltrare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento
Benefici derivanti da riconoscimento: Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità, ha diritto:
Benefici derivanti da riconoscimento: 1) alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute; 2) al rimborso delle spese di cura;
Benefici derivanti da riconoscimento: 3)all'abbreviazione dello scatto di anzianità: di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria; di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria.
Aggravamento della menomazione Equo indennizzo e cumulo In caso di aggravamento della menomazione che ha dato diritto all'equo indennizzo, entro 5 anni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo
Aggravamento della menomazione e cumulo Se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quelle in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato.