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Lezione 17 L’avvocato del futuro
Potranno gli avvocati conquistare il dono dell’ubiquità nei prossimi anni ? Cioè adempiere ai doveri di difesa dal proprio studio e contemporaneamente trovarsi in diversi sedi di tribunale anche a chilometri di distanza?
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Leggo alcune frasi .. Si accendono i monitor, le immagini scorrono sugli schermi. Sembra di vedere Perry Mason alle prese con una delle sue migliori arringhe. «AVVOCATO dà atto della regolare ricezione dei segnali audiovisivi?» Un cenno del capo attraverso il monitor e «certo, signor giudice, la ricevo forte e chiaro». Già, perché l'avvocato ed il giudice si trovano a qualche chilometro di distanza .
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realtà È la prima di un processo immaginario che riguarda uno dei tanti argomenti della giustizia civile. Il sistema non è ancora attivo, si tratta solo di una simulazione, perché per poter partire è necessaria la modifica di alcuni articoli di legge nelle parti dove è previsto che i convenuti in una causa siano presenti in carne e ossa. (estratti da IL TEMPO (Mercoledì 4 Luglio 2001) ed Il MESSAGGERO (Mercoledì 4 Luglio 2001) articoli completi sul sito: )
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Vantaggi e costi Le parti senza doversi incontrare tra la folla di un palazzo di giustizia, possono discutere la loro causa per via telematica, attraverso una linea telefonica veloce che utilizza la rete Isdn. una maggiore celerità nello svolgimento del processo civile, minori rinvii. E comunque l’avvocato che vuole assistere di persona alla causa, può farlo». La telefonata con la rete Isdn costerà praticamente come due chiamate.
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Progetto “POLIS” Alcuni magistrati del tribunale di Bologna, nel 1993,hanno creato un piccolo gruppo di studio per risolvere i problemi dell’ufficio giudiziario mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche. Successivamente il progetto venne finanziato dal Ministero di grazia e giustizia che incaricò il tribunale di Bologna ed altri tribunali, di studiare l'informatizzazione dei servizi giudiziari.
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…la normativa (origini)
L. 59/1997 (c.d. L.Bassanini) Art.15 comma2 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissioni con strumenti informatici,sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. D.P.R.445/2000 ossia il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che abroga il D.P.R. 513/1997- La normativa è stata abrogata e sostituita dal codice dell’amministrazione digitale Dlgs 82/2005
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La normativa specifica
D.P.R. 13/02/2001 n. 123 Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
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L’art. 4 , comma 1, del Regolamento DPR 123/2001
Gli strumenti L’art. 4 , comma 1, del Regolamento DPR 123/2001 Art 4 : tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere redatti in forma di documenti informatici sottoscritti da firma digitale. La firma digitale è un sistema che consente di verificare con certezza l’identità del mittente e l’ integrità del messaggio quando arriva a destinazione, ovvero che il testo non sia stato modificato da terzi non autorizzati. Tale sistema si basa su due chiavi crittografiche, definite chiavi asimmetriche: una pubblica ed una privata.
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Caratteristiche facilità di uso riservatezza e privacy (cifratura)
connessione ottimizzata (predisposizione atti off line) (spedizione on-line) fornitori di software (Ministero - Ordini - Commercialisti)
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Principali innovazioni
Dominio Giustizia Il Sistema Informatico Civile Il fascicolo informatico Atti documenti e provvedimenti Notificazioni e comunicazioni 3.Principali innovazioni del regolamento n. 123/2001: Il processo telematico dovrebbe inspirarsi ad una filosofia unitaria: ogni atto sia esso di parte o del giudice sarà informatizzato, compresi i documenti prodotti, di guisa che il fascicolo di causa informatizzato sia il perfetto equivalente del fascicolo tradizionale. Il fascicolo dovrà essere accessibile dall'avvocato, per via telematica, direttamente dal proprio studio. Le principali innovazioni introdotte dalle disposizioni del regolamento n.123/1997 sono: Il Sistema Informatico Civile; Il fascicolo informatico; Atti, documenti e provvedimenti nel processo telematico; Notificazioni e comunicazioni.
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Dominio giustizia: è definito come "l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, dato, servizio, comunicazione e procedura".
