L’EUROPA TRA XI E XII SECOLO

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Transcript della presentazione:

Tra pluralismo altomedievale (secoli IX-XI) e riorganizzazione del XII secolo

L’EUROPA TRA XI E XII SECOLO Rinnovamento della società e nuova scienza del diritto Padoa Schioppa Il diritto nella storia dell’Europa, pp. 287 ss.

Trasformazione della società e dell’economia Estensione delle terre coltivate e introduzione di nuove tecniche agrarie Sviluppo dei commerci e dell’artigianato Incremento demografico

Trasformazione della società e delle istituzioni Riforma della Chiesa e degli ordini monastici Riaffermazione delle città come centro di organizzazione delle funzioni pubbliche e origine dei comuni cittadini e rurali Trasformazione dei rapporti feudali Formazione di strutture monarchiche nell’Italia meridionale, in Francia, in Inghilterra, in Castiglia …

La rivoluzione della fine dell’XI secolo Gli artefici - o i protagonisti - di una rivoluzione dimenticata: 1. La società e la nuova concezione della giustizia 2. I giuristi nel conflitto tra Impero e Chiesa 3. Le città Padoa Schioppa p. 64

1 - La società e una nuova concezione della giustizia I protagonisti 1 - La società e una nuova concezione della giustizia

Il Medioevo e il diritto Nell’età medievale a decorrere dalla fine dell’XI secolo, si impone in Europa una nuova concezione del diritto che parifica il diritto alla giustizia sulla base della definizione ulpianea del diritto come ars boni et equi Nell’XI secolo ha inizio la formazione di un vero e proprio diritto europeo e degli strumenti per la sua creazione ed evoluzione

Cultura giuridica Centri di studio vescovili (Attone da Vercelli sec. X) e monastici Della scuola istituita da Lotario a Pavia non rimangono tracce: il diritto non è una disciplina autonoma, ma rientra nell’insegnamento delle arti liberali Formazione di giudici e di notai nelle cancellerie e nelle corti giudiziarie Padoa Schioppa p. 64

Cultura giuridica XI secolo: scuola di Pavia Liber Papiensis (post 1054) Lombarda (1070) Expositio ad librum papiensem (1070) Padoa Schioppa p. 64

L’attività dei giudici-giuristi pavesi La sede dell’insegnamento è il tribunale, probabilmente quello di Pavia Nel corso dell’XI secolo e fino al 1070 si sono succedute almeno tre generazioni di giudici Per coordinare norme del diritto longobardo, franco e delle costituzioni imperiali tra loro contrastanti Per trovare soluzioni in caso di lacuna: rinvii al Codice, alle Istituzioni e alle Novelle di Giustiniano, perché il diritto romano è generale in caso di lacuna

Tecniche interpretative dell’ expositio ad librum papiensem L’interpretazione nel caso di orientamenti giurisprudenziali discordanti: Ad esempio: nell’exp. Ad Roth. 344 si discute se le sanzioni comminate da questo editto siano applicabili soltanto nel caso di danni provocati ad un campo altrui con cavalli e buoi o anche con piccoli animali come le pecore ……… Vedi fotocopia Liber Papiensis Roth. 344, con rinvii a Roth. 357 e a Iust. Inst. IX

……………………………………………………. ….. Sunt qui: vi sono alcuni giudici che ritengono che gli editti 344 e 345 di Rotari siano stati abrogati dal successivo editto 357 che avrebbe introdotto una disciplina meno punitiva perché prevede soltanto una composizione di 6 soldi Ma sbagliano (sed male arbitrantur) perché questo induce a interpretazioni contrarie all’equità e, in particolare, perché ci sarebbe una sanzione più grave per un danno parziale, rispetto a quella per la distruzione completa del foraggio ……………………………………………………. Vedi fotocopia Liber Papiensis Roth. 344, con rinvii a Roth. 357 e a Iust. Inst. IX

