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PubblicatoEzio Bosco Modificato 10 anni fa
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Rifiuto: nozione Il rifiuto è una cosa non più oggetto di diritti!
Anche questa è una nozione dibattuta: Il decreto Ronchi 22/97: Art.6 lett.a) ..qualsiasi sostanza od oggetto che rientra in determinate categorie e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi…(attività di smaltimento dei rifiuti) Nozione oggettiva di rifiuto: condotta del detentore o obbligo cui lo stesso è tenuto. Il rifiuto è una cosa non più oggetto di diritti! (Art. 810 cc) I beni sono cose oggetto di diritti! I rifiuti Sono cose materiali oggetto di obblighi
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D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (c.d. decreto omnibus) :Interpretazione autentica della nozione di rifiuto: a) “si disfi”: il fatto o l'atto di sottoporre una sostanza o un oggetto a operazioni di recupero o smaltimento; b) “abbia deciso di disfarsi”: il fatto o l'atto di destinare o avviare, in modo diretto o indiretto, una sostanza o un oggetto ad operazioni di recupero o smaltimento; c) “abbia l'obbligo di disfarsi”: la destinazione di una sostanza o di un oggetto ad operazioni di recupero o di smaltimento imposta da un atto normativo o da un provvedimento della pubblica autorità o determinata dal fatto che per la natura della sostanza o dell’oggetto non sussiste alternativa allo smaltimento o al recupero.
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La nozione di rifiuto nel nuovo Testo Unico ambientale (D. Lgs. n
L’obiettivo di fondo della nuova disciplina in materia di rifiuti, permane quello di assicurare “una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci ”, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi. A tal fine, il Decreto disciplina tutte le diverse operazioni e attività connesse con la gestione dei rifiuti nel suo complesso, vale a dire operazioni e attività di: raccolta (fasi di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”), trasporto, recupero smaltimento dei rifiuti gestione presso il produttore prima delle attività sopraelencate il controllo di tutte queste operazioni, delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura, da parte di chi le attua e degli enti istituzionalmente preposti al controllo
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La nozione di rifiuto è uguale a quella prevista dal decreto ronchi.
“Rifiuto” , quindi, proseguendo nella lettura della norma, è una qualunque sostanza o materiale della quale il detentore: si disfi; o abbia deciso di disfarsi; o abbia l’obbligo di disfarsi. Si tratta pertanto di definire il termine “detentore” e di riuscire a dare una interpretazione al termine “disfarsi” relativamente a qualunque materiale o sostanza tra quelli sopra individuati. Il “detentore” è “il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene” Il “produttore” è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale è la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”
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Classificazione dei rifiuti: disciplina immutata
RIFIUTI URBANI domestici anche ingombranti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali RIFIUTI SPECIALI i rifiuti da lavorazioni industriali i rifiuti da attività commerciali i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi i rifiuti derivanti da attività sanitarie i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti i veicoli a motore,rimorchi e simili fuori uso e loro parti
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Ancora sui rifiuti…. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
I cosiddetti (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei Rifiuti Urbani "normali". E' infatti obbligatorio organizzare la loro raccolta differenziata. Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo, la loro gestione deve essere finalizzata alla loro innocuizzazione, ovvero ad un trattamento che ne riduca drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente erano definiti come Rifiuti Tossico Nocivi
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Il problema della gestione dei rifiuti
L'evidente problema della gestione dei rifiuti è diventato sempre più di rilevanza nazionale. La smodata crescita dei consumi e dell'urbanizzazione hanno, da un lato, aumentato moltissimo la produzione dei rifiuti e, dall'altro, ridotto le zone disabitate in cui trattare o depositare i rifiuti. La società moderna oggi si trova quindi costretta gestire una grande quantità di rifiuti in spazi sempre più limitati. Una situazione in cui si alimenta anche il traffico e lo smaltimento illegale dei rifiuti. L'uso delle discariche, pur avendo in sé costi bassi, comporta uno spreco di materiale che sarebbe almeno in parte riciclabile nonché l'uso di vaste aree di territorio e non configura la soluzione ottimale; inoltre crea grandi concentrazioni di rifiuti con possibili conseguenze sull'ambiente. Gli inceneritori, invece, basano il loro funzionamento sull'incenerimento dei rifiuti: gli impianti più recenti sfruttano la combustione così ottenuta recuperando un minimo di energia elettrica e calore ma possono provocare emissioni tossico-nocive (in particolare di polveri sottili e di diossine
