Tavola rotonda: Riforma della Magistratura Onoraria: problematiche emergenti La figura di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni e di consigliere onorario presso la Corte d’Appello Joseph Moyersoen, Giudice onorario presso Tribunale per i minorenni di Milano e Segretario generale dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia Mercoledì 26 maggio 2010 Aula Magna presso Corte d’Appello di Milano
Struttura dell’intervento Breve excursus storico Contesto attuale Proposte future
Breve excursus storico 1. Art. 2 R.D.Lgs 1404/1934 prevede la presenza presso il TM e la CA di un componente privato, ossia di “un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia”; 2. Art. 4 del R.D. 12/1941 definisce il componente privato come esperto, appartenente all’ordine giudiziario; 3. Artt. 4 e 5 della L. 1441/1956 introduce la psicologia fra le discipline e stabilisce che gli esperti del TM sono due, un uomo ed una donna di almeno 30 anni, su quattro e della CA due su cinque; 4. Art. 14 D.P.R. 449/1988 introduce l’udienza preliminare con una composizione a maggioranza onoraria: un giudice togato e due onorari, di cui un uomo e una donna;
Breve excursus storico 5. Il CSM rispondendo ad un quesito, ha stabilito (1995) e poi confermato (2003) che il giudice onorario minorile esprime una situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un “cittadino idoneo” per le sue particolari competenze. Pertanto tale figura deve ricondursi nel comma 2 dell’art. 102 Cost. che prevede “Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”; 6. La delibera del CSM del 20 maggio 1998 precisa che nei collegi misti i giudici togati si distinguono per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte e riconosce che il possesso di conoscenze scientifiche extragiuridiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione, ma anche nell’attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni.
Contesto attuale Tre aree di competenza del giudice onorario minorile presso il tribunale per i minorenni I. Penale. Nell’udienza GUP il collegio è composto da 1 giudice togato e da 2 giudici onorari. Nell’udienza DIB, nell’udienza di riesame e nell’udienza di sorveglianza il collegio è composto da 2 giudici togati e da 2 giudici onorari. Art. 27 D.P.R. 448/1988 (lettera d delle disposizioni attuative) nella sospensione del processo e di messa alla prova del minore, il presidente del collegio ha il potere di delegare “ad altro componente del collegio” di sentire, senza formalità di procedura gli operatori sociali e il minorenne messo alla prova.
Contesto attuale Tre aree di competenza del giudice onorario minorile presso il tribunale per i minorenni II. Civile. Nelle Camere di Consiglio civili, in cui si tratta volontaria giurisdizione, adottabilità e contenzioso, il collegio è composto da 2 giudici togati e da 2 giudici onorari. In materia civile, l’attività istruttoria viene in gran parte delegata ai giudici onorari. Il contenzioso giudiziario riversato sui tribunali per i minorenni con l’entrata in vigore della L. 54/2006 sull’affidamento condiviso e la sua applicabilità alle coppie di fatto da parte dei tribunali per i minorenni (Cass. Ord. 8362/2007), nonché l’entrata in vigore nel 2007 della parte processuale della L. 149/2001 in materia di adozione e affidamento, hanno notevolmente aggravato la mole di lavoro della magistratura minorile togata e onoraria, senza peraltro che venisse previsto un incremento dell’organico.
Contesto attuale Tre aree di competenza del giudice onorario minorile presso il tribunale per i minorenni III. Amministrativa. Art. 25 R.D.Lgs 1404/1934 relativo agli interventi rieducativi nei confronti dei minori irregolari per condotta e per carattere. Artt. 29 R.D.L.vo 1404/34 e 23 L. 39/75 relativi ai cosiddetti prosiegui amministrativi, ossia agli interventi rieducativi nei confronti di soggetti con un’età compresa tra i diciotto e i ventuno anni. Anche tale settore comprende non soltanto la partecipazione alle udienze collegiali, ma anche l’attività istruttoria dei procedimenti a cui i giudici onorari vengono delegati dal giudice togato titolare. Rispetto agli amministrativi in cui l’intervento di carattere ri-educativo è incentrato sul minore (o neomaggiorenne per i prosiegui), ossia un soggetto con difficoltà relazionali, comportamentali e di inserimento sociale che richiedono un ascolto capace di cogliere i segnali di disagio, le rappresentazioni dei problemi e individuare progetti condivisi con i servizi del territorio e con i genitori, là dove costituiscono un riferimento significativo.
