Garante per la protezione dei dati personali Autorità amministrativa istituita con la legge sulla privacy n.675 del 1996, poi sostituita dal codice della privacy del 2003 Composizione: 4 membri eletti dal Parlamento, uno dei quali è il presidente Durano in carica al massimo 4 anni Attuale collegio: insediato il e costituito da: Francesco Pizzetti (presidente); Giuseppe Chiaravallotti (vice-presidente); Giuseppe Fortunato e Mauro Paissan (membri ordinari).
Compiti del garante 1) Controllare che i trattamenti dei dati personali siano effettuati a norma di legge 2) Ricevere reclami, segnalazioni e ricorsi da parte degli interessati 3) Vietare e bloccare eventualmente trattamenti illeciti dei dati personali 4) Curare la conoscenza tra il pubblico delle leggi riguardanti il trattamento dei dati personali 5) Tenere un registro dei trattamenti dei dati personali 6) Predisporre una relazione annuale del proprio operato da presentare al governo ed al parlamento
Possibilità di rivolgersi al Garante (nei casi in cui listanza non abbia avuto risposta positiva), tramite: Strumenti di tutela dei dati personali (utilizzati dallinteressato a cui i dati si riferiscono per far valere i propri diritti) Possibilità di rivolgersi direttamente al responsabile del trattamento dei dati personali tramite istanza scritta oppure orale per: 1)Accedere ai propri dati 2)Ottenerne laggiornamento, la rettificazione, lintegrazione 3)Ottenerne la cancellazione 4)Opporsi al trattamento dei dati per scopi pubblicitari, commerciali ecc. Ricorso: atto formale da effettuarsi solo in caso di risposta non soddisfacente ad una precedente istanza e la cui decisione ha particolari effetti giuridici Segnalazione (in carta libera e gratuitamente): atto informale con cui il garante controlla lapplicazione delle leggi in materia di tutela dei dati Reclamo: (apposita modulistica e diritti di segreteria): atto formale tramite il quale il Garante interviene in caso di violazione di una norma sulla tutela dei dati