LARTICOLO 102 E INCOMPATIbILE CON IL MERCATO INTERNO E VIETATO, NELLA MISURA IN CUI POSSA ESSERE PREGIUDIZIEVOLE PER IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI, LO.

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L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82
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LARTICOLO 102 E INCOMPATIbILE CON IL MERCATO INTERNO E VIETATO, NELLA MISURA IN CUI POSSA ESSERE PREGIUDIZIEVOLE PER IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI, LO SFRUTTAMENTO ABUSIVO DA PARTE DI UNA O PIU IMPRESE DI UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO INTERNO O SU UNA PARTE SOSTANZIALE DI QUESTO POSIZIONE DOMINANTE INDIVIDUALE O COLLETTIVA DIVIETO CHE NON PREVEDE ECCEZIONI ARTICOLO 101

NOZIONE DI POSIZIONE DOMINANTE E IN POSIZIONE DOMINANTE UNIMPRESA AVENTE UNA POSIZIONE DI TALE FORZA SUL MERCATO DA POTERSI DISINTERESSARE DEL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI, DEI CLIENTI, DEI CONSUMATORI NECESSITA DI INDIVIDUARE IL MERCATO RILEVANTE

IL MERCATO RILEVANTE MERCATO DEL PRODOTTO MERCATO GEOGRAFICO NOZIONE DI SOSTITUIBILITA AREA NELLA QUALE LIMPRESA OPERA E NELLA QUALE LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SONO OMOGENEE

LA VALUTAZIONE DELLESISTENZA DI UNA POSIZIONE DOMINANTE QUOTA DEL MERCATO RILEVANTE DETENUTA DALLIMPRESA + ALTRI ELEMENTI, QUALI LA STRUTTURA DEL MERCATO IN CUI LIMPRESA OPERA, LESISTENZA DI BARRIERE ALLINGRESSO NEL MERCATO

LABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE ESEMPI: IMPOSIZIONE DI PREZZI IMPOSIZIONE DI DETERMINATE CONDIZIONI DI TRANSAZIONE LIMITI AGLI SBOCCHI E ALLO SVILUPPO TECNICO RIFIUTO DI VENDERE UN DETERMINATO PRODOTTO

LAPPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 101 E 102 REGOLAMENTO 17/62, SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO 1/2003 RUOLO CENTRALE DELLA COMMISSIONE (AFFIEVOLITO NEL REGOLAMENTO 1/2003) + BILANCIAMENTO DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E TUTELA DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI

IL PASSAGGIO DA UN REGOLAMENTO ALLALTRO REG. 17/62 REGIME AUTORIZZATORIO: SOLO LA COMMISSIONE PUO CONCEDERE ESENZIONI REG. 1/2003 REGIME DI ECCEZIONE LEGALE: ELIMINATA LA NOTIFICAZIONE DELLINTESA ALLA COMMISSIONE

LONERE DELLA PROVA NEL REGOLAMENTO 1/2003 ART. 2 IN TUTTI I PROCEDIMENTI NAZIONALI O COMUNITARI, LONERE DELLA PROVA DI UNINFRAZIONE ALLARTICOLO 81.1.O DELLARTICOLO 82 INCOMBE ALLA PARTE O ALLAUTORITA CHE ASSERISCE TALE INFRAZIONE. INCOMBE INVECE ALLIMPRESA O ASSOCIAZIONE DI IMPRESE CHE INVOCA LAPPLICAZIONE DELLART DEL TRATTATO LONERE DI PROVARE CHE LE CONDIZIONI IN ESSO ENUNCIATE SONO SODDISFATTE.

I POTERI DELLA COMMISSIONE POTERE DI RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE POTERE DI EFFETTUARE ISPEZIONI IL PROBLEMA DEL DIRITTO AL SILENZIO: SENTENZE ORKEM E FUNKE (CEDU) IL PROBLEMA DELLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA (DOMICILIO): SENTENZE NIEMIETZ E COLAS EST (CEDU)

LINIZIO DEL PROCEDIMENTO LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI CONTESTAZIONI + TERMINE ENTRO IL QUALE LE IMPRESE POSSONO MANIFESTARE PER ISCRITTO IL LORO PUNTO DI VISTA. POSSIBILITA DI RICHIEDERE UNAUDIZIONE ORALE

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI INAPPLICABILITA (EX ATTESTAZIONE NEGATIVA) DICHIARAZIONE DI INAPPLICABILITA (EX DECISIONE DI ESENZIONE) DECISIONE DI ACCETTAZION E DI IMPEGNI ACCERTAMENTO DELLINFRAZIONE

RAPPORTO CON LE AUTORITA NAZIONALI OBBLIGHI DELLE AUTORITA NAZIONALI INFORMARE LA COMMISSIONE DEI PROCEDIMENTI CHE INTENDONO ISTRUIRE NON PROCEDERE IN MERITO A UNA FATTISPECIE SULLA QUALE LA COMMISSIONE HA GIA AVVIATO UN PROCEDIMENTO NON PRENDERE DECISIONI IN CONTRASTO CON QUELLE DELLA COMMISSIONE

IL RAPPORTO CON I GIUDICI NAZIONALI OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI LAPERTURA DI UN PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE NON PRIVA I GIUDICI DELLA LORO COMPETENZA. TUTTAVIA, POSSIBILITA DI SOSPENZIONE DEL PROCEDIMENTO NAZIONALE NON POSSONO PRENDERE DECISIONI IN CONTRASTO CON QUANTO GIADECISO DALLA COMMISSIONE