LE AUTONOMIE LOCALI. LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato.

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LE AUTONOMIE LOCALI

LA COSTITUZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI La Costituzione dedica l'intero Titolo V alle autonomie locali. Il primo articolo dedicato alle autonomie locali, l'articolo 114, stabilisce che costituiscono la Repubblica i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato. L’articolo aggiunge che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione”.

L'Italia è divisa in 20 Regioni, di cui 5 a statuto speciale e 15 a statuto ordinario. Le Regioni comprendono: 110 Province (Trento e Bolzano sono Province autonome);110 Province (Trento e Bolzano sono Province autonome); 10 Città metropolitane.10 Città metropolitane. Le Province sono suddivise in oltre 8000 Comuni. Gli enti territoriali esercitano la loro autonomia nell'ambito politico, normativo, amministrativo e statutario.

L'autonomia politica. Gli enti autonomi territoriali realizzano un proprio indirizzo politico; i loro organi decisionali sono rappresentativi perché vengono eletti dai cittadini in occasione delle “elezioni amministrative”. Gli enti locali possono essere governati da partiti diversi da quelli che fanno parte della maggioranza governativa; accade spesso che Regioni (o Province o Comuni) siano governate da partiti che sono all'opposizione in Parlamento. L'autonomia normativa. Gli enti autonomi territoriali possono approvare norme giuridiche, che sono diverse da ente a ente: le Regioni possono approvare leggi regionali aventi la stessa forza di quelle ordinarie, mentre le Province e i Comuni possono solo adottare regolamenti. Le norme approvate da Regioni, Province e Comuni sono efficaci solo nel loro territorio.

L'autonomia amministrativa. Per concretizzare le decisioni prese dagli organi politici locali, gli enti autonomi territoriali devono adottare degli atti amministrativi. Gli enti locali dispongono di un apparato burocratico che dipende dalle amministrazioni locali e non dallo Stato. L'autonomia statutaria. Ogni ente autonomo territoriale può approvare un proprio statuto, cioè un insieme di norme giuridiche che servono per regolamentare l’organizzazione interna dell’ente. In base all'art. 123 Cost., “ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”. L'autonomia statutaria è estesa anche a Province e Comuni.

LE REGIONI

Il sistema regionale italiano indicato dalla nostra Costituzione prevede due tipi diversi di Regioni: cinque Regioni a statuto speciale e quindici Regioni a statuto ordinario. LE REGIONI Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino- Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia), per le loro caratteristiche specifiche, storiche, etniche, linguistiche, socio-culturali, godono di prerogative molto particolari e di maggiore autonomia rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

LE REGIONI A STATUTO SPECIALE Lo statuto delle Regioni a statuto speciale è stato approvato dal Parlamento con una legge costituzionale. Lo statuto delle Regioni a statuto speciale è stato approvato dal Parlamento con una legge costituzionale. La scelta di concedere maggiore autonomia a tali Regioni si è resa necessaria per ricondurre nell'ambito costituzionale le tensioni separatiste del dopoguerra; basti pensare al movimento separatista siciliano, o alle pretese irredentistiche valdostane e altoatesine. Inoltre le Regioni speciali sono caratterizzate da peculiarità sia geografiche (la vicinanza alle frontiere o l'insularità), sia etniche (la presenza di minoranze linguistiche). Le Regioni a statuto speciale in base all'art. 116 Cost., “il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige / Südtirol e la Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”.