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Le 4R per uscire dall'emergenza rifiuti :
Riduzione: minore produzione di rifiuti all’origine Non bisogna sottovalutare il nostro potere come consumatori, con le nostre scelte possiamo orientare l’andamento commerciale generale su prodotti eco compatibili. Pertanto, siamo chiamati in prima persona a: - preferire prodotti con imballaggi costituiti da minor materiale; - evitare prodotti in cui le singole porzioni da consumare sono a loro volta contenute in involucri singoli; - andare a far la spesa con la borsa di juta o cotone portata da casa; - scegliere prodotti di uso quotidiano sfusi, non confezionati; - preferire le eco ricariche disponibili per alcuni detersivi; mentre i produttori a: - impiegare tecnologie pulite nella produzione dei beni che utilizzino meno materie prime, meno energia e determinino meno scarti; - progettare prodotti di lunga durata, facilmente riutilizzabili, recuperabili o smaltibili senza rischi per l’ambiente; - ridurre ed eliminare gli imballaggi superflui;
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• Riutilizzo- riciclo-recupero
usare un determinato materiale piú volte; - preferire i contenitori con vuoto a rendere; - preferire le pile con ricarica o comunque gli apparecchi alimentati sia a batteria che a rete; - preferire gli imballaggi recuperabili e riutilizzarli il piú possibile in casa per altre necessità domestiche; •Riciclo: il materiale che non serve piú al suo scopo viene trasformato per essere utile ad un altro A noi consumatori sta il compito di selezionare quanti piú tipi diversi di materiale dai rifiuti, adottando la raccolta differenziata, in modo che possano essere in seguito sottoposti a processi di lavorazione per produrre nuovi materiali. Per realizzare ciò è comunque indispensabile attuare una buona selezione, cosí da poterli lavorare senza ulteriori passaggi tecnologici volti a rimuovere le impurità. Recupero: valorizzazione del rifiuto per ricavare materia seconda o energia I rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili possono essere bruciati per produrre energia o utilizzati per produrre come materia seconda oggetti completamente diversi da quelli di partenza.
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Riciclaggio dei rifiuti
Per riciclaggio dei rifiuti si intende tutto l'insieme di strategie volte a recuperare materiali dai rifiuti per riutilizzarli invece di smaltirli. Possono essere riciclate materie prime, semilavorati, o materie di scarto derivanti da processi di lavorazione, da comunità di ogni genere (città, organizzazioni, villaggi turistici, ecc), o da altri enti che producono materie di scarto che andrebbero altrimenti sprecate o gettate come rifiuti. Il riciclaggio previene lo spreco di materiali potenzialmente utili, riduce il consumo di materie prime, e riduce l'utilizzo di energia, e conseguentemente l'emissione di gas.
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L’abbandono dei rifiuti: reato proprio ex art. 14 decreto Ronchi
ogni qual volta vengono rinvenuti accumuli di rifiuti in aree pubbliche o private , costituiti da beni, oggetti che sono in un evidente “stato di abbandono”, ovvero lasciati con incuria ed al degrado; si tratta spesso di beni di uso domestico o di altra provenienza urbana, ma a volte anche di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni artigianali o industriali, con un elevato tasso di inquinamento, come nel caso di fanghi o rifiuti pericolosi liquidi, con una facile assimilazione da parte del terreno e relativo inquinamento delle falde acquifere. Resta però da sottolineare l’elemento “dell’occasionalità” dell’evento: Perché si possa restare nella fattispecie di “abbandono” e non di “discarica” è necessario che l’abbandono sia occasionale, non ripetuto sistematicamente al fine di generare un deposito permanente, definitivo e incontrollato, ovvero una discarica con il conseguente degrado e inquinamento dell’ambiente.L’abbandono è sanzionato dall’art. 50 vengono applicate sanzioni solo amministrative (non anche penali come per le imprese ed enti );
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Cass. pen., sez. III, 30 novembre 1998, n. 12538
L`accumulo non autorizzato, in area di propria pertinenza di materiali qualificabili come tossici e nocivi (nella specie, lastre di eternit e materiali di coibentazione contenenti amianto, custoditi all`interno di uno stabilimento e protetti da un telone impermeabile), già qualificabile come reato in base alle previsioni di cui all`art. 26 dell`abrogato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, vigente all`epoca del fatto, rientra oggi nelle previsioni di cui all`art. 51, comma 2, del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, in base al quale detto accumulo può costituire reato solo se incontrollato, di tal che, difettando tale ultima condizione, il fatto non può più dirsi penalmente sanzionato
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Discarica abusiva ovvero senza autorizzazione
