La Norma Tributaria
Tipologia delle norme tributarie Distinzione fondamentale tra: 1) Norme impositrici 2) Norme formali o procedimentali
Norme impositrici Che individua chi deve pagare, al verificarsi di quale fatto, in quale misura Contiene gli “elementi sostanziali” del tributo (art. 23 Cost.) Individua i criteri di riparto dei carichi pubblici (art. 53 Cost.)
Norme formali o procedimentali Disciplinano obblighi strumentali del singolo (presentazione dichiarazione, versamenti, scritture contabili, ecc.) Disciplinano le modalità con cui l’AF effettua controlli e verifiche In generale, disciplinano la fase dinamica del tributo, la fase in cui si dà attuazione, con comportamenti del singolo e della AF, della norma impositrice
Altre tipologie di norme tributarie Norme processuali Norme sanzionatorie
Struttura della norma impositrice Presupposto Soggetto attivo e passivo Base imponibile Aliquota
Presupposto Presupposto d’imposta: Il fatto o il complesso di fatti al cui verificarsi si rende dovuto il tributo
Presupposto E’ il presupposto che manifesta la capacità contributiva del soggetto E’ il presupposto che deve essere valutato per giudicare la rispondenza con l’art. 53 della Cost. in quanto “forza economica effettiva ed attuale”.
Il soggetto passivo E’ il soggetto che costituisce il centro di imputazione degli effetti del presupposto - nello schema tipico, è colui che ha posto in essere il fatto che manifesta capacità contributiva (contribuente)
Il soggetto attivo Ente parte sostanziale del rapporto di debito-credito (che beneficierà del tributo) Coincide solitamente con l’ente che ha il potere di applicare il tributo stesso Eccezioni (es. tributi doganali, riscossi dagli Stati, gettiti attribuiti all’Unione Europea)
Base imponibile E’ la grandezza che misura, in termini monetari, la capacità economica manifestata dal presupposto
Aliquota (o tasso d’imposta) E’ il coefficiente da applicare alla base imponibile per determinare l’ammontare dell’imposta da versare allo Stato Fissa o variabile Progressiva o regressiva
Irpef Art. 1: Presupposto Art. 2: Soggetti passivi Art. 3: Base imponibile Art. 13: Aliquote La individuazione del presupposto e della base imponibile avviene in base alle norme che disciplinano le singole categorie
Imposte sui redditi Sostituzione tributaria Datore di lavoro opera ritenuta sui redditi del lavoratore Datore di lavoro obbligato al pagamento dell’imposta Datore di lavoro come soggetto passivo che non manifesta capacità contributiva Limiti costituzionali, per il principio della effettività ex art. 53 Cost.
IVA Art. 1 (operazioni imponibili) Quale è il presupposto? Quali sono i soggetti passivi? Quale è la forza economica colpita dal tributo?
Iva colpisce il consumatore finale Soggetti passivi in senso giuridico sono gli imprenditori e lavoratori autonomi Per il diritto di detrazione questi soggetti non sopportano il peso dell’imposta Il soggetto che sopporta l’onere economico dell’imposta è il consumatore finale Consumo come manifestazione indiretta di capacità economica
Il presupposto è costituito Da fatti che manifestano capacità contributiva o ad essi assimilati (fattispecie positive) Da fatti che escludono la capacità contributiva e quindi non tassati (fattispecie negative)
Agevolazioni tributarie Concorrono a delimitare in negativo il presupposto, stabilendo la non applicazione del tributo per determinate ipotesi O l’applicazione del tributo in modo minore O l’applicazione con modalità, anche applicative, più favorevoli
Esclusioni ed Esenzioni La esclusione costituisce applicazione dei principi e dei criteri che stanno alla base del tributo e che motivano le fattispecie positive La esenzione deroga ai principi che giustificano l’imposizione, per rispondere a finalità “diverse”, solitamente “extrafiscali”
Esclusioni Dpr 633/72 (Iva), art. 2, terzo comma, prevede che non costituiscono cessioni di beni le cessioni di aziende Norma che specifica il presupposto, chiarendo la scelta sistematica di assoggettare i trasferimenti di azienda ad imposta di registro
Esempio Cooperative, prevista una parziale detassazione utili prodotti Vantaggio rispetto alle altre imprese Utili destinati a riserve indisponibili per la cooperativa Non vi è quindi capacità contributiva manifestata in relazione a queste somme Detassazione giustificata come trattamento “diverso” e non “agevolato”