Le Regioni a statuto ordinario sono 15. Gli statuti delle Regioni ordinarie sono adottati con leggi regionali approvate dal Consiglio regionale. Le Regioni speciali hanno competenze legislative più ampie rispetto a quelle delle Regioni ordinarie: sono gli statuti speciali a stabilire le materie di competenza esclusiva della Regione. LE REGIONI A STATUTO ORDINARIA

Approvazione dello Statuto regionale STATUTO SPECIALE APPROVATO DAL PARLAMENTO CON UNA LEGGE COSTITUZIONALE STATUTO ORDINARIO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE

Regioni ordinarie e Regioni speciali hanno un ordinamento simile, formato dal Presidente della Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. L’ORDINAMENTO REGIONALE

12 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IL CONSIGLIO REGIONALE GLI ORGANI DELLA REGIONE LA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE A capo della Regione sta il Presidente della Giunta regionale (o Presidente della Regione), che è eletto direttamente dai cittadini. Il Presidente della Regione deve: nominare e revocare i componenti della Giunta;nominare e revocare i componenti della Giunta; dirigere la politica della Giunta;dirigere la politica della Giunta; promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali;promulgare le leggi regionali ed emanare i regolamenti regionali; dirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regionedirigere le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione “L'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie” del Presidente della Regione comportano “le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio” (art. 126 Cost.).

LA GIUNTA REGIONALE La Giunta regionale, nominata dal Presidente, è l'organo esecutivo della Regione. E’ composta da un numero variabile di assessori, ognuno dei quali dirige un settore dell'amministrazione, chiamato “assessorato” (sanità, trasporti, istruzione ecc.). La Giunta regionale ha il potere di: attuare l'indirizzo politico della Regione; esercitare l'iniziativa legislativa sulle leggi regionali; dirigere l'apparato burocratico regionale; garantire l'attuazione delle leggi regionali approvate dal Consiglio.

IL CONSIGLIO REGIONALE Il Consiglio regionale è l'organo legislativo della Regione. Il Consiglio regionale ha il potere di: approvare le leggi regionali;approvare le leggi regionali; approvare e modificare lo statuto;approvare e modificare lo statuto; provocare le dimissioni del Presidente della Regione, votando a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia, che comporta però sia le dimissioni della Giunta sia l'autoscioglimento del Consiglio.provocare le dimissioni del Presidente della Regione, votando a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia, che comporta però sia le dimissioni della Giunta sia l'autoscioglimento del Consiglio.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA La Regione esercita varie funzioni; noi ci occupiamo della funzione legislativa, perché la Regione è l'unico ente autonomo che può esercitarla. L'art. 117 Cost. distingue fra: legislazione esclusiva affidata allo Stato; legislazione esclusiva affidata allo Stato; legislazione concorrente affidata alle Regioni, che devono attenersi a principi determinati dallo Stato; legislazione concorrente affidata alle Regioni, che devono attenersi a principi determinati dallo Stato; legislazione sussidiaria di competenza delle Regioni. legislazione sussidiaria di competenza delle Regioni.

Si parla di “legislazione esclusiva dello Stato” perché solo le leggi ordinarie possono regolare determinate materie ( politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa, giustizia, moneta ecc.). 1 Si ha la legislazione concorrente quando le Regioni approvano leggi sulla base di principi generali dello Stato. Fra le materie di legislazione concorrente ricordiamo: i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, la sicurezza del lavoro, l'istruzione, la tutela della salute, ecc. 2 Si ha la legislazione sussidiaria (o esclusiva) delle Regioni perché le Regioni possono approvare leggi in tutte le materie non riservate allo Stato. 3

18 L’articolo 117 della Costituzione prevede dunque la seguente ripartizione: MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO LE FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE REGIONI MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE STATO - REGIONI MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI Le leggi regionali devono essere emanate nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali, evitando qualsiasi forma di contrasto con gli interessi nazionali o quelli delle altre Regioni.

19 I COMUNI

20 I Comuni sono liberi di adottare un proprio statuto, per regolamentare l'organizzazione interna a seconda delle diverse esigenze locali. Lo statuto può: organizzare l'ordinamento degli uffici comunali; specificare le competenze degli organi comunali; decidere le forme di partecipazione popolare all'attività del Comune. LO STATUTO DEL COMUNE

