Gruppo di studio sull’art. 8 L 148/2011

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Transcript della presentazione:

Gruppo di studio sull’art. 8 L 148/2011 Università degli studi di Catania Facoltà di Giurisprudenza A.A. 2011/2012 Diritto del lavoro – Prof. B. Caruso Gruppo di studio sull’art. 8 L 148/2011 Angirillo Rossella Di Simone Vittoria Geraci Laura Guzzardi Roberta La Mendola Alessio

ART.8 L.148/2011 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 1.I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Il contratto collettivo è lo strumento attraverso il quale si compongono gli interessi contrapposti datoriali e dei lavoratori, rappresentati rispettivamente dalle associazioni imprenditoriali, frutto di un associazionismo di risposta a quello sindacale, e dalle organizzazioni sindacali.

CONTRATTO COLLETTIVO Efficacia «erga omnes»? Art. 39 inattuato Applicazione alle OOSS stipulanti CONTRATTO COLLETTIVO

Accordo interconfederale 28.6.2011 Criterio della rappresentatività Il contratto aziendale nel settore privato produce effetti nei confronti di un singolo datore e dei lavoratori occupati presso quella unità produttiva o amministrativa. È un contratto integrativo del CCNL. Contratto aziendale Accordo interconfederale 28.6.2011 Criterio della rappresentatività

1. Accordo interconfederale 28.6. 2011 Recupero dell’unità di azione sindacale Conferma della funzione del CCNL di garantire la certezza Valorizzazione della contrattazione decentrata esercitabile in materie delegate dal CCNL I contratti aziendali possono definire anche in via sperimentale e temporanea specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL ma nei limiti e nelle procedure previste dagli stessi Introduzione di un meccanismo di misurazione certificata della rappresentanza quale premessa per stipulare accordi validi e vincolanti sia a livello nazionale che per l’intera comunità aziendale

2. Rappresentatività “Misura” La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo viene introdotta dall’ art. 19 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) al fine di: Costituire RSA Fruire dei conseguenti diritti di cui al titolo III della Legge 300/1970 Ma...nello Statuto mancano indicazioni quantitative.

Settore pubblico (art. 43,d. lgs. n Settore pubblico (art. 43,d.lgs. n. 165/2001) indicatori di consenso dei lavoratori determinato sulla base di un criterio associativo e di uno elettorale. Percentuale di consenso minima del 5% ottenuta calcolando la media ponderata tra il numero di iscritti e il consenso elettorale raggiunto nelle elezioni delle RSU Settore privato definizione demandata alla giurisprudenza: fatto notorio ex art. 115, comma 2 c.p.c. o dato numerico di iscritti consistenza associativa su tutto l’arco delle categorie (o buona parte di esse), nonché della diffusione territoriale (Cass civile sez. lav., 28/10/1981, n.5664) La Corte Costituzionale, con la sentenza del 06/03/1974 n. 54, ha sottolineato l’importanza dell’effettività della rappresentatività, avendo come parametro la capacità rappresentativa o esponenziale della confederazione, prescindendo dal livello territoriale ed essendo sufficiente una considerevole dimensione

Accordo interconfederale 28.06.2011 Anni 80: rilevanza alla stipula dei contratti collettivi, in combinato con il principio della capacità rappresentativa (Cassazione civile, sez. lav., 10/07/1991 n.7622) Sentenza del 30/3/98 n. 3341 la Corte di Cassazione: abbia l’adesione d’organizzazioni di vari settori dell’industria, del terziario e del pubblico impiego, con un numero non esiguo di aderenti (apprezzabile consistenza organizzativa); abbia diffusione territoriale; abbia diretta implicazione in conflitti di lavoro o in azioni per l’organizzazione di scioperi. Accordo interconfederale 28.06.2011 meccanismi di certificazione della rappresentatività dei sindacati per la contrattazione di categoria già previsti per il pubblico impiego, e individuino i conseguenti strumenti operativi ai fini dell’accertamento dei dati associativi e dei “consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni”, di modo che “per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro”

Accordo interconfederale 28.6.2011 contratti aziendali: “per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti”. accordi sottoscritti dalle rappresentanze aziendali di cui all’art 19 dello Statuto dei lavoratori: esplicano efficacia generale soltanto se approvati “dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altri, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente all’azienda” (punto 5).

In questi casi i contratti collettivi aziendali approvati dalle R.S.A., con le modalità indicate, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori se vi sia stata una specifica richiesta, avanzata entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, “da almeno un’organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa”. NETTA DIFFERENZA TRA: accordi aziendali sottoscritti dalle R.S.U.(efficaci “a maggioranza dei componenti delle R.S.U. elette”); dotati di una intrinseca stabilità; accordi sottoscritti dalle R.S.A., (“maggioranza delle deleghe”) assoggettabili ad un’operazione di verifica referendaria che potrebbe portare alla mancata conferma.

Portata economico-sociale 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'. Portata economico-sociale Rappresentatività

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39 Costituzione L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 39 Costituzione

Libertà sindacale «Libertà da» «Libertà di» Non ingerenza dello Stato Scelta libera del livello della contrattazione Forma giuridica libera «Libertà da» «Libertà di» Diritti del sindacato

Come conferire efficacia «erga omnes» al CCNL? Il «compromesso» dell’art. 39 Inattuazione dell’articolo e sue ragioni È lecito parlare di «inattuazione»? Tentativo di attuazione (1959)

L’interpretazione dell’art. 39 Cost. di Massimo D’Antona L’interpretazione estensiva dell’art. 39 Cost.; L’apparente contrasto tra il comma 1 e i commi successivi; Il riconoscimento legale del CCNL; Il 4 comma ammette alternative; Il «nocciolo duro» dell’art.39.

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Art. 39 Art. 8 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Profili di incostituzionalità dell’art. 8 in relazione all’art. 39 Cost… L.Mariucci: «il porto franco» della contrattazione aziendale; M.Rusciano: il principio di uguaglianza «in pericolo»; U.Romagnoli: i particolarismi della prassi.

…e profili di costituzionalità A.Maresca: i diversi ambiti di riferimento dell’art.8 e dell’art.39 Cost; I.Corraini: dubbie riflessioni sulla prima applicazione giurisprudenziale dell’art.8; G.Ferraro: i vincoli di scopo dell’art. 8 possono «salvarlo»; P.Ichino: l’auspicabile sostegno alla contrattazione aziendale.

La visione di D’Antona reinterpretata alla luce dell’art. 8

Osservazioni sul tema da parte degli studenti: Giuseppina Privitera Giorgio Pupillo Giulia Raciti Longo Sabrina Savoca INTERPRETAZIONE DELLA NORMA E PRESUNZIONI DI COSTITUZIONALITA’; PROFILI DI COMPARAZIONE GIURIDICA: «E OLTR’ ALPE ?»; COMMA 3 ART. 8 L.148/2011: «IL COMMA FIAT»; Conclusioni.

Profili di costituzionalità: Tesi di Del Punta: art 8 come “primo serio tentavo di dare stabilità alla disciplina giuslavoristica; Art. 39 come “reperto costituzionale”; Sostegno diretto del legislatore al sindacato. Profili di incostituzionalità: Distorsione delle tutele minime offerte al lavoratore dall’ordinamento comunitario; Sovvertimento della gerarchia ordinaria delle fonti, in quanto pone la legge come subordinata alla volontà contrattuale; Comma 3, art.8 l.148/2011: “il comma Fiat” e l’interferenza del comma 3 nell’amministrazione della giustizia.