Esenzioni Ai fini delle imposte sui redditi, reddito derivante da attività commerciale delle Onlus non è tassato Norma puramente agevolativa
Importante la distinzione perchè Le agevolazioni, in quanto finalità extrafiscali, comportano un diverso trattamento a parità di capacità contributiva Problema art. 53 Cost. Problema divieto di aiuti di Stato, Trattato CE
L’interpretazione della norma tributaria
Specificità norma tributaria La norma fiscale soddisfa un esigenza pubblica primaria, quello alla sopravvivenza della collettività Interesse fiscale: come criterio in grado di motivare le scelte legislative, l’applicazione delle norme, insieme ad altri valori costituzionali
Specificità…. Norma tributaria come norma che prevede una conseguenza, di ordine negativo (relativa al patrimonio del privato), conseguente ad una attività, atto riferibile singolo Prestazione imposta, carattere di coattività
Teorie del passato 1) In dubio pro fisco, prevalenza dell’interesse fiscale 2) In dubio contra fiscum, in considerazione del carattere coattivo della norma fiscale, qualificata “quasi-penale”
Teorie attuali Non vi è differenza tra la norma tributaria ed ogni altra norma dell’ordinamento Quindi applicazione art. 12, primo comma, d.p.c.c.
Art. 12 preleggi Nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore
Interpretazione letterale Significato delle parole (in claris non fit interpretatio)
Interpretazione logico-sistematica Individuare la ratio, la finalità che la norma persegue, alla luce delle altre norme dell’ordinamento o del settore in cui è inserita Non conta tanto l’intenzione del parlamento quando la norma è stata approvata, ma la finalità della stessa che emerge nel contesto giuridico in cui è inserita
Metodi e risultati interpretativi Interpretazione evolutiva: si va al di là del risultato delle parole, avendo ad oggetto la ratio del tributo
…. Interpretazione estensiva: consistere nell’estendere la portata delle norma fino al più ampio significato con essa compatibile, avendo come riferimento la ratio della norma stessa Interpretazione restrittiva: procedimento esattamente opposto
Istituti giuridici di altri settori 1 Teoria: conservano la stessa accezione che avevano nel settore di origine 2 Teoria: occorre ricostruire una nozione specifica tributaria 3 Teoria: se la norma tributaria non li definisce diversamente o mostra di intenderli in senso diverso dal settore di origine, si applica la nozione vigente in questo settore
L’Analogia (art.12, 2c, preleggi) Se una controversia non può essere decisa con una disposizione, si applicano le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe Iter: Si estrae il principio della norma che regola il caso analogo e lo si applica al caso diverso Divieto per le norme penali e per le norme eccezionali, che cioè fanno eccezione a regole generali
L’analogia per le norme tributarie 1 Teoria: inapplicabile perché norme dalla natura quasi penale o eccezionale 2 Teoria: inapplicabile perché manca il “vuoto normativo” 3 Teoria: non applicabile solo alle norme tributarie sanzionatorie 4 Teoria: non applicabile alle norme tributarie sanzionatorie (perché penali o quasi penali) ed a quelle agevolative (perché eccezionali)
… Occorre peraltro che sia possibile estrarre un principio dalla norma che si vuole applicare per analogia A volte non possibile per le norme tributarie, che, per il metodo casistico adottato, possono non essere in grado di essere ricondotte ad un principio generale Si parla in questi casi di norme “a fattispecie esclusiva”
I soggetti dell’interpretazione Il legislatore I giudici L’Amministrazione finanziaria Il contribuente La dottrina giuridica
Il legislatore Interpretazione autentica Una norma precisa il senso da attribuire ad altra norma precedentemente emanata, per la quale vi è un contrasto interpretativo La norma interpretatrice ha così un effetto retroattivo / ma no controllo art. 53 Cost. Ammessa se espressamente prevista come tale (SC) e se reali esigenze interpretative
L’Autorità giudiziaria Fornisce l’interpretazione della norma in caso di contrasto tra quella del contribuente e quella dell’Amministrazione Vale a fornire il regolamento sostanziale del caso concreto, definitivo ove la sentenza sia passata in giudicato
L’Amministrazione finanziaria Circolari (rivolte agli uffici) Interpello (interpretazione qualificata rivolta al contribuente) … si rinvia a lezione di ieri…