La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

13. PRODUZIONE E COSTRUZIONE DEL DIRITTO: IL SISTEMA DELLE FONTI

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "13. PRODUZIONE E COSTRUZIONE DEL DIRITTO: IL SISTEMA DELLE FONTI"— Transcript della presentazione:

1 13. PRODUZIONE E COSTRUZIONE DEL DIRITTO: IL SISTEMA DELLE FONTI

2 REGOLE ISTITUZIONALI REGOLE ORGANIZZATIVE
FENOMENO GIURIDICO REGOLE ISTITUZIONALI REGOLE ORGANIZZATIVE STRUMENTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO FONTI atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l’ordinamento giuridico stesso

3 giuridicità di una fonte:. la sua attitudine ad assicurare
giuridicità di una fonte: la sua attitudine ad assicurare la stabilità e la continuità nel tempo di un gruppo sociale destinatari della fonte giuridica:   - tutti   - alcuni soggetti individuabili sulla base di determinate caratteristiche   - singoli individui   - organi dello Stato-apparato   - nessuno    

4 caratteri della fonte giuridica:
- positività / effettività - coattività   - esteriorità   - generalità / astrattezza ma v. “leggi-provvedimento”

5 CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI
fonti di cognizione fonti sulla produzione fonti atto fonti di produzione   fonti fatto

6 INTERPRETAZIONE ART. 12 PRELEGGI:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. INTERPRETAZIONE LETTERALE RATIO LEGIS INTERPRETAZIONE SISTEMATICA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA/ESTRITTIVA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE / EVOLUTIVA INTERPRETAZIONE AUTENTICA

7 INTERPRETAZIONE ANALOGICA
art. 12 preleggi: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. INTERPRETAZIONE ANALOGICA ANALOGIA LEGIS ANALOGIA IURIS

8 EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
ART. 11 PRELEGGI: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” ART. 10 PRELEGGI: “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo-quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto” ART. 25 COST.: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”

9 CESSAZIONE DELL’EFFICACIA
abrogazione disapplicazione illegitt. cost. espressa tacita contrasto con fonti comunit. annullamento


Scaricare ppt "13. PRODUZIONE E COSTRUZIONE DEL DIRITTO: IL SISTEMA DELLE FONTI"

Presentazioni simili


Annunci Google