21 IL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA COMUNALE L’ORDINAMENTO COMUNALE

22 Dal 1993 il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini. A seguito dell'elezione diretta, il Sindaco ha ampliato i propri poteri: esercita la funzione di indirizzo politico, ed è responsabile del governo del Comune. In particolare, il Sindaco: nomina e revoca gli assessori della Giunta; rappresenta il Comune; convoca e presiede la Giunta; è responsabile del funzionamento dell'amministrazione comunale. IL SINDACO

23 La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune. E’ nominata direttamente dal Sindaco, che la presiede, ed è composta da un numero variabile di assessori, ognuno responsabile di un «assessorato»: La Giunta comunale: collabora col Sindaco nel determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune;collabora col Sindaco nel determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune; esegue le delibere approvate dal Consiglio;esegue le delibere approvate dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività; delibera su tutte le materie che non sono riservate per legge al Consiglio.delibera su tutte le materie che non sono riservate per legge al Consiglio. LA GIUNTA COMUNALE

24 Il Consiglio comunale è l'organo deliberativo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio comunale: approva lo statuto, il bilancio e i regolamenti comunali;approva lo statuto, il bilancio e i regolamenti comunali; può provocare le dimissioni del Sindaco e della Giunta, che devono dimettersi in seguito a una mozione di sfiducia votata dai consiglieri comunali; tale mozione comporta però anche l'automatico scioglimento del Consiglio stesso.può provocare le dimissioni del Sindaco e della Giunta, che devono dimettersi in seguito a una mozione di sfiducia votata dai consiglieri comunali; tale mozione comporta però anche l'automatico scioglimento del Consiglio stesso. IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali restano in carica per 5 anni; Sindaco e assessori non possono superare i due mandati.

25 l Comuni con più di abitanti devono suddividere il loro territorio in circoscrizioni ed eleggere in ognuna di esse un Consiglio di circoscrizione. La creazione dei Consigli di circoscrizione ha lo scopo di stabilire un contatto più stretto fra cittadini e istituzioni, e di decentrare l'erogazione di alcuni servizi comunali. I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE Il Comune deve occuparsi dei servizi sociali, dello sviluppo economico (regolamentazione delle attività degli esercizi pubblici: orari, licenze …) e dell'assetto del territorio (approvazione dei piani di governo del territorio o piani regolatori comunali; rilascio delle concessioni edilizie; controllo sull’utilizzo del verde pubblico; gestione dell'edilizia popolare, della viabilità, di importanti servizi di base: nettezza urbana, acqua potabile, illuminazione pubblica). LE FUNZIONI DEI COMUNI

26 LE PROVINCE

27 Quale ente autonomo la Provincia ha un proprio territorio (composto da vari Comuni), e una propria popolazione (corrispondente all'insieme delle popolazioni dei Comuni che la compongono). Attualmente è in discussione in Parlamento una riforma costituzionale, che, se approvata, porterà all’abolizione delle Province. Le funzioni della Provincia. Analogamente al Comune, la Provincia non può esercitare la funzione legislativa ma può solo adottare regolamenti (ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano). La Provincia è competente in materia di: viabilità e trasporti; edilizia scolastica; servizi sanitari; risorse idriche ed energetiche; tutela del territorio e dell'ambiente. LE PROVINCE

28 Gli organi della Provincia sono il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia, che è anche Presidente della Giunta. Le modalità di elezione e le competenze degli organi provinciali ricalcano quelle dei corrispettivi organi del Comune. L’ORDINAMENTO PROVINCIALE

29 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE LA GIUNTA PROVINCIALE GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

30 La legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (“legge Delrio”) ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. Se verrà approvata la riforma del titolo V della Costituzione (riforma attualmente in discussione in Parlamento), le Province verranno definitivamente abolite. Rimarrebbero solo due livelli a elezione diretta: Regioni e Comuni. La legge Delrio prevede la gratuità degli incarichi. Dal 1º gennaio 2015, l’assetto istituzionale degli enti locali italiani è stato rinnovato, con le Città metropolitane guidate dai Sindaci dei territori e con l’incremento di unioni e fusioni dei Comuni. LE CITTA’ METROPOLITANE

31 Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale con disciplina speciale. Le città metropolitane svolgono le funzioni seguenti: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia (area metropolitana); dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province. Gli organi delle città metropolitane sono il Sindaco, il Consiglio, la Conferenza. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo.

