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20 maggio 2005 1 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Formatore:

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1 20 maggio 2005 1 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consulenzaprivacy@ancitel.it Formatore:

2 20 maggio 2005 2 Sommario della presentazione Principi Generali Definizioni generali Diritto di accesso Privacy e trasparenza nella P.A.

3 20 maggio 2005 3 Principi generali - Diritto alla protezione dei dati personali (art. 1) chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano Con il codice della privacy viene introdotto il nuovo diritto alla protezione dei dati personali, diritto fondamentale della persona che abbraccia aspetti più ampi del riserbo e della tutela della vita privata. - Principio di necessità nel trattamento dei dati (art.3) Non è ammesso luso superfluo del trattamento dei dati e devono essere evitati eccessi e ridondanze.

4 20 maggio 2005 4 FINALITA DELLINTERVENTO NORMATIVO (art.2 c.1) - GARANTIRE che il trattamento si svolga nel rispetto di: diritti e libertà fondamentali dignità dellinteressato diritto alla riservatezza diritto alla protezione dei dati personali dellinteressato - SEMPLIFICARE lesercizio dei diritti (dellinteressato) e ladempimento degli obblighi (dei titolari del trattamento) Principi generali

5 20 maggio 2005 5 Definizioni generali (art. 4) Trattamento Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza laiuto di mezzi elettronici o comunque automatizzati riguardanti la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la conservazione, la consultazione, lelaborazione, la modifica, la selezione, lestrazione, il raffronto, lutilizzo, linterconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati

6 20 maggio 2005 6 Definizioni generali (art. 4) Per dato personale si intende: Qualunque informazione relativa ad un soggetto ben identificato o identificabile tramite il riferimento a qualsiasi altro dato I dati personali si distinguono in: - Dati comuni - Dati particolari : Sensibili Relativi a provvedimenti giudiziari

7 20 maggio 2005 7 Definizioni generali (art. 4) Dati particolari Dati sensibili: informazioni attinenti alla sfera più intima dellindividuo 1. Origine razziale ed etnica 2. Convinzioni religiose, filosofiche o altro 3. Opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale 4. Stato di salute 5. Vita sessuale

8 20 maggio 2005 8 Definizioni generali (art. 4) Dati particolari Dati relativi a provvedimenti giudiziari: cioè idonei a rivelare: provvedimenti di cui allart. 3 del T.U. del Casellario giudiziale: la qualità di imputato o indagato (artt. 60 e 61 del Codice di procedura penale) Dati semi-sensibili Sono dati (non sensibili né giudiziari) che presentano rischi specifici per i diritti e la dignità dellinteressato

9 20 maggio 2005 9 Definizioni generali (art. 4) -Banca Dati E linsieme dei dati personali organizzato con una pluralità di elementi tali da facilitarne il trattamento. la banca dati può essere sia cartacea che informatica -Comunicazione Portare a conoscenza di uno o più individui identificati, diversi dallinteressato, i dati personali in qualunque forma. -Diffusione Portare a conoscenza di individui, non preventivamente e specificatamente identificati, diversi dallinteressato,i dati personali, in qualunque forma.

10 20 maggio 2005 10 Definizioni generali (art. 4) I soggetti che effettuano il trattamento: - Titolare Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza - Responsabile Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali I compiti sono specificati per iscritto e controllati dal Titolare con verifiche periodiche - Incaricato Persona fisica autorizzata, dal Titolare o dal Responsabile, a compiere operazioni di trattamento È designata per iscritto individuando lambito del trattamento e le specifiche mansioni

11 20 maggio 2005 11 Definizioni generali (art. 4) Interessato La persona fisica, giuridica, lente o lassociazione a cui si riferiscono i dati personali Garante Lautorità di controllo istituita con larticolo 30 della legge 675 ed incaricata di sorvegliare sullapplicazione della legge stessa Ambito di applicazione È stabilito nel territorio dello Stato (anche se i dati sono allestero) È stabilito in territorio fuori dellUnione Europea (e impiega strumenti situati nel territorio dello Stato)

12 20 maggio 2005 12 Diritto di accesso (Art. 7) Linteressato ha diritto di: ottenere dal titolare o dal responsabile la conferma dellesistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione conoscere il contenuto e lorigine dei dati, aggiornarli, rettificarli o integrarli cancellarli se trattati illecitamente opporsi al trattamento se non pertinente allo scopo della raccolta o finalizzato al marketing Il diritto di accesso si esercita con: unistanza che va rivolta, senza formalità, al titolare od al responsabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta si può adire lautorità giudiziaria ordinaria, oppure proporre ricorso al Garante secondo le modalità previste (art. 145 del Codice).

13 20 maggio 2005 13 Privacy e trasparenza nella P.A. -Larticolo 59 stabilisce che : fatto salvo quanto previsto dallart. 60, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla legge n. 241/90. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per consentire laccesso, è considerato di rilevante interesse pubblico. - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito (legge 241/90) quando vi sia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, per cui Il diritto alla riservatezza non può essere utilizzato per limitare la trasparenza dellattività pubblica.

14 20 maggio 2005 14 Lart. 60 stabilisce che: Quando il trattamento concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento necessario per consentire laccesso è consentito se la situazione che si intende tutelare con la richiesta di accesso consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile di rango almeno pari ai diritti dellinteressato. Privacy e trasparenza nella P.A.

15 20 maggio 2005 15 Privacy e trasparenza nella P.A. Ne consegue che essendo ogni richiesta un caso a sé stante, le decisioni da prendere per consentire o negare laccesso ai dati personali: andranno valutate caso per caso in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 241/90 ed agli art. 59 e 60 del Codice

16 20 maggio 2005 16 Domande ? :-) Grazie per lattenzione !

17 20 maggio 2005 17 Riferimenti Sito ufficiale ANCITEL per la Privacy in Comune: http://www.privacy.ancitel.it/ Sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali: http://http:// www.garanteprivacy.itwww.garanteprivacy.it Clusit – Associazione italiana per la sicurezza informatica: http://www.clusit.it/ Ministro per l'innovazione e le tecnologie: http://www.innovazione.gov.it/ita/index.shtml


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