Con la nuova definizione di discarica dettata dal Dlgs 36/2003 si è in presenza di una discarica quando si adibisce un’area allo smaltimento di rifiuti (deposito sul suolo o nel suolo), inoltre (novità legislativa) compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.. Presupposti del reato:, l’intenzione del proprietario del sito e produttore dei rifiuti (che deve essere riscontrata con certezza dall’organo di controllo), ovvero, se vi è (da parte del produttore-detentore) l’intenzione di disfarsi dei rifiuti o meno, se gli stessi sono destinati ad attività di recupero-smaltimento o non vi è la minima intenzione a disfarsi di un qualcosa che il proprietario – detentore considera beni, materiali o sostanze, che non devono essere smaltiti. Caratteristica principale di una discarica abusiva è la permanenza dei rifiuti in tale luogo, che organizzato o meno per riceverli, viene utilizzato per continui scarichi, anche intervallati nel tempo , di rifiuti di diversa natura o provenienza; l’azione ripetuta nel tempo dello scaricare in tale luogo i rifiuti, senza provvedere ad una successiva lecita destinazione ad operazioni di smaltimento o di recupero, fa venir meno l’applicazione delle disposizioni agevolative riservate ai depositi temporanei nei luoghi di
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Cassazione penale, sez. III, 9 maggio 2002, n. 16249
Ai fini della configurabilità di una discarica abusiva, nel caso di deposito di veicoli, non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile, dovuto ai tempi di giacenza, dei mezzi stessi e relative parti, ma vi devono essere modalità di deposito tali da dar luogo ad infiltrazioni di oli o altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di “dilavamento”. (Nel caso di specie si verteva su un deposito di autoveicoli e motoveicoli sequestrati non qualificabili comunque quali rifiuti per l’incombenza del vincolo di indisponibilità dei beni, la cui destinazione finale era rimessa alle competenti autorità giudiziarie o amministrative
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Giurisprudenza precedente
Abbandono o Discarica? “Per la configurazione dell’elemento materiale della contravvenzione di realizzazione di una discarica abusiva, occorre verificare la sussistenza di due elementi, costituiti dal ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono e dalla trasformazione, sia pur tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti” (Cass. Pen /2000).
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Configurabilità della discarica Giurisprudenza attuale
(Cass /04) Accumulo ripetuto di rifiuti Tendenziale carattere di definitività (Quantità considerevole di rifiuti e spazio) Differenze con abbandono, deposito in controllato e 53 bis?
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Il traffico illecito di di rifiuti
La nuova norma(già prevista dall’art. 53 bis decreto Ronchi) sul “traffico illecito” sembra costruita a fattispecie alternative poiché prevede e punisce una pluralità di condotte eterogenee tra loro, ma ciascuna idonea ad integrare l’intera fattispecie, a condizione che sia connotata dal carattere dell’illegittimità (anche in questo caso, imprecisa e pericolosa) e abbia ad oggetto “ingenti quantitativi di rifiuti”. Il termine traffico ci indirizza verso un’attività organizzata in modo continuativo.(spedizione di rifiuti senza le necessarie notifiche e permessi)
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Analisi specifica del reato:
art. 452 septies o art. 259 del T.U.ambientale: punisce con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da a euro chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti. Il profitto non è solo ricavo patrimoniale ma anche mero risparmio di costi Se si tratta di rifiuti pericolosi o radioattivi le pene sono aumentate. Sono altresì aumentate se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, della flora e della fauna, del suolo, sottosuolo, acque. Aria.
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Cass. Pen del 13/07/2004 La fattispecie dell’art. 53 bis del Decreto Legislativo n. 22/1997 (organizzazione di traffico illecito di rifiuti) è radicalmente diversa da quella del precedente art. 51 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e fra le due norme non è configurabile un rapporto di specialità, né le stesse sono alternative, sicché l’applicazione dell’una escluda necessariamente l’applicazione in concreto dell’altra, ma nella fattispecie concreta possono ricorrere sia gli elementi sostanziali indicati dell’una (l’allestimento di mezzi e dia attività continuative organizzate) che quelli formali previsti dall’altra (mancanza di autorizzazione), dando luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell’art. 81 c. 1 C.P. In questo senso il termine “abusivamente” contenuto nell’art. 53 bis, lungi dall’avere valore “residuale” e, quindi alternativo rispetto alla disposizione dell’art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si riferisce alla mancanza dia autorizzazione, che determina l’illiceità della gestione organizzata e costituisce l’essenza del traffico illecito di rifiuti.
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