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1.Il Sistema Informatico Civile
il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile. Il S.I.C. è un sistema informatico chiuso, ciò significa che ad esso potranno accedere attivamente solo i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari. Con questo sistema l’avvocato potrà inviare atti e documenti, direttamente agli uffici giudiziari, consultare fascicoli e registri, chiedere copie degli atti stessi e ricevere comunicazioni dalla cancelleria o notifiche da parte di altri professionisti che collaborano nel processo. 3.1 Il Sistema Informatico Civile. Abbiamo detto che il regolamento ammette la formazione, la comunicazione e la notificazione degli atti del processo civile attraverso documenti informatici. Tutte queste attività verranno effettuate per via telematica mediante il Sistema Informatico Civile. Questo è definito dal Regolamento “il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile” (art. 1, lett. f). Il Dominio Giustizia è a sua volta costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura (art. 1, lett. e). Il Sistema Informatico Civile andrà pertanto a costituire un sottoinsieme della Rete Unitaria della Giustizia (R.U.G.), che a sua volta è parte della più ampia Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.). Il S.I.C. è un sistema informatico chiuso, ciò significa che ad esso potranno accedere attivamente solo i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari e attraverso esso l’amministrazione della giustizia dovrà assicurare l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento; l’individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l’ atto; l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’ atto e l’automatica abilitazione del difensore e dell’ ufficiale giudiziario. Con questo sistema l’avvocato potrà inviare atti e documenti, direttamente agli uffici giudiziari, consultare fascicoli e registri, chiedere copie degli atti stessi e ricevere comunicazioni dalla cancelleria o notifiche da parte di altri professionisti che collaborano nel processo. Il mittente di un atto o documento riceverà automaticamente “un messaggio di avvenuto ricevimento che fungerà da prova dell’ avvenuta notificazione indipendentemente dall’effettiva apertura del messaggio di posta inviato da parte del destinatario, ma unicamente sul presupposto che il messaggio è entrato nella disponibilità (elettronica) di quest’ultimo”,come accade col documento cartaceo. In questo momento al documento verranno attribuiti un’ ora e una data opponibile ai terzi (procedura di validazione temporale). Una funzione primaria assume anche l’ordine degli avvocati che sarà garante del fatto che chi interagisce col S.I.C. è realmente iscritto all’ albo. Infatti , quando l’avvocato invierà materiale informatico all’ufficio giudiziario, la sua firma digitale, prima di giungere a destinazione, dovrà essere verificata dal consiglio di appartenenza che la certificherà aggiungendovi la firma rilasciatagli dal Ministero della Giustizia.
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…Il Sistema Informatico Civile
attraverso esso l’amministrazione della giustizia dovrà assicurare: L’individuazione dell’ufficio giudiziario e del provvedimento L’individuazione del soggetto che inserisce modifica o comunica l’atto L’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto ( procedura di validazione temporale) L’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario.
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2.Il fascicolo informatico
il fascicolo informatico consentirà alle parti, al giudice ed alla cancelleria la consultazione on-line della documentazione d'ufficio e delle parti. Il fascicolo informatico verrà affiancato e non sostituito a quello cartaceo 3.2 Il fascicolo informatico. Il punto principale del nuovo processo telematico sarà sicuramente l'istituzione del fascicolo informatico. Se i documenti sono stati redatti su supporto cartaceo è prevista la possibilità di trasformarla in una copia informatica per consentire al cancelliere di inserirla nel fascicolo informatico, dopo aver effettuato l'autenticazione con la propria firma digitale. Al contrario, se i documenti vengono prodotti in forma informatica, questi vanno inseriti direttamente nel fascicolo informatico, ma comunque il legislatore prevede la riproduzione del fascicolo informatico su supporto cartaceo che quindi conterrà le copie degli atti . Si assisterà così alla contemporanea esistenza di due fascicoli. Nel fascicolo informatico dovranno essere inseriti tutti i documenti, sia se offerti dalle parti sia se comunque acquisiti al processo (documenti probatori, relazione tecnica d’ufficio, processo verbale ecc.), naturalmente sottoscritti con la firma digitale. In linea di massima, quindi, il fascicolo informatico consentirà alle parti, al giudice ed alla cancelleria la consultazione on-line della documentazione d'ufficio e delle parti. Probabilmente tale consultazione sarà possibile anche da appositi terminali disposti negli uffici della cancelleria. L’ufficio di cancelleria dovrà avere l’ onere di assicurare il corretto e regolare inserimento dei documenti informatici nel sistema stesso.