………. In questo caso l’interprete deve ricorrere al principio sancito nelle Istituzioni di Giustiniano: Numquam enim actiones (IUST. INST. 4.18.9)…. Le azioni soprattutto penali che riguardano una medesima fattispecie (nella specie il danneggiamento di un campo) non si annullano a vicenda, ma si sommano. Vedi fotocopia Liber Papiensis Roth. 344, con rinvii a Roth. 357 e a Iust. Inst. IX

I precedenti: richiesta di aiuto di Ottone III Imperatore ai giudici Roma dicembre 999 date mihi consilium de hoc quid faciendum sit

I precedenti: fin dal 1119 l’imperatore Enrico V contrappone Ius civile est omnibus commune Ius consuetudinarium non autem legitimum Chiama tra i propri consulenti Irnerio o Wernerius iudex bononiensis

Prima citazione del Digesto in giudizio: il placito di Marturi (= Poggibonsi - Si) del 1076 Placito di Marturi 1076: membri della corte giudicante sono il rappresentante della marchesa Beatrice di Canossa (gloriosissima domina dux) , Guglielmo giudice, Pepo legis doctor e molti altri Secondo il diritto vigente i diritti del monastero su una terra erano caduti in prescrizione Diversamente, in considerazione di una legge inserita nel Digesto (Lege Digestorum libris inserta considerata ( D. 4, 6, 26, 4)), i giudici garantiscono la restitutio in integrum perché la prescrizione quarantennale era stata interrotta dall’impossibilità di ottenere giustizia senza propria colpa, ma per diniego di giustizia. La citazione del diritto romano, considerato come diritto vigente, fa vincere la causa. I giudici non possiedono il testo del Digesto, che è mostrato dall’avvocato di parte

Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte di Enrico IV in una delle sue discese in Italia (1080-1084 / 1090-1094) Il giurista è Pepo, che insegnava in non si sa quale cattedra il Codice e le Istituzioni e si oppone all’applicazione del diritto vigente Roth. 14 e 130-137 Chiede l’applicazione della legge del taglione (Esodo 21.14 e 24; Levitico 24.17-21) fondata sul diritto naturale, richiamata anche da Isidoro da Siviglia e compresa nelle istituzioni (Inst. 4.18.5 lex Cornelia de sicariis: homicidas ultore ferro persequitur) e nel codice di Giustiniano = C.1.4.3.3 (Graziano e Teodosio a. 385): homicida et parricida quod fecit semper expectet Padoa Schioppa p. 64

Ricorso contro la sentenza di omicidio in un placito di Enrico IV in una delle sue discese in Italia (1080-1084 / 1090-1094) Rivendicare la par condicio di liberi e servi significava invocare non l’applicazione del diritto romano, ma la sua deroga I principi del diritto naturale primaevum, che rivendicavano l’originaria condizione di parità degli uomini) erano sanciti nel Digesto che Pepo non conosceva Padoa Schioppa p. 64

Cultura giuridica nei placiti:il placito di Garfagnolo (RE) del 1098 e Matilde di Canossa Possesso illegittimo di terreni della chiesa di San Prospero di Reggio Emilia da parte degli uomini de Vallibus Il primo giudizio è stato vinto dalla Chiesa, sulla base dei privilegi di donazione di Carlo Magno e del Codice, che assicuravano la titolarità dei beni pubblici ottenuti per concessione (donazione) delle pubbliche autorità Gli uomini de Vallibus presentano ricorso alla contessa di Canossa che impone che la causa sia decisa per duello, secondo le leggi di Carlo Magno Il duello si svolge con diversi colpi di scena, ma non si riesce a stabilire chi sia stato il vincitore e la causa termina con un non liquet.