Contesto attuale Mandato di Giudice onorario minorile Durata. Un mandato ha durata triennale. Il mandato è sempre rinnovabile, salvo un triennio di sospensione a conclusione del terzo mandato. Composizione numerica. Presso il Tribunale per i minorenni di Milano, che ha come gli altri tribunali per i minorenni competenza distrettuale, vi sono sessanta giudici onorari di cui trenta uomini e trenta donne. Impegno professionale. E’ richiesta come impegno professionale, la presenza in tribunale di due o tre giorni settimanali. Formazione. All’inizio del mandato, viene attivata a cura del vice presidente dell’AIMMF, una formazione on-line. L’incarico consente ai giudici onorari minorili di partecipare alle formazioni del CSM in materia minorile.
Contesto attuale Dati statistici Tabella 1 Principale attività svolta dai giudici onorari nel penale, presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel periodo 2006-2008 Contesto attuale Anno Ordinanze messe alla prova GUP Ordinanze messe alla prova DIB Totale ordinanze messe alla prova Verifiche intermedie di messa alla prova svolte dai giudici onorari 2006 170 19 189 190 2007 186 44 230 237 2008 180 41 221 329
Contesto attuale Dati statistici Tabella 2 Principale attività svolta dai giudici onorari nel civile, presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel periodo 2006-2008 Contesto attuale Anno Procedimenti de potestate 317 bis Art. 31 D.L.vo 286/98 Totale volontaria giurisdizione Totale istruttorie civili 2006 3257 263 1346 4866 6499 2007 2749 632 1528 4909 5993 2008 2226 908 1422 4596 6839
Contesto attuale Dati statistici Tabella 3 Principale attività svolta dai giudici onorari in materia di adozioni, presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel periodo 2006- 2008 Contesto attuale Anno Apertura adottabilità (artt. 8 e 10 L. 184/83) Collocamenti provvisori Idoneità all’adozione internazionale Istruttorie con coppie adottive – adoz. naz. e internaz. 2006 130 134 738 1210 2007 105 97 639 1291 2008 101 106 740 1495
Contesto attuale Dati statistici Tabella 4 Principale attività svolta dai giudici onorari in materia amministrativa, presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel periodo 2006-2008 Contesto attuale Anno Amministrativi (art. 25 R.D.L. 1404/1934) Istruttorie per i procedimenti amministrativi 2006 130 162 2007 105 193 2008 101 419
Contesto attuale Dati statistici Tabella 5 Partecipazione dei giudici onorari alle udienze collegiali, presso il Tribunale per i minorenni di Milano nel periodo 2006-2008 Contesto attuale Anno Partecipazione alle Camere di Consiglio civili Partecipazione alle Udienze GUP Partecipazione alle Udienze DIB 2006 301 209 77 2007 305 197 87 2008 261 241 60
Contesto attuale Problemi riscontrati 1. Organico. Attualmente la componente togata è in molti TM sotto organico e comunque, tenuto conto delle recenti modifiche legislative che hanno causato un aumento notevole di lavoro, sotto stimati rispetto alle esigenze. La componente onoraria nei TM è in rapporto di 4 a 1 rispetto a quella togata. Nonostante questo anch’essa è sotto stimata rispetto alle esigenze. Diverso è per le CA, dove la componente onoraria fino ad oggi è stata in numero superiore alle esigenze. 2. Questione economica. Il sistema attualmente vigente è frutto dell’art. 21 della legge 284/2006 che ha abolito il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali per il pagamento delle spese di giustizia precedentemente in vigore, con il quale veniva effettuata la liquidazione delle indennità dei GO di TM. Sono stati pertanto riorganizzati n. 2 capitoli di spesa: il 1632, nel quale è stata integrata tutta la magistratura onoraria - ossia i giudici di pace, i giudici onorari di Tribunale (GOT), i vice procuratore onorari (VPO), giudici onorari aggregati (GOA), ecc. - e il 1630 denominato “altre spese di giustizia” in cui sono stati inseriti i GO di TM insieme a interpreti, traduttori, periti, difensori d’ufficio, ecc.
Proposte future 1. Riforma della categoria. 2. Riforma del Tribunale per la famiglia. Aspetti ineludibili: specializzazione dei giudici togati; presenza dei giudici onorari; competenza mista civile e penale; 2. Questione economica. Cambio del capitolo di spesa, dal 1630 al 1632.
Grazie per l’attenzione