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Fascicolo cartaceo e fascicolo elettronico
La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Nel fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo.
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3.Atti, documenti e provvedimenti
tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Dove non è possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale , gli atti e i provvedimenti vengono redatti su supporto cartaceo e sottoscritti nei modi ordinari; sarà la loro copia ad essere inserita nel fascicolo informatico. 3.3 Atti, documenti e provvedimenti nel p.t. . Abbiamo già detto più volte che in via generale tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Chi procede all’iscrizione a ruolo od alla costituzione in giudizio per via telematica deve trasmettere, allo stesso modo, anche i documenti probatori. Anche la sentenza o la minuta della stessa può essere trasmessa per via telematica con particolari modalità che saranno stabilite con il decreto sulle regole tecnico-operative del processo telematico e che dovranno assicurarne l’integrità, l’ autenticità e la riservatezza. Dove non è possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale , gli atti e i provvedimenti vengono redatti su supporto cartaceo e sottoscritti nei modi ordinari; sarà la loro copia ad essere inserita nel fascicolo informatico.
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4.Notificazioni e comunicazioni
All’ art. 6 il regolamento (DPR 121/2001) stabilisce che le comunicazioni con biglietto di cancelleria e la notificazioni possono avvenire per via telematica Già il D.P.R. 513/1997 aveva stabilito che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna (validazione temporale), equivale alla notificazione per mezzo della posta. 3.4 Notificazioni e comunicazioni. All’ art. 6 il regolamento stabilisce che le comunicazioni con biglietto di cancelleria e la notificazioni possono avvenire per via telematica. Già il D.P.R. 513/1997 aveva stabilito che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta. La parte che richiede la notificazione di un atto deve trasmettere per via telematica l’atto medesimo all’ufficiale giudiziario, il quale procederà alla notifica ugualmente per via telematica, altrimenti può trarre dall’atto una copia su supporto cartaceo attestarne la conformità all’originale informatico e notificare questa insieme al duplicato su supporto informatico facilmente trasportabile. Le comunicazioni e le notificazioni possono essere eseguite, oltre che attraverso il Sistema Informatico Civile sopra descritto, anche all’indirizzo elettronico comunicato dal consiglio dell’ ordine per quanto riguarda i difensori, e quello comunicato ai propri ordini professionali o all’ albo dei consulenti presso tribunale per gli esperti e gli ausiliari del giudice. Gli indirizzi elettronici dei difensori, degli ufficiali giudiziari e degli uffici notifiche dovranno poter essere consultabili anche per via telematica. Per gli altri soggetti l’indirizzo elettronico è quello dichiarato al certificatore della firma digitale. Solo nei confronti di coloro che hanno richiesto la certificazione di una firma digitale sarà pertanto possibile eseguire per via telematica comunicazioni e notificazioni. Solo in capo a questi si è ritenuto infatti di richiedere la consapevolezza che la casella di posta elettronica possa essere impiegata anche per la trasmissione di atti processualmente rilevanti. Per gli altri soggetti le comunicazioni e le notificazioni potranno avvenire soltanto nei modi stabiliti dal codice di rito. Esse si avranno per eseguite alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale. Ai fini del perfezionamento della comunicazione e della notifica, non si richiede cioè che il destinatario visualizzi il messaggio di posta elettronica, ma che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni (cfr. art. 13 D.P.R. 513/1997; art. 17 D.P.R. 445/2000) renda accessibile l’atto al destinatario, alla stregua di quanto avviene con la posta ordinaria pervenuta all’indirizzo fisico del destinatario.
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…notificazioni e comunicazioni
Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica possono essere eseguite, oltre che attraverso il Sistema Informatico Civile sopra descritto, anche all’indirizzo elettronico dichiarato al certificatore della firma digitale. Per gli altri soggetti le comunicazioni e le notificazioni potranno avvenire soltanto nei modi stabiliti dal codice di rito.