Matilde di Canossa (1046 - 1111 o 1115) e Irnerio (1050 - 1130….) Dalla Cronaca di Burcardo e Corrado di Urpsberg (1125-1225) Su richiesta di Matilde di Canossa, Irnerio tra il 1125 e il 1138 avrebbe iniziato a renovare libros legum di Giustiniano Imperatore, che fino a quel momento erano stati trascurati (neglecti) e che nessuno studiava Padoa Schioppa p. 64

2 - i giuristi nel conflitto per il primato tra Impero e Chiesa I protagonisti 2 - i giuristi nel conflitto per il primato tra Impero e Chiesa

I territori della Chiesa

La riforma della chiesa Abbazia di Montecassino

Abbazia di Cluny (Borgogna) Fondata da Guglielmo di Aquitania nel 909 Appartenente all’ordine benedettino Diretta da un priore ottiene privilegi e immunità dal Pontefice Giovanni XI (909-935) nel 931. Controlla direttamente una fitta rete di monasteri che godono degli stessi diritti di immunità della casa madre Fig. I una ricostruzione dell’abbozia che fu distrutta nella rivoluzione francese Fig. 2 Il pontefice Urbano II, già monaco e priore di Cluny, benedice l’altare dell’abbazia

Le premesse della riforma: sec. X Attone vescovo di Vercelli (885-961): De pressuris ecclesiasticis Eliminare i laici dalle procedure di elezione dei vescovi Contro simonia e concubinato del clero Sottoporre i vescovi alla sola giurisdizione ecclesiastica Scuola di diritto canonico

Dall’XI secolo Movimento per la riforma della Chiesa contro il clero simoniaco e concubinario e contro l’interferenza dei poteri secolari nelle questioni ecclesiastiche Centro di irradiazione della riforma il monastero benettino di Cluny Maiolo a Pavia Pier Damiani (1051) Pontefice Niccolò II: riforma dell’elezione del pontefice (1059); equiparazione della simonia all’eresia; chiama i Normanni per liberare l’Italia meridionale dagli Arabi

Diffusione del monachesimo durante l’XI secolo

Diffusione del monachesimo durante il XII secolo

La lotta per le investiture Gregorio VII e Enrico IV Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)

GREGORIO VII Ildebrando di Soana, pontefice dal 1073 al 1085 1075 DICTATUSPAPAE(ierocrazia): Autorità del pontefice sui vescovi (e sul concilio) Autorità del pontefice sull’imperatore fino alla scomunica e allo scioglimento dei sudditi dall’obbligo di fedeltà 1077 scomunica di Enrico IV per aver alterato le regole sulle investiture sancite dalla Chiesa, revocata dopo la penitenza presso il castello di Canossa

Enrico IV a Canossa Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)

Enrico IV a Canossa

Collezioni canonistiche della fine dell’XI secolo: supremazia della curia papale su quelle locali e autonomia della Chiesa rispetto al potere secolare Ivo di Chartres (1040-1116), Vescovo di Chartres dal 1090 Nel 1090 è a Roma dove viene scritta la collezione canonistica detta Britannica (con la citazione di un centinaio di frammenti del Digesto) Scrive tra il 1094 e il 1095 la collezione detta Panormia (che utilizza la Britannica) e il Decretum (criterio interpretativo della distinctio per superare le contraddizioni all’interno delle fonti del diritto canonico)

I protagonisti 3 - Le città

Il ruolo della città nell’altomedioevo La definizione di città nell’enciclopedia (Etymologiae) di Isidoro da Siviglia risalente al VII secolo La città è una società, con il termine civitas si indicano gli abitanti, non le mura e gli edifici (urbs ipsa moenia vocantur; civitas non autem saxa sed habitatores vocantur)

La città nell’altomedioevo aveva conservato un ruolo e una funzione? Che cosa ne è della città nell’altomedioevo? Permangono: relativa concentrazione demografica, presenza di attività economiche strutturalmente diverse da quelle esercitate nelle campagne; mercato locale; ruolo amministrativo ed ecclesiastico Centro di continuità di funzioni giuspubblistiche e di nozioni pubbliche del potere; vocazione al coordinamento delle attività interne e del territorio (G. Sergi) Preminenza ideologica della vita urbana (Ch. Wickham) Nonostante la delocalizzazione della giustizia e la destrutturazione delle campagne

Si era conservata nell’altomedievo per i cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà???? Partecipazione attiva delle popolazioni locali nelle questioni giudiziarie relative al territorio Ad esempio : Gli arimanni di Arezzo nel 715 e la loro volontà in giudizio Et invitus nos …. Et si nos licet … gaudenter habere desideramus