L’UNIONE EUROPEA

L'Unione europea (Ue) è una delle più importanti organizzazioni internazionali, con competenze in materia economica, sociale, ambientale, di ordine pubblico, sicurezza e difesa. E’ costituita da ventotto Stati membri che hanno gradualmente sottoscritto trattati di adesione, impegnandosi a rispettarne le regole.

Trattato di Parigi: CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio); 1957 – Trattati di Roma: CEE (Comunità economica europea) ed Euratom (Comunità europea per l’energia atomica); 1992 – Trattato dell’Unione europea o Trattato di Maastricht; Trattato di Amsterdam; Trattato di Nizza; Trattato di Lisbona. LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Le istituzioni dell'Unione sono: il Parlamento europeo; il Parlamento europeo; il Consiglio europeo e il suo Presidente; il Consiglio europeo e il suo Presidente; il Consiglio dell'Unione europea; il Consiglio dell'Unione europea; la Commissione europea e il suo Presidente; la Commissione europea e il suo Presidente; l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; la Corte di giustizia dell'Unione. la Corte di giustizia dell'Unione.

Il Parlamento europeo (Pe). Il Parlamento europeo, che ha sede sia a Strasburgo sia a Bruxelles, è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini europei. l deputati europei sono 751 (compreso il Presidente) e ogni Stato ha un numero di seggi compreso fra 6 e 96 (ad esempio la Germania ha diritto a 96 seggi, l’Italia a 73). Il Parlamento è l'organo che esercita il potere normativo, insieme al Consiglio dell’Unione europea. Il Parlamento europeo esercita la sua attività mediante commissioni permanenti, ognuna delle quali è competente in un settore specifico. l gruppi parlamentari non si formano in base alle nazionalità, ma a seconda dei gruppi politici.

Con la procedura di codecisione, il Consiglio dell'Unione non può deliberare senza il consenso del Parlamento europeo. Il Parlamento e il Consiglio approvano i provvedimenti normativi dell’Unione europea (regolamenti e direttive). II Parlamento approva anche il bilancio dell'Unione europea e, attraverso l’approvazione di una mozione di censura, può costringere alle dimissioni la Commissione.

Il Consiglio europeo. E’ formato dai Capi di Stato o di Governo (assistiti dai rispettivi ministri degli esteri) e dal Presidente della Commissione. Il Consiglio europeo stabilisce l'indirizzo generale della politica dell'Unione. Dal Consiglio europeo sono nate le iniziative più importanti prese a livello comunitario, come ad esempio la decisione di introdurre l'euro.

Il Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio dell'Unione, che ha sede a Bruxelles, è composto dai ministri degli Stati membri. Ogni Governo è rappresentato nel Consiglio da uno dei suoi ministri, che viene scelto in base alla materia da trattare (economia, agricoltura ecc.). Il Consiglio dell’UE approva, insieme al Parlamento europeo, gli atti normativi europei. La Presidenza del Consiglio deve essere esercitata a turno da ogni Stato membro, per una durata di 6 mesi. Come sì vota nell'Unione? La nuova procedura di voto stabilita a Lisbona è identica per il Consiglio europeo e per il Consiglio dell’UE che, di regola, votano a maggioranza qualificata; restano però alcuni casi in cui è richiesta l'unanimità.Come sì vota nell'Unione? La nuova procedura di voto stabilita a Lisbona è identica per il Consiglio europeo e per il Consiglio dell’UE che, di regola, votano a maggioranza qualificata; restano però alcuni casi in cui è richiesta l'unanimità.