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Indirizzo elettronico
L’indirizzo elettronico del difensore sarà quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da quest'ultimo reso disponibile agli uffici giudiziari e al pubblico
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attrezzatura computer web cam microfono collegamento telefonico
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postazione dell’avvocato - hardware rete
personal computer lettore di smart cart smart card con certificato digitale
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connettività accesso a internet
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postazione dell’avvocato - software
a) rilasciato dal ministero della giustizia generatore atti giudiziari client di cifratura dati con chiavi pubbliche degli uffici giudiziari b) rilasciato dal proprio punto di accesso client di firma digitale c) commerciale word processor (word) client di posta elettronica browser gestione sessioni sicure antivirus
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fasi del processo 1:creazione dell’atto 2: cifratura dell’atto 3: creazione della busta 4: firma della busta 5: creazione del messaggio collegamento al punto di accesso spedizione del messaggio 5 bis upload della busta
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1- Creazione dell’atto generazione di un file (XML) contenente: nome avvocato tipo atto (atto di citazione) numero di ruolo codice oggetto …. Documento principale eventuali documenti allegati
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2- Cifratura dell’atto La procedura di generazione dell’atto, integrata con il client di cifratura dati Richiede l’Ufficio giudiziario di destinazione Attiva il client di cifratura dati, che produce il documento cifrato con la chiave pubblica dell’Ufficio Giudiziario Gestisce eventuali condizioni di errore
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3- Creazione della busta
La procedura di generazione dell’atto compila un file XML Processo Telematico.xml contenente: Intestazione busta Mittente Destinatario Tipologia di servizio (es. invio atti) Allegato Atto cifrato La procedura di generazione dell’atto termina
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4- Firma della busta Il client di firma digitale compone un file ProcessoTelematico.p7m contenente La busta precedentemente creata La firma dell’avvocato apposta alla busta Il certificato digitale dell’avvocato
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5 a- Creazione del messaggio S/MIME
Viene predisposto (automaticamente o manualmente) un messaggio di posta elettronica S/MIME Destinatario: indirizzo Punto di Accesso - ricezione atti Soggetto: Processo Telematico Corpo del messaggio: (vuoto) Attachment: Busta firmata
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b) Collegamento al Punto di accesso e spedizione del messaggio
L’avvocato si collega al proprio punto di Accesso Tramite il client di posta elettronica sicura, spedisce con protocollo SMTP il messaggio S/MIME composto
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5 bis- Collegamento al Punto di Accesso e upload della busta
L’avvocato si collega al proprio Punto di Accesso Tramite applicazione di portale, effettua (con protocollo HTTP o HTTP/S) l’upload del file contenente la busta firmata
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Le nuove tecnologie nel processo civile
Il nuovo processo societario La riforma del c.p.c.
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In nuovo processo societario
Con la nuova normativa è prevista la possibilità di utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche
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La normativa D.Lgs 17 gennaio 2003, n.5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366)
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analisi della normativa
D.Lgs 5/2003 Nuovo processo societario art. 2 D.Lgs 5/2003 art. 4 D.Lgs 5/2003 art. 17 D.Lgs 5/2003
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analisi della normativa
art. 2 D.Lgs 5/2003 l'art. 2, in relazione al contenuto dell'atto di citazione, richiede: "l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento"
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analisi della normativa
l 'art. 4 ribadisce l'obbligo per il convenuto di indicare nella comparsa di risposta "il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento."
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analisi della normativa
L'art. 17 trattando in generale delle notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento precisa che "tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile,: a) con trasmissione del l'atto a mezzo fax; b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica.
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segue art. 17 D.Lgs 5/03 art. 17 Il secondo comma stabilisce che dette disposizioni si applicano a tutti i procedimenti e richiama la normativa, anche regolamentare, concernente il documento informatico e la sua sottoscrizione e trasmissione.
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dall'art.17 possiamo rilevare quattro principi:
segue art. 17 D.Lgs 5/03 dall'art.17 possiamo rilevare quattro principi: tutte le comunicazioni e le notificazioni possono essere fatte con trasmissione dell'atto per posta elettronica; questa procedura si applica a tutti i procedimenti previsti nel processo societario e… Esplicito richiamo al documento informatico; alla procedura riguardante la sottoscrizione e la trasmissione del documento informatico.
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