Corso di Diritto del turismo anno2011/12 Tribunale di Torino sentenza 28 Novembre 2005 Inadempimento del T.O Barbieri Irene Chiocchi Alessia Staropoli Eva Corso di Diritto del turismo anno2011/12
La Massima Ancorché la struttura alberghiera dove erano stati ospitati gli acquirenti di un pacchetto turistico non fosse completamente funzionante, non si configura l’inadempimento del Tour Operator che abbia comunque messo i suoi clienti nelle condizioni di fruire della vacanza programmata, offrendo loro anche un ristoro adeguato a coprire le maggiori spese effettuate.
I soggetti Francorosso international s.p.a 8 clienti che avevano acquistato un pacchetto turistico per un soggiorno di una settimana in Tunisia dal 13 al 20 Agosto 2002
Il fatto Arrivati in Tunisia, gli 8 clienti furono “riprotetti” all’hotel Vincci Al Kantara Thalassa, anziché all’hotel Vincci Djerba Resort, avevano lamentato diversi disservizi e sollevato numerose contestazioni al loro ritorno dal soggiorno I clienti domandano il risarcimento del Danno da vacanza rovinata
Svolgimento del processo 3 Luglio 2003: Francorosso compare in giudizio Riconosce il fatto ma nega che i disagi lamentati dai clienti potessero aver determinato il c.d danno da vacanza rovinata
Viene interrotto il giudizio 17 Marzo 2004: Francorosso s.p.a viene incorporata da Alpitur s.p.a Viene interrotto il giudizio 24 Novembre 2004: riprende il processo in seguito al ricorso presentato dalle parti Il giudice istruttore dichiara inammissibili le prove orali formulate dagli attori: i capi erano generici e indeterminati
13 Luglio 2005: udienza Le parti precisano le rispettive conclusioni 28 Novembre 2005: Sentenza Nessun importo a titolo di danno non patrimoniale è dovuto. Per tali ragioni devono rigettarsi le domande degli attori
Motivi della decisione Il T.O ha messo i suoi clienti nelle condizioni di poter comunque usufruire della vacanza offrendo loro un alloggio in una struttura di qualità superiore.
Il T.O ha offerto ai clienti tutto ciò (cibo e bevande) che la struttura alternativa non era in grado di offrire causa mancata attivazione di tali servizi. Il T.O ha agito nel rispetto di quanto previsto dal d.leg. 111/95 (Art.12)
Gli attori non hanno offerto un’idonea prova dei gravi disagi subiti Gli attori non hanno offerto un’idonea prova dei gravi disagi subiti. Le prove appaiono generiche e indeterminate quindi irrilevanti. Gli attori hanno comunque usufruito della maggior parte dei servizi e non avendo specificato una somma per il danno patrimoniale, la domanda risulta indeterminata e incerta.
La genericità della richiesta e delle prove fornite non patrimoniale è tale da non permettere il riconoscimento del danno Non trova riscontro nell’Art. 2059 c.c : il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge
Il danno subito non si configura come “danno esistenziale” e quindi non è considerabile come danno non patrimoniale sulla base dell’Art 2043 c.c Il danno lamentato non è riconducibile al danno biologico,
La domanda degli attori viene rigettata. Conclusioni Non si riscontra il DANNO DA VACANZA ROVINATA per tanto nessun importo a titolo di danno non patrimoniale è dovuto. La domanda degli attori viene rigettata.
Norme di riferimento Articolo 12 decreto legislativo 111/95 «Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.»
Articolo 2059 c.c Articolo 2043 c.c « Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.» Articolo 2043 c.c « Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.» Sentenza 372/94