La Commissione europea. La Commissione europea, che ha sede a Bruxelles, è il «governo» dell'Unione e, in quanto tale, esercita il potere esecutivo e attua le delibere del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo. La Commissione resta in carica 5 anni ed è formata da 18 membri, che vengono nominati seguendo una rotazione fra i 28 Paesi dell'Unione. Ogni commissario europeo è responsabile di un settore (sanità, agricoltura, industria, ambiente ecc.). La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. La Commissione esercita anche il potere di iniziativa legislativa nell'Unione europea.

L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune. L'Alto Rappresentante per gli affari esteri resta in carica 5 anni, ed è anche Vice presidente della Commissione. L'Alto Rappresentante per gli affari esteri è nominato dal Consiglio europeo in accordo col Presidente della Commissione, ed entra in carica solo dopo aver avuto l'approvazione da parte del Parlamento europeo. L'Alto Rappresentante per gli affari esteri “guida la politica estera e di sicurezza dell'Unione” e “presiede il Consiglio Affari esteri” (art. 18 Trattato UE).

La Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte di giustizia è l'organo giurisdizionale dell'Unione; ha sede a Lussemburgo ed è formata da 28 giudici, uno per ogni Stato. I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. l giudici designano fra loro, per 3 anni, il Presidente della Corte di giustizia. La Corte di giustizia deve:La Corte di giustizia deve: garantire che i trattati comunitari siano correttamente interpretati;garantire che i trattati comunitari siano correttamente interpretati; arbitrare i conflitti insorti fra istituzioni dell'Unione e/o Stati membri.arbitrare i conflitti insorti fra istituzioni dell'Unione e/o Stati membri. verificare che le norme comunitarie vengano rispettate.verificare che le norme comunitarie vengano rispettate.

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le fonti del diritto dell'Unione europea sono gli atti emanati dagli organi dell'Unione (Consiglio dei ministri, Parlamento e Commissione). Anche il diritto dell'Unione europea, come quello italiano, è organizzato secondo un criterio di gerarchia delle fonti. LE FONTI DEL DIRITTO DELLA UE TRATTATI REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI

l regolamenti. “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (art. 288 Trattato TUE). Il regolamento è il più importante strumento di cui possono disporre il Consiglio e il Parlamento, per attuare la legislazione comunitaria. Il regolamento consente all'Unione di agire come ordinamento sovranazionale, perché entra direttamente in vigore nei vari ordinamenti giuridici, senza bisogno di norme di adattamento da parte dei Parlamenti nazionali. Se un regolamento ha un contenuto in contrasto con quello di una legge nazionale è destinato a prevalere, anche se la legge nazionale è stata approvata dopo. Per questo, nella gerarchia delle fonti, i regolamenti comunitari sono collocati ad un livello più alto rispetto alle leggi ordinarie.

Le direttive. La direttiva vincola gli Stati a cui è rivolta sul risultato da raggiungere, ma ogni Stato è libero di decidere come attuarla. Le direttive hanno la funzione di armonizzare gli ordinamenti giuridici nazionali all'interno dell'Unione. Le direttive sono vincolanti per gli Stati, ma esistono due differenze rispetto ai regolamenti: la direttiva vincola solamente gli Stati a cui è rivolta;la direttiva vincola solamente gli Stati a cui è rivolta; la direttiva non entra immediatamente in vigore, ma indica degli obiettivi che i singoli Stati devono poi raggiungere con un'apposita legislazione nazionale.la direttiva non entra immediatamente in vigore, ma indica degli obiettivi che i singoli Stati devono poi raggiungere con un'apposita legislazione nazionale. La legge comunitaria. Per agevolare l'applicazione delle direttive, in Italia è prevista la “legge comunitaria”, che contiene tutte le direttive comunitarie da recepire, e che deve essere approvata ogni anno.

Le decisioni. La decisione è vincolante in tutti i suoi elementi, ma solo per i destinatari da essa indicati. La decisione è indirizzata a un limitato numero di soggetti (uno Stato, un’impresa ecc.). Pubblicazione ed entrata in vigore. l regolamenti, le direttive e le decisioni “sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio” (art. 297 Trattato TUE). Regolamenti e direttive sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore, di regola, “il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione”.